Decreto Semplificazioni, la Bozza di relazione illustrativa

Pubblichiamo la bozza di relazione al Decreto Semplificazioni, provvedimento prossimo alla definizione che offre indicazioni importanti di cosa il Governo intende per snellire procedure e pratiche statali al fine di rilanciare il Paese. La bozza è composta da 48 articoli suddivisi in quattro macro-aree di intervento:

  • Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • Semplificazioni procedimentali e responsabilità;
  • Semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
  • Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

In materia di contratti pubblici, si deroga sino al 31 luglio 2021 alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, laddove si prevedono solo due modalità di affidamento: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In più, per gli appalti sopra soglia comunitaria e di interesse nazionale si prevede l’applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
In materia di semplificazioni procedimentali si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Con un DPCM saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneità. Un altro intervento riguarda l’art. 10-bis della legge 241/1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato. La proposta di modifica sostituisce l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista nell’art. 10-bis, con la sospensione degli stessi. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
Le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale prevedono l’accesso a tutti i servizi digitali della p.a. tramite SPID e CIE e tramite AppIO su mobile (obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile): semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la PA; la verifica dell’identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) che sostituirà l’esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta (con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti); autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da mobile tramite AppIO; semplificazione per il rilascio della CIE (possibile prima della scadenza della CI cartacea).
Vi è poi l’obbligo per le Pa di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali

La Corte dei conti, Sez. Umbria, con deliberazione n. 130/2020 ha fornito dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 48 del D.L. 18/2020, cd. decreto Cura Italia, concernente la sospensione dei servizi educativi e scolastici, come sostituito dall’articolo 109 del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che autorizza le pubbliche amministrazioni – durante il periodo della sospensione dei predetti servizi – al pagamento dei gestori privati sulla base delle risorse disponibili.

L’art. 48, comma 1 del DL 18/2020, come riscritto dall’art. 109 del DL 34/2020 stabilisce, in sintesi, che le pubbliche amministrazioni forniscano, avvalendosi del personale dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forma individuale a domicilio, a distanza o negli stessi luoghi ove i servizi si svolgono normalmente, tramite coprogettazioni con i gestori e utilizzando i fondi ordinari destinati a tali finalità. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le pubbliche amministrazioni procedano al pagamento delle prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità stabilite dal comma 1, nonché di un’ulteriore quota, che, sommata alla precedente, darà luogo ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio.
I magistrati contabili hanno precisato che nelle ipotesi in cui le prestazioni siano effettuate in altra modalità, in deroga alla normativa vigente ai sensi del d.lgs. 50/2016 e previo accordo tra le parti, le stesse dovranno essere retribuite nei seguenti termini:

a) quota parte dell’importo è dovuta per l’erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi da parte del gestore;

b) un’ulteriore quota è corrisposta per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che siano immediatamente disponibili ed in regola con le disposizioni vigenti all’atto della ripresa delle normali attività;

c) è eventualmente riconosciuta al gestore, a copertura delle spese residue incomprimibili, una terza quota, ridotta, per compensazione, da eventuali “entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti” già incassati, cui non corrisponda la prestazione di servizio e da “altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica: Pubblicato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento spazi scuole

È stato pubblicato dal ministero dell’istruzione l’allegato avviso pubblico per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. La finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo Salva Opere, ammessi importi per 130 mln

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunica che è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 8447 del 19 giugno 2020 recante gli “Importi ammessi al Fondo salva opere e primo piano di riparto – annualità 2019 e 2020”, che ammette al fondo quasi 130 mln di euro (129.763.374,81 euro), disponibili per 522 beneficiari (V. piano di riparto).
Si tratta di un importante provvedimento, molto atteso dagli operatori economici: il Fondo salva opere, infatti, è una misura contenuta nel decreto Crescita ed é stato istituito al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori.
L’importo complessivo ammesso al Fondo salva opere, è pari al 70% del credito certificato dai soggetti che hanno presentato domanda (di cui all’art. 3, comma 4 del Decreto Interministeriale del 12 novembre 2019 n. 144, e relativo alle istanze di accesso al Fondo prodotte dai soggetti di cui all’articolo 47, comma 1bis del decreto legge 34/2019).
Il decreto, inoltre, approva anche il piano di riparto della prima tranche delle risorse, effettuato in maniera proporzionale all’importo ammesso al Fondo spettante a ciascun beneficiario sulla base delle risorse stanziate per gli anni 2019 e 2020 ad oggi disponibili.
Di queste spese si erogano immediatamente 45,5 milioni, dei quali 12 mln dell’annualità 2019 in conto residui e 33,5 mln di annualità 2020 in conto competenza. Entro settembre verranno erogate le restanti disponibilità finanziarie, sulla base delle somme stanziate dal Dl Rilancio, in sede di conversione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, UPI e BEI siglano accordo per sospensione mutuo BEI

È stato siglato un protocollo tra ANCI, UPI e Banca Europea degli investimenti per la sospensione, per Comuni, Province e Città metropolitane, in attuazione del Decreto Rilancio, delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti BEI in scadenza nel 2020 e nel 2021, fino al 31 dicembre 2021.
“Uno strumento – dichiarano il segretario generale di ANCI Veronica Nicotra e il direttore generale di UPI Piero Antonelli che hanno siglato l’accordo – per dare respiro ai Comuni e alle Province i cui bilanci sono in condizioni critiche a causa dell’emergenza finanziaria dovuta al Covid19.
I finanziamenti BEI – aggiungono – sono molto importanti per gli Enti locali, perché interessano principalmente investimenti per l’edilizia scolastica, per le politiche ambientali, per la mobilità e le energie rinnovabili.
Si tratta quindi di permettere a Comuni, Province e Città metropolitane di proseguire con più tempo in opere essenziali per le comunità e i territori. Come tutte le misure in campo sul debito, si tratta di una soluzione tecnica, per cui dobbiamo ringraziare la BEI per la sensibilità e la disponibilità, per cercare di mitigare una condizione finanziaria dei bilanci di grande criticità. Per avere soluzioni strutturali, servono misure e fondi adeguati del Governo sia per quanto riguarda la copertura delle entrate che Comuni, Province e Città metropolitane stanno perdendo a causa del Covid19, sia per garantire una stagione di investimenti in opere pubbliche”. Le richieste di sospensione da parte degli Enti locali dovranno pervenire alla BEI entro il 30 settembre 2020.

Edilizia Scolastica: approfondimento e infografica MIUR sui nuovi poteri dei sindaci

Il MIUR ha pubblicato un documento e un’infografica sui poteri commissariali di sindaci e presidenti di province e città metropolitane in materia e alle deroghe al Codice Appalti, derivanti anche dalla recente conversione in legge n.41/2020 del DL 22/2020, c.d. decreto scuola. Il documento evidenzia le norme di riferimento come di seguito riportato:

Incarichi di progettazione e connessi – pareri, visti e autorizzazioni sui progetti (L. n. 160/2019, c. 259-260);

Semplificazioni per emergenza Covid-19 (DL 34/2020):

  • Contributo ANAC (art. 65);
  • Credito d’imposta per le imprese (art. 125, comma 1);
  • Pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) (art. 234, comma 4);

Poteri commissariali di sindaci e presidenti di province e città metropolitane (art. 7-ter, comma 1 e 4 del DL 22/2020 convertito dalla legge 41/2020 – DL Scuola);

Occupazioni d’urgenza ed espropriazioni (art. 7-ter comma 3 del DL 22/2020, convertito dalla legge 41/2020 – DL Scuola).

L’infografica riassume le disposizioni volte a rendere più semplice e veloci la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Comune non può concedere lo scomputo degli oneri di costruzione

Con deliberazione della Corte dei conti, Sez. Abruzzo con deliberazione n. 130/2020, nel rispondere ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di scomputare, oltre agli oneri di urbanizzazione, anche il costo di costruzione che il privato dovrà versare al fine di contribuire alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ha evidenziato che è da escludere che l’Ente possa concedere, in sede di convenzione con il privato, lo scomputo degli oneri di costruzione.
Difatti, il DPR n. 380 del 2001, T.U. dell’edilizia, prevede tale possibilità esclusivamente per gli oneri di urbanizzazione, ammettendo la sostituzione della prestazione pecuniaria con la realizzazione di opere che il Comune deve realizzare con le predette somme (art. 16, comma 2), sia che si tratti di opere di urbanizzazione primaria (art. 4, L. n. 847 del 1964) sia che si tratti di quelle di urbanizzazione secondaria (art. 44, L. n. 865 del 1971). Nulla dispone per i costi di costruzione previsti dall’art. 16, primo comma. La Corte ricorda come tale convincimento trovi sostegno anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8919 del 31 dicembre 2019 che, muovendo dalla considerazione che il legislatore non prevede la possibilità di scomputare anche il costo di costruzione, ma i soli oneri di urbanizzazione, sottolinea che il mancato espresso divieto non assume un rilievo decisivo in quanto “allorché il legislatore detta una disciplina per una specifica fattispecie, ciò conduce implicitamente ad escluderne l’applicazione anche ad altre e diverse ipotesi non menzionate”.
Sempre secondo il Consiglio di Stato, la possibilità di effettuare lo scomputo ha natura derogatoria rispetto all’obbligo della “corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”, laddove l’espressione “corresponsione” rimanda, con ogni evidenza, ad una dimensione monetaria del pagamento, che, del resto, costituisce l’ordinaria forma di riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti pubblici. Inoltre, la disposizione delinea, in sostanza, un’eccezione alla regula juris generale per cui i debiti tributari o, comunque, regolati da norme di diritto pubblico si estinguono con un pagamento in moneta: in ragione di tale natura eccezionale, la disposizione non è applicabile oltre i casi ed i tempi in essa previsti (cfr. art. 14 preleggi), giacché non riflette né veicola un principio generale, ma, al contrario, vi deroga”. Il contributo di cui all’art. 16, comma 1, del T.u., ha natura di corrispettivo di diritto pubblico e configura una prestazione patrimoniale imposta”. Veste, pertanto, i panni del credito di diritto pubblico, che per sua natura è indisponibile per il soggetto impositore, non solo in ordine all’an ed al quantum (ossia alla fase genetica), ma anche in ordine al quomodo (ossia alla fase esecutiva o, che dir si voglia, solutoria)”. Precisa, infine, il Consiglio di Stato che l’espressione “con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune” del comma 2 dell’art. 16 del T.u. in materia di edilizia “non dimostra né sottende un’implicita autorizzazione legislativa a convenire pattiziamente forme di adempimento alternative a quella monetaria, ma deve intendersi unicamente riferita alle modalità strettamente afferenti alla concreta esecuzione delle opere in questione (tempistica, modalità costruttive, qualità dei materiali, ecc.)”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concessione della gestione di aree pubbliche ad un soggetto privato

La concessione della gestione di aree pubbliche ad un privato, nell’ambito della quale è attribuito a questi il diritto di sfruttamento economico del bene pubblico stesso, si ascrive nella fattispecie della concessione di servizi, disciplinata, nel caso di specie, dal combinato disposto dell’art. 30 d.lgs. 163/2006 e del regolamento comunale citato, che impone l’individuazione del concessionario all’esito di un procedimento ad evidenza pubblica. È quanto stabilito dall’ANAC, con delibera n. 431 del 13 maggio 2020. L’Autorità ha chiarito che debba ritenersi esclusa l’operatività dell’art. 20 del d.lgs. 50/2016 quando il privato che realizzi l’opera ne riceva un’utilità (cfr. Delibera ANAC n. 763 del 16 luglio 2016). Nel caso di specie, l’utilità è desumibile dall’art. 8 co. 2 della convenzione, secondo cui “per far fronte agli oneri economici connessi ai detti obblighi, il Promotore ha diritto” ai proventi derivanti da attività, eventi, ed iniziative presso il Garden center e presso il parco di Piazza omissis nonché dalla gestione del chiosco all’interno del Garden center e di quello presso il parco di Piazza omissis. Peraltro, l’art. 20 invocato dal Comune di omissis condurrebbe ad applicare, anziché che ad escludere, le regole in materia di evidenza pubblica almeno nei tratti essenziali, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 50/2016
Tanto chiarito, può però effettivamente dubitarsi dell’applicabilità del codice dei contratti agli interventi da eseguirsi, secondo quanto previsto in convenzione, sulle aree di proprietà del promotore. In proposito, infatti, anche la giurisprudenza ha escluso l’applicabilità anche dell’art. 32, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 163 del 2006 in caso di esercizio dello ius aedificandi del privato (TAR Puglia, 30/1/2009 n. 157).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, pubblicate le graduatorie per 1.405 interventi di adeguamento antincendio

Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 90 del 15 aprile 2020 con il quale sono state approvate le graduatorie complessive regionali relative all’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, suddivise per Comuni e/o Unioni di Comuni e Province e Città metropolitane, il cui importo complessivo assegnato risulta essere di poco superiore ai 96 milioni di euro. Gli interventi sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di cofinanziamento.
Con successivo decreto del Ministero avverrà la formale ammissione degli interventi a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 novembre 2019, n. 111 e cioè nel rispetto degli importi massimi stabiliti per ciascuna Regione (demarcati negli elenchi dalla linea rossa). Gli enti rientranti nel finanziamento riceveranno nei prossimi giorni le Linee guida contenenti le indicazioni operative.

Allegati:

Allegato A – Graduatoria Comuni
Allegato B – Graduatoria Province

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION