Anac, Appalti digitali e flussi finanziari. Ogni trasferimento di denaro deve essere tracciato

Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, Anac ha fornito aggiornamenti sullatracciabilità dei flussi finanziari delle stazioni appaltanti alla luce della digitalizzazione del 1º gennaio 2024.

Nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (di regola esenti dall’applicazione della normativa sulla tracciabilità), qualora si verifichino trasferimenti di denaro al di fuori del perimetro pubblico, detti movimenti devono essere tracciati. Si tratta, ad esempio, del caso in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati.

Analogamente, nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta, è stato precisato che laddove siano effettuati acquisti di materiali o di beni oppure siano previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi devono essere assoggettati a tracciabilità e, quindi, occorre acquisire il Cig.

Con riferimento ai servizi sociali, le indicazioni introdotte precedentemente sono state aggiornate al nuovo quadro normativo di riferimento, inoltre è stato chiarito che il regime semplificato di acquisizione del Cig previsto per tali affidamenti fa salva l’applicazione degli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati e di strumenti di pagamento tracciabili ed è stata precisata la modalità di applicazione della normativa in materia di tracciabilità nel caso di contributi erogati agli enti del terzo settore.

È stato ritenuto utile precisare, inoltre, le modalità di applicazione della normativa sulle concessioni demaniali, distinguendo le ipotesi in cui vi sia una prevalenza della componente servizi e quindi l’oggetto della concessione sia qualificabile come concessione di servizi e non di beni. Con riferimento a tali fattispecie è stato chiarito che, al di là del termine utilizzato, è opportuna l’applicazione della normativa sulla tracciabilità (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Pubblicità legale dei bandi di gara, ecco come fare tramite la Banca Dati Anac

Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”.
Questa è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.

La nuova disciplina della pubblicità legale, che è parte del più ampio sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, si applica inderogabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023.

Con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 Anac ha fornito indicazioni per l’assolvimento degli obblighi in ambito nazionale:

a) Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea entro il 31 dicembre 2023 assolvono efficacemente gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale italiana. Per queste gare, gli effetti giuridici dell’atto pubblicato continuano a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta.

b) Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato solo inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato su Gazzetta Ufficiale europea entro tale data rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale, e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la Banca Dati Anac.
Per tale motivo, per queste gare, la pubblicazione del bando su Gazzetta Ufficiale dopo il 1° gennaio 2024 non è conforme al nuovo Codice Appalti, e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale.  Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla Banca Dati Anac dei dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la Banca Dati stessa.

c) Le procedure di gara soggette ai soli obblighi di pubblicazione a livello nazionale il cui bando è stato solo inviato alla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato entro tale data, rientrano anch’esse nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la Banca Dati Anac.  Anche in questo caso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla Banca Dati Anac dei dati necessari alla pubblicazione a livello nazionale tramite interoperabilità con la Banca Dati stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Comuni e digitalizzazione degli appalti: l’acquisizione dei Cig è contestuale all’invio della richiesta

Anac, con comunicato del 12 gennaio 2024, in virtù delle criticità riscontrate in questa prima fase di applicazione della digitalizzazione dell’ecosistema dei contratti pubblici, in particolare al processo di acquisizione del CIG per affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro, ricorda che con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, è stato chiarito che l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dell’Autorità, è disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.
Ciò significa che fino a tale data, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, il Cig potrà essere acquisito, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell’affidamento, anche tramite l’interfaccia web messa a disposizione direttamente dall’Autorità tramite la piattaforma contratti pubblici – PCP.

Riguardo i supposti tempi di attesa per l’acquisizione del Cig, derivanti da messaggi fuorvianti presenti in alcune piattaforme, Anac conferma che la piattaforma rilascia il Cig contestualmente all’invio della richiesta.

In relazione alle difficoltà riscontrate nell’accesso a piattaforme certificate di altre regioni, si rammenta che, previo accordo, è possibile avvalersi di una delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. L’elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile nel Registro Piattaforme Certificate.

Riguardo l’accesso tramite Spid, si ricorda che in base alla normativa vigente è il sistema che consente a cittadini e imprese di accedere con un’unica username e password a tutti i servizi online delle Pubbliche amministrazioni, in maniera semplice e sicura, da qualsiasi dispositivo. Anche l’Autorità ha adottato questa modalità, insieme ad altri strumenti equivalenti.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti, interfaccia web esteso anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro

L’interfaccia web per gli appalti e tutti i contratti pubblici messa a disposizione dalla piattaforma Anac viene estesa anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Lo ha deliberato il Consiglio dell’Autorità Anticorruzione, nella seduta del 10 gennaio 2024, approvando un Comunicato del Presidente.

“Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici”. “Le disposizioni impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell’operatore economico per le verifiche previste”.

Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall’applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi. Le nuove previsioni rappresentano una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica che, superata l’inziale fase di necessario adeguamento, apporterà notevoli benefici in termini di semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione delle procedure, con evidente e apprezzabile risparmio di costi e tempi.

L’Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell’Autorità e sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Caro materiali: nuova istruttoria per i contributi. In riesame le istanze I° e II° semestre 2022

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l’avvio di un’istruttoria supplementare sui contributi caro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato. L’obiettivo principale è la determinazione dell’importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti. Ciò include non solo l’aggiornamento dei prezzari, ma anche l’inclusione dell’IVA dovuta da queste stazioni, seguendo le modalità e le aliquote previste per l’originario contratto di appalto.

La Direzione Generale competente condurrà un riesame delle istanze presentate, al fine di integrare i contributi già erogati o in corso di erogazione con ulteriori importi, proporzionali all’IVA dovuta dalle stazioni appaltanti relative ai contratti di appalto ammessi all’erogazione dei contributi.

Per rendere il processo il più agevole possibile, il ministero ha delineato due scenari specifici:
1.    Per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l’aliquota IVA durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse al contributo, la revisione dell’istanza sarà automatica.
2.    Per le stazioni appaltanti che non hanno comunicato l’aliquota IVA e sono state ammesse al contributo, sarà possibile presentare un’istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio effettuando l’accesso alle relative piattaforme:

Tramite tale procedura di integrazione le stazioni appaltanti potranno dichiarare il solo importo dell’aliquota IVA corrispondente al contributo ammesso all’erogazione. Una volta completate queste attività, le stazioni appaltanti coinvolte saranno informate dell’importo aggiuntivo che sarà liquidato in relazione all’IVA applicabile al contratto di appalto.

È importante sottolineare che le decisioni già adottate o in corso di adozione dal Ministero in merito alla liquidazione dei contributi parametrati al maggiore importo derivante dall’applicazione dei prezziari aggiornati restano inalterate.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il ministero attraverso le seguenti e-mail di riferimento:

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti, fino al 30 giugno 2024 si può verificare autenticità garanzia fideiussoria anche via Pec

Fino al 30 giugno 2024 sarà possibile verificare anche via Pec – e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente – l’autenticità della polizza presentata in gara a garanzia dell’offerta. Lo ha stabilito l’Anac con la delibera n. 606 del 19 dicembre 2023.
Dopo le interlocuzioni con le Associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e degli intermediari finanziari, ANIA e ABI,  e con le Autorità di vigilanza del settore, Banca d’Italia e IVASS, sono emerse due problematiche: da un lato, “la seria difficoltà, allo stato diffusa tra gli operatori interessati, di consentire la verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet”; dall’altro il fatto che “allo stato, non risultano operanti piattaforme in grado di consentire l’emissione e la gestione delle polizze fideiussorie”.

Per questa ragione, “preso atto delle difficoltà” Anac ha individuato “una soluzione transitoria”, ossia la verifica via Pec, “da applicare per il tempo strettamente necessario a consentire l’evoluzione dei sistemi verso l’uso di piattaforme interoperanti con le piattaforme di e-procurement o lo sviluppo di siti internet accessibili alle stazioni appaltanti”.

 

Le indicazioni di Anac fino al 30 giugno 2024

L’operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono agli stessi siti per le verifiche di competenza. Inoltre, per consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l’operatore economico, all’atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l’indirizzo Internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L’indirizzo Internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti, o gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all’IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondazione commercialisti: Linee guida per la redazione del PEF nelle procedure di partenariato pubblico-privato

La Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti ha pubblicato un documento che approfondisce la tematica dell’elaborazione del piano economico-finanziario nell’ambito delle procedure di partenariato pubblico-privato e rappresenta un aggiornamento delle linee guida pubblicate nel 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, che si è reso necessario soprattutto in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

L’elaborato fa riferimento a recenti provvedimenti emanati dagli standard setter di riferimento (principalmente ANAC, MEF e Ragioneria Generale dello Stato), oltre che ad alcune significative pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato gli argomenti in oggetto, valutando anche argomenti molto specifici che necessitano di spiccate competenze tecniche: dalla gestione dei rischi al costo del capitale, dalla redditività alla sostenibilità finanziaria, ai fini di un adeguato utilizzo del PPP è necessario l’intervento di figure altamente specializzate che riescano a gestire al meglio gli investimenti in oggetto, trovando il giusto equilibrio tra le esigenze dei diversi attori in campo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: entro il 31/1 le stazioni appaltanti qualificate devono comunicare le disponibilità piattaforme digitali certificate

Anac ricorda che entro e non oltre il 31 gennaio 2024, le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono accedere all’applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del Codice di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi.

Per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale per lo svolgimento di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici si intende, come noto, la possibilità di uso permanente delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto di proprietà della stazione appaltante o a disposizione della stessa per il tramite di contratti di servizio stipulati con soggetti terzi. Il mero utilizzo di piattaforme di soggetti terzi (ad es. acquisti mediante catalogo MEPA), in mancanza della disponibilità della stesse nel senso sopra chiarito, non può ritenersi sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito.

Le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, accedere all’applicativo e comunicare la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023 di proprietà o anche per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi. In caso di mancato aggiornamento, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione ottenuta decadrà.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Illegittimo derogare al principio di rotazione degli appalti giustificandolo con ragioni di urgenza

Derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza è illegittimo. E’ quanto ha ribadito Anac di fronte alla volontà di affidamento diretto all’appaltatore uscente da parte di un ente “poiché – visti i tempi di realizzazione del progetto – non vi sarebbe la possibilità di avviare un’indagine di mercato e svolgere una procedura negoziata”. Con il parere in funzione consultiva n. 58/2023, l’Autorità ribadisce che la rotazione risulta obbligatoria – imponendosi quindi al Rup -, quando “la stazione appaltante intenda assegnare l’appalto mediante affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata nella quale la stessa operi discrezionalmente la scelta dei concorrenti da invitare”.

Anac spiega che “tenuto conto delle previsioni e della ratio dell’articolo 49 del nuovo Codice Appalti, nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa ‘uscente’, deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l’esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall’art. 49, del Codice”. E il Rup è tenuto ad illustrare le ragioni che portano alla deroga della rotazione.

La conclusione è che “stante l’eccezionalità della deroga al principio di rotazione” nei limitati casi specificati dalla disposizione citata “non appare coerente” un eventuale “affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull’esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri” pur nel caso in cui questi risultassero “incompatibili con lo svolgimento un’indagine di mercato e di una procedura negoziata”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti, circolare MIT su procedure aperte/ristrette anche per il sotto-soglia

È stata pubblicata in G.U. n. 274 del 23-11-2023 la Circolare n. 298 del 20 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli appalti sotto-soglia, di cui all’art. 50 del Dlgs 36/2023.

L’art. 50 prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento sotto-soglia, anche senza consultazione di operatori economici e assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze, nei seguenti casi:

  • affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
  • affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

In alternativa, le stazioni appaltanti procedono con procedura negoziata senza bando:

  • previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
  • previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

La Circolare del Ministro ribadisce il richiamo ai principi indicati nel nuovo codice, dando rilievo, in particolare, al principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e della fiducia.

Pertanto, il provvedimento prevede che per gli affidamenti sotto-soglia ex art. 50 del codice, è possibile scegliere, per le amministrazioni aggiudicatrici – nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea – tra l’applicazione di procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/ UE.

 

La redazione PERK SOLUTION