Contributo per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in G.U. il decreto del MISE

È stato pubblicato in G.U. n. 227 del 12-09-2020 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° settembre 2020, concernente che disciplina le modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (vedi nostra notizia del 7 settembre 2020). Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (“Decreto Crescita”), all’articolo 30, commi da 1 a 14, ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dei Comuni italiani per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre l’articolo 30 al comma 14-bis ha introdotto una ulteriore disciplina per stabilizzare i contributi in conto capitale in favore dei Comuni, sempre per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. La norma prevede che a partire dall’anno 2020 le effettive disponibilità finanziarie siano ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico tra i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari importo. L’inizio dell’esecuzione dei lavori è fissato entro il 15 novembre 2020 pena la decadenza automatica, in tutto o in parte, dall’assegnazione del contributo concesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Efficientamento energetico e sviluppo territoriale: slittamento a fine ottobre per avvio lavori

L’ANCI ha ottenuto, nel corso della Conferenza Stato-Città, l’impegno dei Ministeri dell’Interno e dell’Economia a procedere al rinvio alla fine di ottobre del termine per avviare i lavori finanziati dal fondo di 500 milioni destinati dalla legge di bilancio 2020 (commi 29-37) per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (vedi nostra notizia dell’8 settembre 2020).
Il risultato dà seguito all’azione svolta dalla stessa ANCI che aveva richiesto, già in fase di conversione del dl Semplificazioni, una proroga del termine inizialmente fissato al 15 settembre, facendo leva sulle problematiche connesse all’emergenza Covid-19 e sulle numerose segnalazioni pervenute dai Comuni interessati. Il mancato rispetto del termine per dare avvio ai lavori avrebbe infatti comportato la revoca delle risorse già assegnate dal Ministero dell’interno per gli interventi programmati dalle singole amministrazioni comunali. Una conseguenza eccessiva venendo subito dopo una fase di grandi difficoltà organizzative e operative sia per i Comuni che per le imprese affidatarie delle opere (Fonte Anci).

Decreto Semplificazioni, arriva l’ok dal Parlamento

La Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, con 214 voti favorevoli, 149 contrari e 4 astenuti il disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, cosiddetto DL Semplificazioni. Le principali aree di intervento del decreto riguardano settori strettamente connessi tra loro, quali i contratti pubblici e l’edilizia, i procedimenti amministrativi e la responsabilità dei dipendenti pubblici, il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale e misure per l’innovazione, il sostegno dell’attività di impresa, le procedure di valutazione dell’impatto ambientale e di incentivazione alla green economy.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, il DM di riparto dei 320 milioni di euro

È stato emanato il Decreto del Ministero dell’Istruzione di riparto dei 320 milioni di euro, suddivisi tra le Regioni, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020. L’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all’allegato A), è pari a € 297.459.399,23.
Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

  1. per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
  2. per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

I termini di cui sopra si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione con la seguente modalità:

  1. anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
  2. la restante somma potrà essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara.
  3. il residuo 10% sarà liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo progettazione enti locali, i chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’Interno, Direzione per la Finanza locale, con comunicato dell’8 settembre 2020 precisa che gli enti beneficiari del contributo, a fronte della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, individuati dalle richieste occupanti le posizioni dalla n. 1 alla n. 970 dell’apposita graduatoria di cui all’allegato 2 al decreto interministeriale 31 agosto 2020, non devono inviare al Ministero alcuna comunicazione con cui si conferma l’interesse al contributo.
Tale comunicazione di conferma dovrà essere effettuata, con modalità che verranno definite nel comunicato da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020, esclusivamente dagli enti, la cui richiesta occupa la posizione a partire dalla n. 971 e seguenti, interessati allo scorrimento della graduatoria per effetto di quanto stabilito dall’art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le risorse finanziarie da assegnare ai progetti ammissibili per l’anno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo “500 mln.” (L. 160/2019, commi 29-37): Avvio lavori entro il 15 settembre

Scade il 15 settembre 2020 il termine di avvio dell’esecuzione dei lavori in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibili, finanziati con i contributi agli investimenti stanziati dalla legge di bilancio 2020, legge n. 160/2019, commi 29-37.
Si ricorda che il comma 29 assegna ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

  • efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In applicazione del comma 30 della legge n. 160/2019, i contributi per l’anno 2020, pari complessivamente a 497.220.000,00 euro, sono stati attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) al decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020.
I contributi assegnati saranno erogati nella misura del 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno, ferma restando l’erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell’opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione verrà revocata, in tutto o In parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2020. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione e, successivamente, potranno essere utilizzati per ulteriori investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Scade il 15 settembre il termine per la richiesta contributi per opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici e territorio

Scade martedì 15 settembre 2020, il termine per la richiesta di accesso alle risorse per l’annualità 2021 finalizzate alla realizzazione di

  1. investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  2. investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  3. investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Per effetto dell’articolo 46 del recente dl 104/2020, le risorse disponibili sono significativamente aumentate:

  1. 350 milioni è l’importo stanziato in origine dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 38, lett. a). Gli enti beneficiari saranno individuati entro il 15 novembre con apposito decreto del Ministero dell’interno;
  2. si aggiungono poi, sempre con riferimento al 2021, ulteriori 900 milioni stanziati con il recente “decreto agosto” (art. 46, comma 1, lett. a), finalizzati allo scorrimento della graduatoria relativa alle richieste pervenute per il 2021 e ritenute ammissibili.
  3. lo stesso dispositivo di scorrimento della graduatoria delle richieste per il 2021 si applica ai contributi aggiuntivi per 1.750 mln. di euro relativi al 2022 stanziati dallo stesso art. 46 (che si aggiungono ai 450 mln. già stanziati).

Gli enti beneficiari degli incrementi di cui alle lettere b. e c. saranno individuati dal Ministero dell’interno con successivo comunicato da emanarsi entro il 31 gennaio 2021. Nei successivi 10 giorni i comuni beneficiari dello scorrimento della graduatoria 2021 dovranno confermare l’interesse al contributo. Il Ministero dell’interno provvederà a formalizzare le assegnazioni relative alle quote incrementali 2021 e 2022 con proprio decreto entro il 28 febbraio 2021.
Le richieste che saranno presentate entro il termine del 15 settembre 2020 consentiranno l’accesso al complesso delle risorse sopra indicate per un totale di 3 mld. di euro.
Sul sito del Ministero dell’interno – Direzione centrale finanza locale è disponibile il decreto contenente il “Modello di certificazione informatizzato” con il quale i comuni comunicano la richiesta di contributi che dovrà essere compilata esclusivamente in modalità telematica.
Per le opere pubbliche il cui costo è uguale o superiore a 1.000.000 di euro è necessario disporre, al momento della richiesta, di un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori.
Questa sottolineatura, recata dal citato DM Interno, non può intendersi come prescrizione di uno specifico livello di progettazione (condizione non prevista da alcuna norma primaria), bensì come richiamo nei confronti degli enti beneficiari a privilegiare interventi con cantierabilità coerente con i termini di affidamento dei lavori prescritti dalle norme in questione e di seguito riepilogati.
La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell’opera e al codice unico di progetto (CUP), nonché ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio.
Ciascun Comune può inviare richieste (anche articolate in più di un intervento) nel limite massimo di:

  1. 1.000.000 di euro per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
  2. 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
  3. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

I lavori dovranno essere affidati, a decorrere dalla data di emanazione del rispettivo decreto di assegnazione:

  1. entro sei mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro;
  2. entro dieci mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;
  3. entro quindici mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;
  4. entro venti mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro.

I suddetti termini sono aumentati di tre mesi qualora l’ente beneficiario del contributo si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA). Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. (Fonte IFEL).

 

 

Modifiche al Regolamento del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso dell’adunanza del 29.07.2020, ha approvato la modifica del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 262 dell’8.11.2019, che disciplina il procedimento di annotazione e aggiornamento delle informazioni da parte di stazioni appaltanti, operatori economici e delle Soa.

In particolare, l’art. 8, c. 2, è integrato come segue:

lett l): le comunicazioni effettuate dalle Autorità Giudiziarie competenti in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa, comunque rientranti nell’elenco di cui all’art. 80, c. 1, d. lgs. 50/2016, nei confronti di persone fisiche che rivestono, all’interno degli oo.ee., ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, c. 3, d. lgs. 50/2016.

Inoltre, è stata disposta l’introduzione dell’art. 34bis (Annotazione di misure cautelari personali):

  1. Il dirigente, a seguito di comunicazione dell’applicazione di misure cautelari personali da parte dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa e rientranti nell’elenco di cui all’art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016, avvia il procedimento nei confronti degli oo.ee. nei quali le persone fisiche destinatarie di misure cautelari rivestono ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, c. 3, d. lgs. 50/2016.
  2. Gli o.e., entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell’avvio del procedimento, possono presentare una memoria scritta che viene valutata dall’Ufficio.
  3. Il dirigente predispone una comunicazione di conclusione del procedimento motivata con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento, dando conto dei motivi in base ai quali la stessa annotazione assume il carattere della conferenza ed utilità ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore economico.
  4. L’annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante, all’interno dell’o.e., da più di un anno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, le istruzioni del MISE

Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (“Decreto Crescita”), all’articolo 30, commi da 1 a 14, ha previsto lo stanziamento di risorse in favore dei Comuni italiani per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Inoltre l’articolo 30 al comma 14-bis ha introdotto una ulteriore disciplina per stabilizzare i contributi in conto capitale in favore dei Comuni, sempre per la realizzazione di progetti relativi a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
La norma prevede che a partire dall’anno 2020 le effettive disponibilità finanziarie siano ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico tra i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun Comune un contributo di pari importo.
In attuazione dell’articolo 30 comma 14–bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 con decreto del Ministro del 2 luglio 2020 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni, con popolazione inferiore a mille abitanti, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
L’inizio dell’esecuzione dei lavori è fissato entro il 15 novembre 2020 pena la decadenza automatica, in tutto o in parte, dall’assegnazione del contributo concesso.
Con decreto direttoriale del 1°settembre 2020 sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura.
Le modalità di controllo delle opere finanziate saranno disciplinate con successivo provvedimento ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 13, del DL Crescita.
Lo schema di attestazione compilato e firmato digitalmente dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: contributocomuni@pec.mise.gov.it.
Beneficiano del contributo i Comuni che realizzano una o più opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex art. 30, comma 14-bis, del DL Crescita, L’Allegato 1, nello specifico, riporta alcune tipologie di intervento ammissibile. Si specifica che il Codice unico di progetto (CUP) che identifica il progetto, punto a) dello schema di attestazione, deve essere generato tramite la selezione di uno dei sei Template indicati per tipologia di intervento prevalente, previsti per la misura e riportati nell’Allegato 3.
Il contributo erogabile per ogni progetto è pari alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun Comune e l’erogazione dello stesso avviene in due quote: la prima, pari al 50% del contributo assegnato, a seguito della verifica da parte del Ministero, del rispetto del termine di inizio lavori e delle informazioni richieste nell’Allegato 2.
Il saldo, pari alla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è corrisposto a seguito del collaudo dell’intervento realizzato.
I Comuni monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificate sotto la voce “DL 34/2019_art.30 comma 14 bis_eff energ e sviluppo sostenibile” (sezione anagrafica – “strumento attuativo”).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: il RUP è competente a disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), rientra nella competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti. È quanto ribadito dal TAR Sicilia, sezione III, con sentenza 30 luglio 2020, n. 1673. Tra i motivi di ricorso presentati dalla società ricorrente – operante nel settore della gestione dei rifiuti, che ha partecipato alla procedura aperta, indetta dall’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) denominato “Jato Ambiente”, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – lamenta la violazione e falsa applicazione art. 33 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la violazione di legge art. 9, comma 20, l.r. n. 12 dell’11 luglio 2011 in relazione all’art. 31 d.lgs. n. 50/2016 ed al paragrafo 19 del disciplinare di gara. I giudici hanno rilevato che, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (che, peraltro, amplia la dizione normativa del previgente art. 10, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali, competenza che, nella sua qualità di dominus della gara, si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle imprese partecipanti (C.d.S., Sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1104; T.A.R. Venezia, Sez. I, 1° febbraio 2019, n. 128; T.A.R. Trieste, Sez. I, 29 ottobre 2019, n. 450). Tale assetto non muta per la Regione Siciliana in cui l’invocato art. 9, comma 20, della l.r. n. 12/2011 che riserva alla stazione appaltante la verifica dei requisiti carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, stante il pieno rinvio mobile alla disciplina statale contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 disposto dall’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8 (cfr. parere n. 121/2018 del C.G.A.R.S.).
In ogni caso, deve rilevarsi come, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, permane sempre in capo alla stazione appaltante la doveroso verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, anche successivamente alla fase dell’aggiudicazione e fino alla stipula del contratto (C.d.S., Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730), sicché, come evidenziato nelle difese dell’amministrazione resistente, non è predicabile in capo al ricorrente alcun legittimo affidamento sul consolidarsi di posizioni di vantaggio fondate sull’intervenuta aggiudicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION