Edilizia scolastica, Interventi di adeguamento alla normativa antincendio

È stato pubblicato in G.U. n. 236 del 23 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’Istruzione del 30 giugno u.s. recante “Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio”. Trattasi dei finanziamenti a favore degli enti rientranti nel II piano antincendio, del valore di 98 milioni di euro, autorizzato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 29 novembre 2019, n. 1111. Gli enti locali individuati quali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B sono tenuti ad aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno dall’avvenuta pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, pena la decadenza dal contributo concesso. Il termine di cui sopra si intende rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Eventuali successive proroghe del termine di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del Direttore della Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione.
Le erogazioni dei finanziamenti saranno disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con le seguenti modalità:

a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall’ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara;

c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate a ulteriori interventi, che dovranno essere autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro dell’istruzione.
Le risorse necessarie per gli interventi saranno trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali beneficiari, e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “DL 59/19 – Antincendio scuole”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contratti di locazione per spazi da destinare allo svolgimento delle attività didattiche

È stata pubblicata in G.U. n. 238 del 25 settembre 2020 l’ordinanza della Protezione civile del 15 settembre 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Con l’ordinanza si dispone la possibilità per gli enti locali, al fine di consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, di stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività didattiche anche in deroga agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978, n.392. Limitatamente all’anno scolastico ed educativo 2020/2021, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all’attività didattica o educativa è sempre consentita   temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area e dalla destinazione d’uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica.  Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Edilizia scolastica, in G.U. il decreto di riparto dei 320 milioni di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 237 del 24 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’Istruzione del 25 luglio 2020 di riparto dei 320 milioni di euro, suddivisi tra le Regioni, per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020.
L’importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani regionali presentati, di cui all’allegato A), è pari a € 297.459.399,23. Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

  1. per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;
  2. per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

I termini di cui sopra si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione con la seguente modalità:

  1. anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;
  2. la restante somma potrà essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara.
  3. il residuo 10% sarà liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo   29   dicembre   2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP/MOP), istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Open Data Anac, Online il nuovo Portale per il libero accesso ai dati in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici

L’ANAC informa che è disponibile on line il nuovo portale Open Data Anac, che consente il libero accesso ai dati gestiti dall’Autorità nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Il nuovo servizio, che integra ed amplifica le funzioni della precedente versione, mette a disposizione degli utenti un cruscotto per la navigazione e l’analisi dei dati sui contratti pubblici e un insieme di dataset in formato aperto liberamente scaricabili.
Nel corso del tempo saranno messe a disposizione nuove funzionalità e nuovi dati con l’obiettivo di rendere sempre più fruibili e trasparenti le informazioni disponibili.

L’insieme dei dati, aggiornati settimanalmente, sono i seguenti:
– RPCT: elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
– In-House: elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house  (art. 192 del d.lgs. n. 50/2016);
– L.190/2012: elenco delle comunicazioni pervenute ed elaborate ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
– Albo Arbitri: albo degli Arbitri della Camera Arbitrale;
– Dataset: elenco dei dataset Open Data pubblicati dall’Autorità;
– Analytics: cruscotto sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il tardivo pagamento del contributo ANAC non comporta l’esclusione dalla gara

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il tardivo versamento del contributo in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non costituisce causa di esclusione dell’impresa dalla gara, salvo che la lex specialis stabilisca altrimenti. Lo ha confermato il TAR Calabria, Reggio Calabria, con sentenza 15 settembre 2020, n. 543, accogliendo il ricorso di una Società che aveva impugnato la determinazione della Città Metropolitana di esclusione dalla gara, avente ad oggetto la fornitura dei servizi per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, a causa del mancato versamento del contributo ANAC ai sensi della legge n. 266/2005 nel termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di affidamento (4 giugno 2020), ancorché la ricorrente vi abbia provveduto entro il termine assegnato dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio (23 giugno 2020). Conformemente all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, nella sentenza, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386, i giudici amministrativi hanno evidenziato che, fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda una espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara. Ciò anche in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sentenza 2 giugno 2016, C-27/15) nella parte in cui è stato affermato “che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad una regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi di una simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara”. Di conseguenza, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento (versamento contributo ANAC) sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica e di quella tecnica. Di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell’impresa partecipante. Il diverso ed opposto orientamento giurisprudenziale richiamato dalla stazione appaltanti negli atti istruttori e propedeutici al provvedimento espulsivo (sentenza C.d.S., sez. V, 30 gennaio 2020, n. 746), secondo il quale il contributo ANAC assurgerebbe a condizione di ammissibilità dell’offerta, appare non pienamente aderente ai principi di derivazione eurounitaria di trasparenza e parità di trattamento laddove, come nel caso di specie, non si rinviene alcuna disposizione del disciplinare di gara intesa a prescrivere espressamente a pena di esclusione l’assolvimento di un onere siffatto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sisma del centro Italia, in G.U. il decreto di assegnazione delle risorse agli enti locali

È stato pubblicato in G.U. n. 235 del 22 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’istruzione del 5 giugno 2020 relativo all’assegnazione delle risorse agli enti locali per il sisma del centro Italia, nell’ambito dello stanziamento complessivo pari a 120 milioni di euro per gli interventi di adeguamento antisismico e/o nuova costruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ricadenti in zone sismiche 1 e 2 delle quattro regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, proposti dagli enti locali all’allegato A al decreto. Gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori è stabilito:

a) per gli interventi il cui importo lavori è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza dal presente contributo.

I termini si intendono rispettati con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
Le erogazioni saranno disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Le economie di gara non restano nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell’istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni delle risorse, e ad aggiornare i dati dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l’implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Informativa Anci sullo schema di decreto per il “Programma nazionale per la qualità dell’abitare”

Nel corso della Conferenza Unificata del 6 agosto scorso, è stata acquisita l’intesa sul decreto del MIT, di concerto con MEF e MIBACT, attuativo del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di cui alla legge 160/2019, articolo 1, commi 437 e seguenti. Il decreto interministeriale mette a disposizione dei Comuni e delle Città Metropolitane risorse per oltre 853 milioni di euro per gli anni 2020-2033, destinati al programma innovativo per l’abitare, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, culturale e della coesione sociale (vedi ns notizia del 18 settembre 2020). Al riguardo, l’ANCI ha messo a disposizione dei beneficiari del programma una nota informativa sullo schema di decreto.

Allegati:
modello PINQuA

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento contributo Fondo progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza

Con comunicato del 22 settembre 2020 il Dipartimento della finanza locale informa che in data 15 settembre 2020, è stato disposto, a favore degli enti locali individuati dal decreto ministeriale del 31 agosto 2020 (allegato 2) fino alla posizione n. 970, il pagamento del contributo in esame nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020.
Si rammenta che l’articolo 1, comma 56, della richiamata legge n. 160 del 2019 (vedi anche articolo 3 del decreto interministeriale 31 agosto 2020), ha stabilito che gli enti beneficiari sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo ovvero entro il 30 novembre 2020.
Entro tale data è necessario che risultino richiesti (sul sistema SIMOG dell’ANAC) e associati ai CUP almeno uno dei relativi CIG di spesa per la realizzazione della progettazione.
Il CIG deve essere correttamente perfezionato in BDAP. L’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone, infatti, che l’affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
Si sottolinea che l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 31 agosto 2020 ribadisce l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG. In caso di inosservanza del termine del 30 novembre 2020, il contributo erogato verrà recuperato da questo Ministero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Erogazione incentivi per funzioni tecniche alla luce delle modifiche introdotte dal DL Semplificazioni

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 121/2020, fornisce utili indicazioni in merito all’impatto normativo prodotto dal D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) sul codice dei contratti ai fini del riconoscimento degli incentivi, con riferimento agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000, per i quali l’art. 1, co. 2, lett. a) del citato decreto prevede l’affidamento diretto. I giudici, dopo una ricostruzione del quadro normativo e degli orientamenti interpretativi in materia, evidenziano preliminarmente che per i contratti di importo inferiore alla cd. soglia di rilevanza comunitaria le amministrazioni sono obbligate ad applicare un corpus normativo appositamente dedicato, il quale implica – sia nel regime ordinario che nel regime derogatorio ex D.L 76/20 – l’esperimento di procedure semplificate ad evidenza pubblica, e comunque in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. In merito alla procedura comparativa legittimante l’erogazione degli incentivi, la Sezione rileva che:

  1. la disciplina in deroga introdotta con l’art. 1 decreto-legge n.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” è di stretta interpretazione e non consente alcun effetto estensivo del regime derogatorio, che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della portata letterale dell’art. 113, co.2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale rimane -quindi- invariato ed inderogabile nel riferimento alla gara e/o alla procedura comparativa e nella specificazione delle prestazioni tecniche incentivabili;
  2. la gara e/o la procedura comparativa che nell’art. 113 cit. costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare secondo i canoni della economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale, recepiti in parametri trasposti preventivamente in un capitolato tecnico, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia ed il diverso oggetto del contratto da affidare;
  3. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi (v. Anac Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo 2018);
  4. L’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) consentito in regime derogatorio a temporalità limitata dal D.L. 76/20 “per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35” (“… ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”, v. mod. in legge di conversione 11 settembre 2020 n.120) continua a rimanere escluso dalla disciplina degli incentivi tecnici ex art. 113 co.2, D. Lgs. n. 50/2016, salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Qualità dell’abitare: Mit firma decreto di concerto con Mef e Mibact

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con comunicato del 16 settembre 2020, informa che è stato firmato, di concerto con il Ministro Roberto Gualtieri (Mef) e il Ministro Dario Franceschini (Mibact), il decreto per l’erogazione dei finanziamenti per la “Qualità dell’abitare”. Il decreto reca le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.
Sono previsti 853,81 milioni di euro fino al 2033 per promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificamente individuati al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all‘incremento della qualità dell’abitare e di parti di città, all’incremento dell’edilizia residenziale pubblica.
Cinque sono le linee principali d’azione sulle quale si indirizza la ricerca delle proposte:

  1. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
  2. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;
  3. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;
  4. rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;
  5. individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati all’autocostruzione.

Il Programma, che si rivolge alle Regioni (anche come soggetti aggregatori di strategie di intervento coordinate con i Comuni), alle città metropolitane e ai comuni con più di 60.000 abitanti, consente di presentare fino a 3 proposte per uno o più specifici ambiti del proprio territorio. Il 34% delle risorse complessivo sarà destinato alle regioni del Mezzogiorno e il contributo massimo per ogni proposta è di 15 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION