Contratti pubblici, Pubblicata la Relazione VIR sull’utilizzo Bando tipo n. 1

L’ANAC ha pubblicato la relazione VIR sull’utilizzo Bando tipo n. 1 – «Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo», approvata dal Consiglio nell’adunanza del 30 settembre 2020.
La relazione è suddivisa in sei paragrafi, nei quali, dopo aver ricostruito la normativa vigente in materia di analisi e verifica di impatto della regolazione, si dà conto delle consultazioni svolte e dei risultati a cui si è giunti, riportando i relativi dati in specifiche tabelle. In particolare, questi ultimi evidenziano effetti positivi dell’utilizzo del Bando-tipo n. 1 sulla predisposizione del disciplinare di gara, con una riduzione dei tempi e della difficoltà di predisposizione dello stesso. Risultati positivi sembrerebbero ricavarsi anche per quanto concerne la riduzione del contenzioso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, al via l’assegnazione di 855 milioni di euro

Al via l’assegnazione agli Enti locali di 855 milioni di euro per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Il decreto già firmato dalla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è stato controfirmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli Enti Locali riceveranno la comunicazione con gli importi disponibili per gli interventi. In tutto sono 104 gli Enti finanziati con questo stanziamento.
Gli Enti Locali dovranno presentare al Ministero dell’Istruzione, entro il prossimo 17 novembre, gli elenchi degli interventi da finanziare, indicandone anche l’ordine di priorità (nei limiti delle risorse disponibili). Potranno farlo tramite un applicativo accessibile dalla pagina dedicata del portale dell’edilizia scolastica del Ministero.
Per supportare gli enti nella predisposizione della documentazione, il Ministero dell’Istruzione ha previsto una serie di webinar a partire da lunedì 12 ottobre.
Di seguito l’elenco degli Enti Locali beneficiari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Nessun obbligo di indicazione dei criteri di competenza e trasparenza in caso di commissari interni

Con la sentenza n. 4103/2020, il TAR Campania, Sez. V, ha ribadito che non sussiste l’obbligo di definire, previamente, i criteri di trasparenza e competenza nel caso in cui i componenti della Commissione di gara siano scelti tra i dipendenti in servizio ovvero tra i funzionari della stazione appaltante. Nella fattispecie in esame, la società ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento degli atti di gara, lamentando l’illegittimità della determinazione dirigenziale con la quale l’ASL ha proceduto all’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei Servizi di custodia – portierato ed assistenza pubblica. In particolare, la ricorrente contesta l’illegittima composizione della Commissione di gara, sotto il profilo della mancata previa individuazione dei criteri e delle regole di competenza e trasparenza nella nomina dei commissari (individuati invece tutti all’interno dell’Ente). I giudici amministrativi osservano che il complesso apparato normativo costituito dall’art. 77, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato, indubbiamente, fortemente compromesso dall’intervenuto differimento dell’entrata in vigore dell’Albo dei commissari di gara presso l’ANAC, che, mediante il filtro costituito dall’iscrizione, avrebbe determinato la tendenziale separatezza tra gli organi deputati alla gestione delle gare d’appalto e le stazioni appaltanti, salva la possibilità di nominare “alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente” (si ricorda che l’art. 8, comma 7 del D.L. 76/2020, decreto Semplificazioni, proroga al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell’applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico). L’effetto è una disposizione non compiutamente coordinata, che àncora la scelta dei commissari, come detto, solo a “regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”. Secondo il Collegio, tuttavia, la stazione appaltante non sarebbe tenuta alla previa predisposizione dei criteri di trasparenza e competenza nel caso in cui i commissari siano individuati tra gli “interni” dell’Amministrazione, fermo il principio di rotazione. L’interpretazione del sistema transitorio, da parte della giurisprudenza, ha sempre richiesto un approccio non formalistico, richiedendosi, piuttosto, la specificazione, in sede di formulazione di motivi di ricorso, dei pretesi profili di assenza di “trasparenza e competenza” – profili che, nel caso di specie, non sono stati, in concreto, nemmeno posti in discussione.  Al riguardo, il Consiglio di Stato, III, sent. n. 4865/2019 aveva già chiarito che la norma codicistica (combinato disposto degli artt. 77 e 78, Codice) non deve essere interpretata letteralmente come necessità di un vero e proprio “regolamento” ma ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza e che la Stazione appaltante dia adeguato conto, nella determina di nomina, delle motivazioni sottese alla nomina. L’assenza di criteri previamente stabiliti (“sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante”) non determina mai, ex se, l’illegittimità della nomina della Commissione, poiché “occorre dimostrare che, in concreto, siano totalmente mancate le condizioni di trasparenza e competenza”. La circostanza che i nominati, nel caso in esame, siano tutti “interni” scolora fortemente il sospetto di mancata “trasparenza” (posto che lo stesso incardimento del nominato nell’Amministrazione che indice la gara evita la scelta non controllata all’esterno) e, quanto alla competenza, impinge sulla stessa scelta discrezionale dell’Amministrazione che si avvale di professionalità proprie e si appiattisce sulla contestazione in se della “incompetenza” dei commissari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo Progettazione fattibilità infrastrutture, Prorogata scadenza per invio richieste assegnazione risorse

Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 29 settembre 2020 n. 418 sono riaperti i termini fissati per la scadenza del 4 agosto 2020 di cui al Decreto ministeriale del 23 dicembre 2019 n. 594 pubblicato sul sito internet il 4 giugno 2020.
Gli Enti beneficiari che non abbiano presentato proposta entro la scadenza del 4 agosto 2020 possono inviare le richieste di assegnazione delle risorse entro 45 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (5 ottobre 2020).
Il fondo finanzia la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, nonché la project review delle infrastrutture già finanziate” le risorse assegnate sono destinate alla redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani, di progetti attuativi degli stessi e di progetti relativi ad opere portuali.
L’accesso al finanziamento avviene mediante l’invio della proposta all’indirizzo PEC: fondoprog.iip@pec.mit.gov.it e per conoscenza all’indirizzo PEC: fondomit.opereprioritarie@pec.cdp.it  a partire dal giorno 06/10/2020 e fino al giorno 19/11/2020 (quarantacinquesimo giorno dalla data successiva alla pubblicazione del DM 418/2020).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per mancato scorrimento della graduatoria esistente

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza n. 269/2020 censura il comportamento di un Responsabile del Settore lavori Pubblici per aver avviato una nuova procedura a seguito dello scioglimento del contratto di affidamento, disposto dal Tribunale in ambito di procedura concorsuale, e non aver dato applicazione all’art. 140 D. Lgs n. 163/2006 (in vigore all’epoca dei fatti).
L’art. 140 del D. Lgs n. 163/2006 (ora abrogato dall’art. 217, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016) avrebbe, infatti, consentito l’aggiudicazione alla seconda classificata alle stesse condizioni economiche (nel caso di specie, con ribasso dell’8,54%) già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Non sono state accolte le motivazioni addotte nel giudizio e la Corte ha ribadito la richiesta di condanna, sottolineando che la determina dirigenziale di indizione della nuova procedura negoziata era successiva alla ricezione, da parte del Comune, della nota con cui la seconda classificata aveva manifestato la propria disponibilità a concludere i lavori.
I giudici hanno ritenuto configurabile il danno erariale, rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo (più alto) pacificamente pagato dal Comune alla ditta individuata all’esito della nuova procedura negoziata e presentante un’offerta con un ribasso percentuale del 3,35% e quello (minore) che sarebbe stato possibile erogare alla ditta seconda classificata all’esito della prima procedura negoziata, se fosse stata data applicazione all’art. 140 D. Lgs n. 163/2006.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Assegnazione contributo ai Comuni del Sud per infrastrutture sociali

E’ stato pubblicato in G.U n. 244 del 2 ottobre 2020 – Suppl. Ordinario n. 36 il DPCM del 17 luglio 2020 recante: Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali” .
Si tratta del Decreto emanato in applicazione dei commi 311 e 312 della legge n. 160/2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione di cui all’art. 1 comma 6 legge n. 147/2013 per finanziare, con 75 mln di euro annui fino al 2023, i Comuni del Mezzogiorno che vogliono realizzare infrastrutture sociali, ponendo l’attenzione alle zone deboli del paese.  Per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art.  11 della legge 16 gennaio 2003, n 3.
È previsto un contributo diversificato per fasce di Comuni, come indicato negli allegati al decreto.
I Comuni beneficiari del contributo potranno finanziare uno o più lavori pubblici in infrastrutture sociali purché gli stessi non siano già totalmente finanziati da altri soggetti.
Il Comuni dovranno necessariamente avviare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche:

a) per i contributi dell’anno 2020 entro il 17 aprile 2021

b) per i contributi riferiti agli anni 2021, 2022, 2023 entro il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Appalti pubblici: la rimodulazione del PEF incide sull’attendibilità dell’offerta

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il piano economico finanziario (PEF), pur essendo formalmente autonomo dall’offerta, è teleologicamente connesso con quest’ultima, sicché la sua radicale modifica, in sede di giustificazioni, da parte dell’impresa non può non incidere sull’attendibilità dell’offerta stessa (v. anche TAR Abruzzo, sent. n. 132/2020). Lo ha precisato il TAR Lombardia, sezione IV, sentenza 24 settembre 2020, n. 1690, accogliendo il ricorso presentato da una società, (che ha partecipato alla gara di appalto per l’aggiudicazione della concessione del servizio di rimozione, trasporto e deposito/custodia dei veicoli, a norma dell’art. 159 del codice della strada) che lamenta l’illegittima sostituzione del PEF, prodotto in gara dal soggetto aggiudicatario, con uno nuovo in sede di giustificazioni dell’offerta, operando una rimodulazione di tutte le voci originariamente previste. I giudici ricordano come è opinione comune nella giurisprudenza che anche in sede di valutazione dell’attendibilità dell’offerta vige il principio di immodificabilità dell’offerta (C.d.S., Sez. V, 17 settembre 2018, n. 5419; C.d.S., Sez. V, 8 gennaio 2019, n. 171; [C.d.S., Sez.] V, 10 ottobre 2017, n. 4680; C.d.S., Sez. V, 26 giugno 2019, n. 4400; [C.d.S., Sez.] VI, 15 giugno 2010, n. 3759) e che di conseguenza in sede di verifica di congruità, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo, per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo (T.A.R. Lazio, Roma, I, 25 maggio 2020, n. 5474), ma non invece lo stravolgimento dell’entità dell’offerta economica e della struttura dell’offerta tecnica con la sostituzione del valore generale delle entrate e delle uscite. Ma anche a voler prescindere dal riferimento al bando di gara,  la giurisprudenza più recente (C.d.S., V, 21 febbraio 2020, n. 1327), al quale il Collegio si conforma, ha chiarito in merito che in ogni caso il soccorso istruttorio attiene alla sanatoria di difformità e carenze formali e facilmente riconoscibili, mentre nel caso di specie la rimodulazione del PEF denota una carenza sostanziale dell’offerta. I giudici ribadiscono come, anche a volere sottolineare l’autonomia formale del PEF dall’offerta, è indubbia la connessione teleologica del primo con la seconda (C.d.S., V, 11 dicembre 2019, n. 8411), con il logico corollario che una sua radicale modifica incide inevitabilmente in termini di inattendibilità dell’offerta stessa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Recovery Fund, Il documento presentato dall’Anci in audizione al Senato

Nel 2019, un quarto delle opere pubbliche è stato realizzato dai Comuni: i Comuni sono i principali e più efficienti investitori pubblici con indici di spesa e risultato di gran lunga superiori agli altri livelli di governo. Gli investimenti comunali sono inoltre garanzia di ampia diffusione delle opere nelle diverse economie territoriali e concorrono alla soluzione di problematiche di immediato rilievo nazionale, connesse alle infrastrutture delle grandi aree urbane, sedi attrattive di innovazione, competenze e ricerca e -al tempo stesso – luoghi di emersione di nuova disuguaglianza e marginalità sociale. È quanto emerge dal documento dell’Anci, consegnato in commissione bilancio al Senato nel corso delle audizioni sul Recovery Fund.
L’Anci indica dieci azioni di sistema per il rilancio del Paese: l’edilizia verde, la mobilità sostenibile pubblica, l’economia circolare e il riuso delle acque, le città digitali, la scuola al centro della città, una casa per tutti, le periferie creative: rigenerazione urbana, ‘cultura è turismo’, un Patto per lo sviluppo e la scuola nazionale di pubblica amministrazione (fonte ANCI).

Scuola, Monitoraggio e rendicontazione spese per affitti, noleggi e acquisti di strutture modulari

È on line lapplicativo al quale gli enti locali beneficiari (Comuni e Città Metropolitane) del finanziamento complessivo pari a 70 milioni per spese per affitti e relative spese di conduzione (Avviso pubblico Ministero Istruzione n. 28139 del 7 settembre 2020), potranno accedere per inviare al Ministero dell’Istruzione le informazioni e i documenti relativi ai contratti di locazione e/o comodato d’uso. L’ente dovrà accedere prima di tutto alla sezione “Identificazione ente” in cui il legale rappresentate o suo delegato, dovrà associare i propri dati all’ente di appartenenza, fornendo le informazioni nello stesso richieste. Successivamente, completata tale operazione, l’ente potrà accedere alla sezione “Monitoraggio Affitti” in cui dovrà inserire le seguenti informazioni e/o documenti per ogni immobile oggetto di locazione o di comodato:

  • dati identificativi dell’immobile: indirizzo, comune di ubicazione, stato conservativo, destinazione d’uso, tipologia zona censuaria, mq. oggetto di locazione, tipologia di dotazioni impiantistiche dell’immobile;
  • proprietà pubblica o privata dell’immobile;
  • tipologia dell’ente proprietario;
  • canone di locazione per l’anno scolastico 2020/2021;
  • tipologia di immobile con destinazione d’uso (es. abitazioni civili);
  • descrizione delle utenze dovute (solo se dichiarato in sede di rilevazione);
  • importo delle utenze;
  • descrizione di eventuali altre spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche (solo se dichiarato in sede di rilevazione);
  • importo di tali altre spese;
  • descrizione dei lavori di adeguamento alle esigenze didattiche da eseguire sull’immobile oggetto di locazione (solo se dichiarato in sede di rilevazione);
  • importo dei lavori di adeguamento alle esigenze didattiche.

Inoltre, per ogni immobile devono essere caricati i seguenti documenti:

  • provvedimento di individuazione dell’immobile (nel quale siano descritte le modalità di scelta dell’immobile oggetto di locazione);
  • contratto di locazione/comodato d’uso;
  • visura catastale e planimetria.

Nel caso in cui siano stati richiesti in sede di rilevazione e poi autorizzati lavori con riferimento a tali immobili oggetto di locazione è necessario allegare la relazione tecnica con computo metrico delle lavorazioni eseguite o a farsi.

Gli enti locali beneficiari sono tenuti a inviare al Ministero dell’istruzione le informazioni e i documenti richiesti entro le ore 18,00 del 20 ottobre 2020.

 

Autore: PERK SOLUTION