ANAC, l’impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati

Con il Comunicato del Presidente, del 7 ottobre 2020, l’Anac ha fornito indicazioni interpretative ed operative in relazione alla sorte dell’attestazione di qualificazione rilasciata alle imprese fallite autorizzate all’esercizio provvisorio dell’impresa, le quali possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di affidamento. A tal fine, è stato chiarito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, l’adozione del decreto di autorizzazione alla continuazione provvisoria dell’esercizio dell’impresa adottato ai sensi dell’articolo 104 della legge fallimentare e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già stipulati ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici sospendono l’obbligo di dichiarare la decadenza dell’attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata all’impresa fallita per la carenza del requisito previsto dall’articolo 80, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016. Infine, sono state fornite indicazioni operative agli Organismi di Attestazione, in merito alla conduzione del procedimento di verifica ex articolo 70, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, raccomandando il mantenimento di un contatto diretto con il curatore fallimentare per favorire lo scambio di informazioni utili”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittima la proroga tecnica sino alla conclusione delle procedure di gara

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6354/2020 del 20 ottobre 2020, ha ribadito la legittimità della clausola contrattuale concernente la proroga tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. La proroga, nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Se da un lato non è configurabile una violazione della par condicio, né si dà vita ad una forma di rinnovo del contratto in violazione dell’obbligo di gara, è altrettanto vero che la facoltà di proroga del contratto di appalto (che pertiene all’esercizio del potere autoritativo), anche in presenza di una clausola della lex specialis, deve essere motivata e soggiace, comunque, a determinate condizioni.
Non assume rilievo in ordine alla legittimità della proroga la circostanza che la stazione appaltante abbia annullato la seconda procedura di gara pur essendo pervenuta un’offerta e che subito dopo abbia assunto la decisione di gestire il servizio “in proprio”, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione sia valutare la congruità dell’offerta presentata (tra l’altro, essendo pervenuta una sola offerta, non era possibile procedere a un confronto tra più offerte al fine di scegliere quella migliore) sia decidere di gestirlo in proprio in una situazione in cui è risultato palese il sostanziale disinteresse per il servizio da svolgere da parte del mercato di riferimento (ovviamente alle condizioni date).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti promiscui, calcolo della soglia dei 200.000 euro

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 492 del 21 ottobre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione della soglia di 200.000 euro annui, ai fini dell’applicazione della procedura prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, nel caso in cui il committente (ente non commerciale pubblico o privato) effettui contratti di appalto “promiscui”, riferiti all’acquisto di servizi comuni di tipo generale, funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale.
Come noto, l’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, c.d. decreto fiscale, ha introdotto al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17-bis, ai sensi del quale il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo  superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici   – subappaltatrici affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. Gli enti non commerciali (pubblici e privati), come chiarito dalla circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, non sono tenuti all’applicazione dell’articolo 17-bis limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Affinché l’articolo 17-bis in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che il contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati siano “caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera”. Con riferimento al concetto di “prevalenza”, la cui portata risulta decisiva in caso di stipula di contratti misti di affidamento del compimento di opere e servizi, nonché ai contratti di affidamento di opere, con la circolare n. 1/E del 2020, l’Agenzia ha precisato che al fine di determinare la prevalenza, occorre fare riferimento al rapporto tra la retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato (numeratore) – stante l’espresso richiamo contenuto nel comma 1 dell’articolo 17-bis agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973 – e il prezzo complessivo dell’opera o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti (denominatore).
Nell’ipotesi di contratti “promiscui”, ai fini del calcolo della soglia di euro 200.000 annui, l’articolo 17-bis troverà applicazione qualora il rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all’attività commerciale (numeratore) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (denominatore), moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa del compimento di servizi generali funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ad euro 200.000. Tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo d’imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo. Resta fermo che, al superamento della soglia come sopra determinata, gli obblighi previsti dall’articolo 17-bis in esame si applicheranno con riferimento all’intero contratto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornamento elenco dei soggetti aggregatori

L’ANAC, con comunicato del Presidente del 7 ottobre 2020, informa di aver avviato all’iter di aggiornamento triennale dell’elenco dei soggetti aggregatori.
I soggetti interessati che intendano mantenere l’iscrizione al citato elenco, ovvero i soggetti che in possesso dei requisiti (articolo 2, comma 1, del DPCM 11 novembre 2014) e non iscritti all’elenco, intendano iscriversi, hanno termine fino al 15 novembre 2020 per inviare apposita richiesta, secondo le modalità indicate nella delibera n. 764 del 2020.
Nella richiesta è necessario che i candidati dichiarino, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato DPR 445:

  • che essi o i soggetti da loro costituiti “svolgono attività di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3 e 37 del D.Lgs. 50/2016, con carattere di stabilità, mediante un’organizzazione dedicata allo svolgimento dell’attività di centrale di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei pertinenti enti locali”;
  • che le informazioni fornite tramite apposito modello preimpostato corrispondono al vero;
  • per le città metropolitane che “sono state istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 e del D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156” i riferimenti dell’atto istitutivo;
  • per le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività, che sono costituiti “ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267”, i riferimenti dell’atto costitutivo.

Le informazioni richieste nel modello riguardano denominazione e codice fiscale del soggetto che svolge l’attività di centrale di committenza, eventuali variazioni occorse negli ultimi tre anni e comunque a far data dall’ultimo aggiornamento dell’Elenco dei soggetti aggregatori (separatamente per ogni anno). Sarà inoltre necessario elencare i centri di costo, tra quelli censiti nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), coinvolti nella gestione dei processi di approvvigionamento e di cui il soggetto richiedente si compone. Il modello, dopo essere stato compilato in modalità elettronica nelle sue parti (conservando il formato e i vincoli originari) va inviato, via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Infrastrutture: CDP e UPI firmano un protocollo di collaborazione

Cassa Depositi e Prestiti e Unione Province d’Italia hanno firmato un protocollo d’intesa con cui definire i principi regolatori della loro cooperazione, finalizzata a identificare iniziative di sviluppo infrastrutturale su cui CDP fornirà assistenza e consulenza tecnica, economica e finanziaria alle 76 province delle regioni a statuto ordinario.
Grazie all’accordo, UPI diffonderà alle province coinvolte le informazioni relative alle attività di consulenza di CDP in relazione ad aspetti progettuali, tecnico amministrativi e finanziari a supporto dello sviluppo di progetti e interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di strade, scuole e altri immobili di proprietà pubblica.
Sempre UPI – attraverso i propri canali di comunicazione, gli eventi dedicati, i seminari, i momenti di formazione e i webinar – presenterà alle province la possibilità di avvalersi delle attività di consulenza di CDP. Inoltre, UPI si impegna, per il tramite delle UPI Regionali e delle Province, ad assicurare a CDP delle sedi idonee per organizzare eventi di presentazione dei propri servizi agli enti locali su tutto il territorio nazionale.
CDP, a fronte della sottoscrizione di ulteriori protocolli con ciascuna provincia interessata, potrà poi fornire assistenza in relazione all’iter progettuale, procedurale, amministrativo e finanziario su alcuni specifici interventi. Questi ultimi saranno individuati da CDP e UPI con uno screening congiunto dei progetti indicati dalle province.
In una prima fase, saranno avviate le interlocuzioni con le province, per il tramite di UPI, per la realizzazione di un monitoraggio per la raccolta dei dati relativi ai progetti e per avere un quadro aggiornato dei fabbisogni. Successivamente, sarà poi individuato un elenco di opere più significative in termini di investimenti, innovatività ed importanza per i territori che potranno essere oggetto di collaborazione tra CDP ed i singoli enti.
In base alle informazioni raccolte e all’interesse mostrato dalle Province, si potranno individuare alcuni progetti “pilota” su cui avviare i servizi di consulenza tecnica offerti da CDP. A questo punto, partirà la seconda fase ossia quella della sottoscrizione di protocolli attuativi specifici tra CDP e gli enti individuati.
I progetti che potranno essere supportati da Cassa Depositi e Prestiti ricadranno all’interno di due fattispecie: quelli finanziati totalmente con contributo pubblico e quelli finanziati con contributo pubblico solo parzialmente. In questa ultima fattispecie potrà essere valutato il ricorso, con il supporto di CDP, a forme di partenariato pubblico-privato.
CDP, inoltre, potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte delle province nel rispetto delle prescrizioni normative e delle circolari tempo per tempo vigenti (fonte CDP-UPI).

 

Quaderno Anci sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del DL Semplificazioni

L’ANCI ha pubblicato un quaderno operativo sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. n. 76/2020, c.d. decreto semplificazioni, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020.
Il volume, oltre all’analisi e approfondimento delle norme in materia di appalti, offre linee d’indirizzo operative, schemi di facile consultazione per orientare gli operatori nelle scelte gestionali, fac simili di determinazioni per affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando.
Il Manuale è arricchito anche con le risposte a quesiti date dall’ANCI ad amministratori ed operatori in questi primi mesi di applicazione del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Forestazione urbana: 30 milioni di euro nel biennio 2020-2021 per i progetti nelle Città Metropolitane

È stato approvato in Conferenza unificata il decreto attuativo della legge Clima che regola le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse per i finanziamenti del programma sperimentale per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane. “Sono molto soddisfatto di aver concluso l’iter di approvazione di questo importante decreto attuativo che è stato pensato per organizzare il processo della riforestazione nelle grandi città – ha commentato il Ministro dell’Ambiente Costa – adesso spero in una grande risposta da parte delle città metropolitane affinché possano iniziare velocemente a realizzare i loro progetti di riforestazione”. “Sappiamo che la lotta ai cambiamenti climatici richiede azioni concrete e finalmente mettiamo in campo questo strumento – ha spiegato Costa – che stimola progetti concreti che migliorano la qualità dell’aria nelle città metropolitane, assorbendo anidride carbonica e incrementando allo stesso tempo bellezza e qualità di vita”.
Nel dettaglio lo schema di decreto si inserisce in quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 del dl Clima che dava facoltà al Ministro dell’Ambiente di stabilire le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse tra le Città metropolitane per il finanziamento del Programma sperimentale di forestazione. L’approvazione del decreto è frutto di un lungo percorso che ha tenuto conto delle linee programmatiche del Green Deal europeo, della Strategia per il Verde Urbano, dei Criteri ambientali minimi (CAM) e del parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.
I finanziamenti previsti per il biennio 2020-2021 sono di 15 milioni di euro per ciascun anno, stanziati sul capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, e saranno destinati alle aree metropolitane, tenendo conto dei livelli di qualità dell’aria delle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria. È previsto un limite massimo del finanziamento per ciascun progetto presentato dalle Città metropolitane, pari a 500 mila euro e tra i requisiti di ammissibilità dei progetti presentati è previsto impegno ad assicurare un piano di manutenzione per un periodo di almeno 7 anni e l’eventuale nuova messa a dimora delle alberature che non abbiano attecchito.
Entro 120 giorni dalla firma del decreto le città metropolitane possono presentare i loro progetti che saranno verificati e validati dal Ministero dell’Ambiente entro 90 giorni.
Le priorità della progettazione degli interventi sono: assicurare la tutela della biodiversità, l’aumento della superficie delle infrastrutture verdi e il miglioramento della funzionalità ecosistemica e incrementare la salute e il benessere dei cittadini. Una volta approvato, il progetto riceverà il 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvio dei lavori, poi il 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi e la documentazione fotografica. Infine, il restante 30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali (fonte Ministero dell’Ambiente).

Allegati:

 

 

Al via l’indagine sulla realizzazione dei lavori pubblici

Il Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) dell’Agenzia per la coesione territoriale e i Nuclei Regionali CPT, in collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici e gli Istituti di ricerca delle Regioni che aderiscono all’iniziativa, hanno promosso un progetto di ricerca volto ad esaminare i principali profili delle procedure connesse alla realizzazione delle opere pubbliche, attraverso il metodo dell’indagine diretta.
Si parte con l’invio di un questionario ai RUP selezionati, volto ad indagare i diversi aspetti che vanno ad incidere operativamente sull’attività di chi i progetti li realizza: dalla fase politica delle decisioni, al quadro normativo regolamentare, alle risorse, all’organizzazione delle amministrazioni, ai rapporti con le imprese.
L’indagine coinvolge Liguria, Emilia, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia, sei Regioni che per caratteristiche e posizione geografica rappresentano tutte le aree del Paese con i relativi punti di forza e debolezze.
Gli uffici regionali coinvolti nel progetto lavoreranno insieme valorizzando le strutture a rete di cui dispongono, quella dei Nuclei CPT e degli Osservatori dei contratti pubblici, favorendo di conseguenza azioni sinergiche. L’indagine stessa, a sua volta, andrà ad affiancare l’azione promossa dalla Conferenza delle Regioni su tematiche analoghe, aggiungendo informazioni che innalzeranno ulteriormente il livello di conoscenza su un settore strategico come quello dei lavori pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ciclovie urbane, in G.U. il decreto di riparto delle risorse

È stato pubblicato in G.U. n. 251 del 10 ottobre 2020, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che stanzia 137,2 milioni di euro da destinare alla progettazione e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. La ripartizione prevede l’assegnazione di 51,4 milioni per il 2020 e 85,8 milioni per il 2021.
Il provvedimento introduce li incentivi per l’acquisto di biciclette e monopattini e prevede alcune modifiche al Codice della Strada attuate anche a mitigazione dei rischi legati all’emergenza da Covid-19, attribuisce le risorse ai Comuni e alle Città Metropolitane in base alla popolazione residente.
I fondi spettano alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana, Provincia o Regione, e ai Comuni con popolazione residente superiore a 50mila abitanti. Un secondo criterio è riferito alla premialità acquisita da tutti quegli Enti che hanno già adottato o approvato un PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle Regioni del Mezzogiorno.
In coerenza con questi criteri di ripartizione, stabiliti congiuntamente con gli Enti territoriali, nel biennio 2020/2021 alle Regioni del Sud saranno assegnate risorse per 45,9 milioni di euro e alle regioni del Centro-Nord risorse per 87,1 milioni di euro. A questi importi, si aggiunge un’ulteriore quota di risorse pari a 4,2 milioni di euro, destinata ai Comuni sede legale di un’istituzione universitaria, per consentire la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e favorire l’intermodalità dei collegamenti tra i poli universitari e le stazioni ferroviarie.
Gli enti locali hanno tempo 22 mesi, dalla data di pubblicazione del decreto in G.U., per realizzare gli interventi. Entro due mesi dalla realizzazione degli interventi, e comunque entro due anni dalla pubblicazione del decreto, gli enti beneficiari dei finanziamenti devono inviare la rendicontazione relativa all’intervento finanziato. La mancata ultimazione dell’intervento finanziato entro il termine previsto, ovvero il mancato adempimento da parte dell’ente locale degli obblighi di rendicontazione, determina la revoca del finanziamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION