Obbligo di concludere le procedure di gara avviate mediante project financing

Con comunicato dell’ 11 novembre 2020, il Presidente dell’ANAC richiama l’attenzione delle amministrazioni sulla necessità che la procedura di gara per l’affidamento di un project financing ad iniziativa privata, ove non aggiudicata, sia comunque conclusa da un provvedimento espresso tempestivo nel quale si dia conto delle ragioni che abbiano determinato la mancata aggiudicazione e delle conseguenti iniziative che l’amministrazione intende intraprendere, anche in coerenza con l’art. 183 del d.lgs. 50 del 2016.  Ciò al fine garantire la correttezza, oltre che la legittimità, delle determinazioni in materia di finanza di progetto, e nel contempo di consolidare la credibilità ed aumentare la diffusione di tale strumento, quale preziosa risorsa il Paese.
È stato osservato che talvolta l’amministrazione, che in un primo momento ha espresso al mercato l’interesse pubblico alla realizzazione di un certo progetto mediante un provvedimento espresso, non abbia dato atto, in modo espresso, dell’intenzione di abbandonarne l’attuazione, lasciando così in taluni casi incerte le aspettative del mercato rilevante, disattendendo l’obbligo di legge di concludere ogni procedimento amministrativo nei tempi prescritti e con un provvedimento motivato. Se da un lato vi è amplia discrezionalità dell’amministrazione nel compiere le scelte qualificanti la finanza di progetto, dall’altro, si  ritiene che tali scelte debbano essere rispettose dei principii di correttezza e lealtà, oltre che legittime.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Finanziamento attività culturali dei piccoli comuni, l’Avviso pubblico del MIBACT

La Direzione Generale Creatività Contemporanea e la Direzione Generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo hanno emanato congiuntamente un Avviso pubblico per il finanziamento di attività culturali, da realizzarsi in forma di festival, con l’obiettivo di favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi italiani, attraverso la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e turistiche.
Destinatari dell’avviso sono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 10.000 abitanti che abbiano individuato il centro storico quale zona territoriale omogenea, con preferenze per quelle identificabili come aree prioritarie e complesse. Tali Comuni possono partecipare singolarmente o in rete tra loro, come capofila di partenariati – costituiti o costituendi – con altri enti profit e non profit.
Tra gli obiettivi strategici principali del bando:
a. promuovere e sostenere la qualità e le eccellenze dei territori dei borghi italiani;
b. costruire opportunità per il miglioramento socio-economico delle aree selezionate, anche prevedendo l’incubazione di imprese culturali e creative innovative di comunità e promuovendo attività di rigenerazione urbana a medio e lungo termine;
c. promuovere e sostenere contenuti innovativi nelle attività di educazione/formazione e sviluppo;
d. rafforzare e integrare l’offerta turistica e culturale dei territori;
e. sviluppare un approccio progettuale integrato e pratiche innovative ed inclusive;
f. incentivare progettualità orientate alla sostenibilità, anche attraverso l’impiego delle nuove tecnologie.
L’avviso pubblico prevede un finanziamento totale pari a € 750.000 a titolo di contributo finanziario per i Comuni dichiarati vincitori all’esito di una procedura valutativa istruttoria. Il finanziamento erogabile per la realizzazione di ciascun progetto è fissato entro la misura dell’80% dei costi ammissibili previsti e comunque entro (i) il limite massimo di € 75.000 se i comuni proponenti partecipano in forma singola tenendo sempre presente l’obbligo di partenariato con gli stakeholder del territorio; (ii) il limite massimo di € 250.000 se i comuni proponenti partecipano costituendo una rete tra di loro.
I partecipanti hanno 60 giorni per l’elaborazione dei progetti. I progetti presentati possono prevedere, tra le altre attività, anche eventi, mostre, rassegne, laboratori, giornate di formazione, realizzazione di piattaforme o applicativi digitali, con particolare attenzione all’innovatività, alla sostenibilità e alla accessibilità delle proposte, al coinvolgimento della cittadinanza e all’impatto sul territorio.
I progetti vincitori potranno essere realizzati da aprile a luglio 2021.
La programmazione deve essere pensata nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19.
Le domande di partecipazione devono essere caricate sulla piattaforma dedicata: https://procedimenti.beniculturali.it/BIF
Scadenza per le domande di partecipazione: venerdì 15 gennaio 2021, ore 12:00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Avvio consultazione on line per regolare il settore degli appalti di servizi postali

L’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità nazionale anticorruzione hanno avviato assieme una consultazione on line per giungere all’aggiornamento delle Linee guida sui servizi postali, adottate con determinazione Anac n. 3 del 9/12/2014 in seguito alla piena liberalizzazione del settore postale (avvenuto con l’abrogazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 261/1999) e dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
L’intervento ha l’obiettivo di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti, finalizzate a favorire l’effettiva apertura del mercato dei servizi postali, con l’eliminazione delle barriere al libero accesso e la diffusione di buone pratiche. Un mercato, quello dei servizi postali, che coinvolge più di 50 imprese e che ha visto, nel 2019, l’indizione di gare per circa 697 lotti di importo superiore a € 40.000, per un valore totale pari ad oltre 890 milioni di euro.
Tenuto conto non solo dell’importanza economica del settore postale sia nel mercato interno sia a livello comunitario, ma anche dei benefici per gli utenti finali, le due Autorità competenti hanno ritenuto opportuno procedere congiuntamente all’emanazione di un atto a carattere generale a seguito di una consultazione on line (modulo osservazioni).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Qualità dell’Abitare: pubblicato il Decreto Interministeriale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa che è stato pubblicato sulla pagina https://qualitabitare.mit.gov.it il Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020 (in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che assegna 853,81 milioni di euro per riqualificare e incrementare il patrimonio residenziale sociale, rigenerare il tessuto socio-economico, incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini.
Gli interventi e le misure finanziati devono mirare a soluzioni durevoli in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
I fondi spettano alle Regioni, alle Città Metropolitane, ai comuni sede di Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Provincia, alla città di Aosta, ai Comuni con più di 60.000 abitanti.
Dalle ore 12,00 del 16 novembre gli Enti interessati potranno registrarsi sul portale applicativo dedicato al Programma, accessibile dalla pagina https://qualitabitare.mit.gov.it.
Dopo l’infoday del 30 ottobre, destinato ad ANCI e al Coordinamento delle regioni, dal 17 novembre si svolgeranno webinar destinati ai vari Enti interessati, durante i quali verranno forniti approfondimenti e chiarimenti. Sulla stessa pagina del Programma è pubblicato il calendario dei webinar.
Per supporto amministrativo, è possibile richiedere informazioni e chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica: qualitabitare.diges@mit.gov.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta va considerata anomala

Il subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte non mira ad individuare singole inesattezze, quanto piuttosto ad accertare che la proposta contrattuale sia nel suo complesso seria ed affidabile, consentendo una corretta esecuzione del servizio (ex multis, C.d.S., III, 9 novembre 2018, n. 63263; T.A.R. Lazio, Roma, I-ter, 15 ottobre 2020, n. 10498; T.A.R. Lazio, Roma, I-quater, 14 settembre 2020, n. 9552). La valutazione di serietà e attendibilità dell’offerta, nel quale si esprime il giudizio di anomalia, non è volta ad accertare se l’offerta è corretta nei valori espressi dai proponenti, per cui debba essere ritoccata al rialzo od al ribasso, ma se sia in sé sostenibile, cioè se gli errori nel computo di alcuni elementi economici dell’offerta siano in grado di erodere quella soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala.
Sulla necessità che il guadagno sia azzerato nel caso di valutazione di anomalia economica dell’offerta la giurisprudenza è unanime. Infatti “al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, II, 5 agosto 2020, n. 8992; C.d.S., V, n. 270/2018, n. 4527/2017, n. 2556/2017, n. 607/2017, n. 242/2016, e III, n. 4671/2016; T.A.R. Lazio, Roma, I-quater, n. 12704/2019).
Nel caso di specie i ricorrenti hanno denunciato errori di calcolo di singole voci dell’offerta (compreso il mancato computo dei costi di rimborso della pubblicazione del disciplinare) e da questo hanno desunto automaticamente un presunto errore nel calcolo dei valori totali dell’offerta, che avrebbero dovuto essere rettificati in aumento, denunciando così l’erroneità dell’offerta nel suo complesso ma non la sua anomalia, cioè la sua insostenibilità dal punto di vista economico per la perdita del margine di guadagno previsto. È quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Sez. IV, 30 ottobre 2020, sentenza n. 2044.

 

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MISE, Bando Progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse

È stato pubblicato il 28 ottobre 2020 il Bando “Progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse” che destina 10 milioni di euro per la realizzazione di progetti per la progressiva copertura del fabbisogno energetico attraverso energia da fonti rinnovabili.
Il bando, adottato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 maggio 2020 in attuazione dell’art. 6 del DM 14 febbraio 2017, è rivolto ai gestori del servizio elettrico operanti nelle isole minori non interconnesse, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, ivi inclusi i Comuni interessati, e con soggetti privati e finanzia progetti di investimento integrati innovativi che dimostrino, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura, di ridurre la produzione di energia elettrica annua convenzionale.
Le domande dovranno essere presentate entro il 25 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga al 5 marzo 2021 termine assegnazione Fondo progetti messa in sicurezza strutture pubbliche

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha dato notizia della pubblicazione del Decreto direttoriale n. 1519 del 4/11/20, inerente il posticipo al 5 marzo 2021 della scadenza (la precedente era il 5/11/20 per le CM ed il 20/11/20 per i Comuni) per l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione di Comuni, Province e Città Metropolitane, ammessi al cofinanziamento, a valere sul fondo per la progettazione degli enti locali. Gli interventi del Fondo, istituito dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 1 comma 1079 della legge n. 205/2017, sono stati destinati al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica dei progetti definitivi degli enti locali per opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. La proroga, disposta alla luce del perdurare dell’emergenza epidemiologica, tiene conto delle persistenti difficoltà e ritardi che gli Enti hanno evidenziato a causa della situazione di emergenza in atto, per l’analisi degli atti e dei progetti, criticità segnalate anche dall’ANCI (Fonte ANCI).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Efficientamento energetico e idrico degli edifici pubblici

Con avviso del 30 ottobre 2020, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare informa che è stato firmato il decreto interministeriale che disciplina le modalità di presentazione delle domande e individua i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati per la riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica (scuole, asili nido, strutture sanitarie, impianti sportivi) e per l’efficientamento e il risparmio idrico, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento. Le risorse a disposizione, che derivano dal mancato esaurimento di quanto stanziato per il Fondo Kyoto Scuole, ammontano a 200 milioni di euro.
Gli interventi finanziati devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni e garantire un risparmio dei consumi energetici di circa il 25%. Il ministero dell’Ambiente può eseguire sopralluoghi al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, nonché richiedere ai soggetti beneficiari ogni chiarimento ritenuto necessario.
Il decreto è stato condiviso con il ministero dell’Economia e Finanze e ha ricevuto il concerto dei ministeri dello Sviluppo economico, dell’Istruzione e dell’Università.

 

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Censimento delle gallerie stradali presenti sul territorio di competenza comunale

I commi 1 e 2 dell’art. 49 del D.L. n. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni, al fine di assicurare l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio delle gallerie esistenti lungo la rete stradale e autostradale, prevedono l’adozione di linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali, nonché di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 49, comma 2 del D.L. 76/2020, il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istituito un Gruppo di Lavoro, che sta ultimando la scrittura della bozza delle linee guida nazionali “sulle attività di indagini, ispezioni, manutenzione e messa in sicurezza delle gallerie stradali esistenti”. Nell’ambito di tale lavoro sorge la necessità di aver contezza della numerosità e dello sviluppo delle gallerie stradali di competenza dei Comuni nell’ambito del territorio Nazionale. Tale informazione, utile per le attività del gruppo di lavoro, è anche necessaria per una più consapevole discussione di merito allorquando il testo delle redigende linee guida approderà in seno alla Conferenza Unificata che sarà chiamata ad esprimersi, presumibilmente nel prossimo mese di dicembre.
Al fine di censire le gallerie stradali insistenti sul territorio comunale, gli enti dovranno compilare la scheda, in formato excel, predisposta per agevolare il lavoro di raccolta dati. La scheda, debitamente compilata dovrà essere trasmessa entro il 10 novembre p.v. all’indirizzo di posta elettronica dell’ANCI Regionale di riferimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Semplificazioni, ricorso alle procedure ordinarie sotto soglia

Con parere n. 735 del 24 settembre 2020, a seguito dell’entrata in vigore e successiva conversione in legge del D.L. 16/07/2020, n. 76, c.d. decreto Semplificazioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fornisce chiarimenti ai dubbi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie o se si debbano utilizzare esclusivamente gli strumenti dallo stesso previsti, soprattutto per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, e se in caso di possibilità di ricorso alle procedure ordinarie, se siano applicabili per tali procedure le disposizioni derogatorie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto.

Di seguito la risposta del MIT:

Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione. Con riferimento alla seconda domanda, si ritiene che i commi 3 e 4 dell’art. 1 si applichino laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION