Anac, Garanzie fideiussorie: verifica telematica consentita anche con soluzioni alternative allo Spid

L’ANAC, con il Comunicato del Presidente del 31 gennaio 2024, ha chiarito che l’accesso al sito internet per la verifica telematica delle polizze fideiussorie può essere consentito anche ricorrendo a soluzioni alternative allo Spid, le quali garantiscano accessi riservati ai soli soggetti legittimati (ad esempio, chiavi di verifica che individuino in maniera univoca la polizza da verificare).

E’ stato precisato che l’utilizzo dello Spid è facoltativo per i soggetti privati allorché non accedano a un servizio pubblico, ma mettano a disposizione un proprio servizio. Inoltre, è stato indicato che tra i soggetti legittimati ad accedere alla verifica sul sito internet del garante possono rientrare, oltre ai contraenti della polizza da verificare e alle stazioni appaltanti beneficiarie della garanzia, gli intermediari assicurativi intervenuti nel rilascio della polizza. Infine, è stato esplicitato che i chiarimenti forniti nel Comunicato con riferimento alle imprese di assicurazione si applicano all’accesso ai siti internet di tutti i soggetti indicati nel codice dei contratti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti digitali, le indicazioni operative di ANAC per le stazioni appaltanti

In risposta alle segnalazioni ricevute dalle stazioni appaltanti sulla fase di avvio della digitalizzazione stabilita dal nuovo Codice dei Contratti, Anac ha fornito una serie di indicazioni operative. L’Autorità ribadisce di aver condiviso, ancora prima dell’avvio della digitalizzazione, le soluzioni adottate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, AGID, il Dipartimento per la trasformazione digitale, l’Unità tecnica di missione per il PNRR, i gestori delle piattaforme di approvvigionamento digitale in fase di certificazione, i soggetti aggregatori.
Dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, sempre in raccordo con MIT, AGID, Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Unità di missione per il PNRR, ANAC ha avviato un tavolo permanente di confronto con i rappresentanti di ANCI e di altri Enti territoriali, nel quale sono state analizzate le criticità emerse dal sistema e individuate possibili soluzioni che sono state già attuate e pubblicate attraverso FAQ o altre indicazioni per il mercato.

L’Autorità ha inoltre pubblicato una tabella riepilogativa delle procedure da seguire per gestire gli appalti fino a 5mila euro per le quali si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l’interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Dal 1° gennaio 2024 non è più previsto il rilascio di
SmartCIG.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi e forniture ordinarie: la domanda di partecipazione tipo per la partecipazione alle gare

In seguito alla pubblicazione del Bando tipo n. 1/2023, l’ANAC ha ritenuto opportuno affiancare a tale documento la domanda di partecipazione tipo, al fine di standardizzare la modulistica da utilizzare per la partecipazione alle procedure di gara, semplificando l’attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici e riducendo il rischio di errori e omissioni.

Il documento è l’esito dell’attività di un gruppo di lavoro che ha visto la partecipazione di Itaca, IFEL, Consip, Invitalia, soggetti aggregatori, nonché della consultazione pubblica cui hanno partecipato centrali di committenza, stazioni appaltanti, associazioni di categoria, operatori economici ed enti di ricerca.

Il documento è stato redatto sulla base dei seguenti criteri:

  • sono riportate le sole dichiarazioni non previste nel DGUE, al fine di evitare inutili duplicazioni e il proliferare di errori;
  • la domanda tipo è un documento di carattere generale. La stazione appaltante dovrà adeguarlo alle proprie esigenze, eliminando le parti non pertinenti e integrando con le informazioni ulteriori richieste in base alla particolare natura del contratto da affidare;
  • con riferimento alla documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione è stato previsto l’inserimento nel FVOE dei documenti assoggettabili a riuso e, invece, l’allegazione alla domanda dei documenti utilizzabili in una sola gara, quali ad esempio la polizza fideiussoria e il contratto di avvalimento (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI, il MIT proroga scadenze 2024 per pubblicazione bando e aggiudicazione progettazione

Anci informa che è stato pubblicato il Decreto direttoriale 3144 del 26.1.2024, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di proroga dei termini degli adempimenti conseguenti all’approvazione della graduatoria di assegnazione di risorse ai Comuni, a valere sul Fondo di progettazione per gli Enti locali, di cui alla legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Il Fondo cofinanzia i vari livelli progettuali degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

In particolare, per i Comuni ammessi al finanziamento di cui al precedente Decreto direttoriale n. 23017 del 1° agosto 2023, il nuovo provvedimento proroga:

  • il termine per la pubblicazione del bando di gara al 30 aprile 2024;
  • il termine per l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione al 25 agosto 2024.

Il MIT ha evidenziato che le proroghe in questione sono dovute ai ritardi evidenziati nel processo di digitalizzazione del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

10 milioni di euro per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali

Pronto il decreto firmato di concerto dai ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di 10 milioni di euro destinato allo sviluppo di ciclovie urbane intermodali. Si tratta di uno stanziamento di 2 milioni per il 2023 e 4 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il provvedimento promuove l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario e, pertanto, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, finanzia attraverso il Fondo interventi per la realizzazione di nuove ciclovie ed infrastrutture di supporto. Destinatari dei fondi i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni di Comuni che potranno presentare apposita istanza alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le istanze di partecipazioni devono contenere l’identificazione del progetto – Codice Unico di Progetto (CUP) – per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie come definite all’articolo 2, comma 2 legge 2/18 e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario. All’atto della presentazione delle istanze, deve risultare approvato almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 41 del decreto  legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Sarà data priorità alle istanze da cui risulta approvato il progetto esecutivo di cui all’art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Inoltre, il Progetto non può presentare un termine di realizzazione che vada oltre la data del 31 dicembre 2026.

Per i progetti sono ammissibili le spese di seguito indicate:
a) spese tecniche documentate risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
b) spese documentate per lavori e forniture risultanti dal livello di progettazione approvato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i
c) spese documentate per attività di promozione degli interventi previsti nel progetto nel limite massimo di euro 20.000,00.

 

La redazione PERK SOLUTION

Stazioni appaltanti qualificate, indicazioni ANAC per confermare di disporre di piattaforma certificata

Con il Comunicato del Presidente del 30 gennaio 2024, l’Autorità fa presente che per le Stazioni Appaltanti e le centrali di committenza che non avessero provveduto ad accedere al sistema entro il 31 gennaio 2024 confermando l’utilizzo di piattaforma certificata, tale requisito si intenderà positivamente accertato in qualunque momento successivo al 31 gennaio 2024 attraverso il concreto utilizzo di almeno una piattaforma inclusa nel registro Anac delle piattaforme certificate.

Sono oltre 3.100 le stazioni appaltanti qualificate che ad oggi, 31 gennaio 2024, hanno confermato ad Anac, attraverso il sistema “Qualificazione stazione appaltanti“, la disponibilità e l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici digitali: il dossier Ance sulle novità dell’Ecosistema nazionale di e-procurement

L’ANCE , l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha reso disponibile un documento di approfondimento relativo all’Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale. Dal 1° gennaio 2024 ha preso vita la digitalizzazione degli appalti pubblici di cui all’art. 19 e ss. del Codice dei contratti, D. Lgs. n. 36/2023. A fronte di tale novità, i numerosi interventi dell’ANAC degli ultimi mesi hanno costituito l’occasione per ricostruire nel dossier “Le novità dell’Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)” alcuni effetti concreti della riforma digitale degli appalti pubblici.

In particolare, nel documento di approfondimento sono affrontati i temi della certificazione e utilizzo delle piattaforme digitali, dell’acquisizione del CIG, del funzionamento del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) e dei nuovi strumenti informatici, che incidono anche sugli obblighi di pubblicità legale degli atti e di trasparenza. Assieme al dossier si rende anche disponibile un quadro sinottico che ricostruisce l’infrastruttura digitale di riferimento che comprende la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), la Piattaforma dei contratti pubblici, le singole piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), e la nuova Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Quanto alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), ANAC, con comunicato del 18 gennaio 2024, ha chiarito che entro il 31 gennaio 2024 le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti già qualificati dovranno notificare, attraverso il servizio “Qualificazione stazione appaltanti”, l’adozione e l’impiego di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, sia di proprietà sia ottenute attraverso contratti di servizio con terzi. In caso di mancata comunicazione, a partire dal 1° febbraio 2024, la qualificazione precedentemente ottenuta decadrà. Ciò, in attuazione delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle FAQ n. 8 e 9 del Servizio di qualificazione, nonché nelle FAQ B.5 e C.9 del Servizio di digitalizzazione.

Da lunedì 18 dicembre 2023 sul portale dei dati aperti ANAC è attiva la sezione Registro Piattaforme Certificate (RPC) dove è possibile consultare l’elenco delle piattaforme di approvvigionamento digitali certificate all’interno del quale risulta compresa la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, SINTEL.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

Affidamento di servizi di ingegneria e architettura: ANAC avvia la Consultazioni del Bando tipo

Predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione lo Schema di Bando tipo n. 2/2023 – “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Nella redazione del documento di consultazione sono emerse numerose questioni problematiche per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura a causa di vuoti normativi, assenza di coordinamento normativo e difficoltà interpretative. Nel documento di consultazione l’Anac ha inserito specifiche indicazioni per cercare soluzioni interpretative a tali criticità, pur ritenendo che in alcuni casi siano necessari interventi normativi. Oltre al documento in consultazione, è pubblicato anche lo schema di questionario.

Gli Stakeholder interessati possono far pervenire le proprie osservazioni entro il 1° marzo 2024 alle ore 23:59 seguendo le istruzioni della Consultazione on line. La consultazione è stata predisposta in ottemperanza all’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: è illegittimità la clausola territoriale del disciplinare della gara

Con la delibera n. 1/2024, l’ANAC ha messo in discussione la legittimità della cosiddetta clausola territoriale del disciplinare della gara, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione di idoneità professionale, la disponibilità dell’impianto di destino entro un raggio di 10 km dalla sede operativa. Destinataria una società di servizi comunali della Lombardia, incaricata del conferimento dei rifiuti organici raccolti sul territorio bergamasco e bresciano. L’Autorità, a seguito dell’esposto di un operatore economico, ha aperto un’istruttoria sulla gara verificando l’illegittimità del disciplinare, in particolare per il requisito prescritto di disporre di un impianto a distanza massima di 10 chilometri dalla sede operativa.

La clausola è ritenuta da Anac “illegittima e limitativa della concorrenza”. “Allo stato e sulla base dei più recenti approdi giurisprudenziali – scrive l’Autorità-, il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Sicché, ove nell’ambito dell’evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell’ambito dell’offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione”. Nel caso specifico, la disponibilità del sito di conferimento entro il raggio di 10 km, previsto quale requisito di partecipazione condizionante l’accesso alla procedura selettiva, appare illegittima e all’evidenza limitativa della concorrenza in quanto, la clausola territoriale pare poter assumere rilievo esclusivamente quale elemento premiale. “Infatti, – scrive Anac – anche laddove la stazione appaltante avesse voluto introdurre la clausola di territorialità quale requisito di partecipazione, la stessa sarebbe comunque illegittima in considerazione della sua lesività in concreto per la concorrenza”.

Altre criticità segnalate dall’Autorità riguardano il criterio selettivo previsto dal disciplinare di gara. Infatti, sebbene il criterio prescelto sia quello del minor prezzo, la formula prevista dal disciplinare valorizza la distanza del sito di conferimento rispetto al sito operativo, oltre al minor prezzo offerto. Tale previsione appare illegittima. La valorizzazione del criterio della distanza dal sito di conferimento determina un confronto qualitativo tra le diverse offerte, introducendo, di fatti, un criterio premiale nell’ambito della formula relativa all’applicazione del punteggio economico, non più limitato al solo elemento prezzo, e mascherando, per l’effetto, un più opportuno ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

L’Autorità, nel raccomandare una rivalutazione della complessiva documentazione di gara anche alla luce degli ulteriori vizi evidenziati, in occasione della futura e successiva riedizione della procedura di gara, ha assegnato alla società 20 giorni di tempo per agire in conformità, con avvertenza che, in mancanza, procederà all’impugnazione della documentazione di gara esaminata.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gare d’appalto e contributo Anac, gli importi per l’anno 2024

È stata pubblicata in G.U. n. 9 del 12.01.2024 la delibera ANAC del 19 dicembre 2023, recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”, che definisce l’importo del contributo dovuto all’Autorità da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA.

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’ANAC, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti, di cui all’art. 1, lettera a), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 1, lettera l), dell’allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le società organismo di attestazione, di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’ANAC n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo , il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it – entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’ANAC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

Modalità e i termini per il versamento del contributo:

  • Stazioni appaltanti: il pagamento della contribuzione va fatto entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
  • Operatori economici: il pagamento rappresenta condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente e va fatto utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità. Gli OE sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
  • SOA: la contribuzione dovuta va pagata entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall’Autorità.  È possibile chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall’approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre
    2024.

Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l’importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.  Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura
di cui all’art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

 

 

La redazione  PERK SOLUTION