DL Infrastrutture, Fondo per le reti ciclabili urbane

Il comma 6-bis dell’articolo 1 del DL Infrastrutture, amplia gli interventi per i quali è possibile utilizzare il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane da parte di comuni ed unioni di comuni. In particolare, si modifica la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha istituito il Fondo per lo
sviluppo delle reti ciclabili urbane, prevedendo che il Fondo finanzi altresì il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni ed unioni di comuni relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilità ciclistica urbana, ivi comprese l’istituzione di zone a velocità limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l’installazione della relativa segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree sosta dei velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili, di cui all’art. 3, comma 1, numeri 7-bis), 12 bis) e 12 ter) del Codice della Strada.

Si ricorda che i commi da 47 a 50 della legge di bilancio 2020 hanno istituito un Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane con una dotazione finanziaria di 50 milioni € per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. In particolare il comma 48 prevede che il Fondo finanzi il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni.

PNRR, Operativo il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici per accelerare l’iter autorizzativo delle opere complesse

Diventa operativo il Comitato speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che dovrà accelerare l’iter autorizzativo delle opere pubbliche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) di particolare complessità e considerate prioritarie. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sono stati nominati i 29 componenti del Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Si tratta di esperti e professionisti designati da diverse amministrazioni (Presidente del Consiglio, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministro della Transizione Ecologica, Ministro della Cultura, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Ministro dell’Interno, Ministro della Difesa), dalla Conferenza Unificata, dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geologi, dal mondo della magistratura e dell’avvocatura, oltre a 13 docenti universitari di provata competenza in materie specifiche rilevanti, tra cui ecologia, idraulica, pianificazione territoriale, geoetica e crisi climatica, termodinamica, geotecnica per le costruzioni, drenaggio e irrigazione in cambiamenti climatici.

Il Comitato, previsto nel decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 sulla governance del Pnrr e semplificazioni delle procedure ha il compito di accelerare l’iter di rilascio del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul Progetto di Fattibilità tecnica ed economica delle opere, verificando entro 15 giorni dalla ricezione del progetto eventuali carenze, comprese quelle relative ad aspetti ambientali, paesaggistici e culturali. In caso di rilievi, restituirà subito il progetto alla stazione appaltante che provvederà alle necessarie modifiche o integrazioni entro i successivi 15 giorni. Il Comitato Speciale esprime il parere sul progetto entro 45 giorni dalla sua ricezione oppure entro 20 giorni dall’invio del progetto modificato. Decorsi questi termini ricorrerà al principio del silenzio-assenso.

Il Comitato speciale è anche chiamato ad intervenire per risolvere eventuali dissensi che dovessero emergere in sede di Conferenza dei servizi tra amministrazioni e stazioni appaltanti. Qualora i disaccordi dovessero permanere, il Comitato rimette la questione al Consiglio dei Ministri per la decisione finale.

Le opere del Pnrr alle quali si applica questa procedura semplificata sono: le linee ferroviarie ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania-Messina, la realizzazione delle linee ferroviarie Roma-Pescara e Battipaglia-Potenza-Taranto, il potenziamento delle linee Orte-Falconara e Verona-Brennero, la diga foranea di Genova, la diga di Campolattaro, la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste (fonte MIMS).

Soggetti aggregatori, il vademecum di ANAC

Per favorire l’attività delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni pubbliche e degli operatori, Anac ha predisposto un Vademecum sui Soggetti aggregatori. Si tratta di un agile strumento di lavoro, che raccoglie i riferimenti normativi esistenti al riguardo, delibere e segnalazioni di Anac a Parlamento e Governo, testi e determinazioni.
In esso sono spiegati in sintesi i concetti fondamentali da conoscere per le stazioni appaltanti. Come noto, i soggetti aggregatori rappresentano lo strumento ottimale per centralizzare gli acquisti, facendo in modo che, in relazione a determinate categorie merceologiche, vi siano poche e qualificate centrali di committenza autorizzate a farlo, razionalizzando gli acquisti e ottenendo così un reale risparmio, con vantaggi sia strategici che organizzativi, maggiore controllo amministrativo e della spesa, innovazione e più trasparenza e semplicità.

Per centrale di committenza»,si intende un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie

Secondo l’art.. 3, co,1, lett l) del dlgs 50/2016, le «attivita’ di centralizzazione delle committenze», sono le attività svolte su base permanente riguardanti:
1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti.

La nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima, una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza qualificata ed abilitata (ex lege o tramite preventiva valutazione dell’ANAC e successiva iscrizione nell’apposito elenco) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei oggetti che se ne avvalgono. (Determinazione. ANAC n.3/2015).

Appalti digitali, pubblicato il Regolamento su principi e caratteristiche tecniche

È stato pubblicato in G.U. n. 256 del 26-10-2021 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 148/2021, recante “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Il decreto definisce i principi per la digitalizzazione dei processi di procurement delle pubbliche amministrazioni e indica le caratteristiche tecniche generali che dovranno avere i sistemi telematici per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione dei contratti pubblici. Le piattaforme digitali per l’e-procurement, in uso alle stazioni appaltanti, dovranno rispondere a determinati requisiti funzionali e tecnologici. Questa “uniformazione tecnologica” favorirà l’interconnessione e l’interoperabilità dei dati tra le piattaforme di e-procurement esistenti e tra queste e gli organismi di vigilanza e controllo.

Un grande vantaggio sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, in quanto gli appalti elettronici contribuiscono a migliorare l’efficienza amministrativa complessiva, diminuendo i costi di gestione delle procedure di gara, riducendo la durata del ciclo dell’appalto e gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

L’Agenzia per l’Italia Digitale definirà, con l’emanazione di apposite Linee guida – ai sensi dell’art. 71 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) -, le regole tecniche per la realizzazione – o l’adeguamento – di tali piattaforme, necessarie per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di acquisto e di negoziazione dei contratti pubblici, secondo gli standard tecnici di interoperabilità definiti a livello europeo e nazionale.

Le Linee guida di AgID chiariranno i principi generali esposti nel decreto, descrivendo per ciascuna fase del processo di e-procurement e per ciascun ambito di applicazione (appalti per beni, servizi e lavori, sotto o sopra le soglie di rilevanza comunitaria) il processo di funzionamento, i flussi scambiati, gli schemi dei dati e i ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure definendo inoltre le migliori pratiche nazionali ed europee.

IFEL: Vademecum sul D.L. 77/2021 “Semplificazioni”: le indicazioni operative per l´applicazione

L’Osservatorio sugli Investimenti comunali della Fondazione IFEL mette a disposizione dei Comuni il Vademecum relativo al D.L. 77/2021, uno strumento operativo che mira ad analizzare ancora più in dettaglio gli aspetti già parzialmente trattati nelle due note di lettura pubblicate ad agosto 2021, aggiornandole e integrandole, per darne una lettura più esaustiva ed approfondita.
Il D.L. 77/2021, infatti, introduce alcune novità e ne proroga altre in materia di appalti pubblici, che erano state originariamente introdotte attraverso il D.L. 76/2020 allo scopo di semplificare e snellire le procedure burocratiche.

Nei 9 capitoli di cui è composto, il Vademecum analizza, tra gli altri, il sistema di governance previsto per l’attuazione del PNRR, il sistema delle fonti e le norme che si applicano ai progetti PNRR, quelle fino al 30 giugno 2023, quelle che modificano il codice e le loro implicazioni operative.

Il Vademecum completo è disponibile al seguente link

Codice appalti, ANAC: “Delega al Governo troppo generica, serve semplificazione e digitalizzazione”

Semplificazione attraverso la digitalizzazione. Rafforzamento della Pubblica Amministrazione. Qualificazione delle stazioni appaltanti. Potenziamento del partenariato pubblico-privato.

Sono questi i punti prioritari da tenere presente, secondo il Presidente dell’Autorità Anticorruzione, Giuseppe Busia, nella revisione del Codice degli appalti che il governo Draghi si accinge a portare avanti. In audizione, il 21 ottobre all’Ottava Commissione del Senato, sulla Delega al governo per riscrivere il nuovo Codice degli appalti, Busia ha dichiarato come “la delega sia troppo generica in molte sue parti, e questo non fa capire in che direzione il governo si muove nel portare avanti la riforma. Cioè se vengono adottati aspetti migliorativi, o peggiorativi della legge attuale. Per esempio, in fatto di clausole sociali o di massimo ribasso”. “

In materia di appalti, bisogna introdurre semplificazione soprattutto attraverso la digitalizzazione delle procedure”, ha dichiarato Busia. “Questo consente una più forte e facile vigilanza sui contratti pubblici e prevenzione della corruzione, come già sta facendo Anac con la banca dati nazionale dei contratti pubblici, che controlla preventivamente pure il rispetto dei diritti dei lavoratori ed eventuali elusioni in materia di subappalto”.

Condividiamo i principi di delega, ma hanno un difetto: l’estrema genericità”, ha affermato Busia. “Faccio un esempio: quando si dice che le stazioni appaltanti useranno il criterio del costo, questo è già previsto nel nostro ordinamento. Quindi: si vuole aumentare o diminuire il ricorso a tale criterio? Noi consideriamo fondamentale il riordino normativo, e abbiamo assistito in questi ultimi anni a un susseguirsi continuo di interventi normativi che hanno creato disorientamento e oneri. Crediamo che l’idea stessa di Testo unico e Codice debba concentrarsi lì, proprio per garantirne conoscibilità, coerenza interna e armonia”. “

Esprimiamo piena condivisione su quanto indicato in materia di appalti verdi e digitali, però occorre un rafforzamento, prevedendo l’obbligo di attenersi ai criteri ambientali minimi”, ha continuato il Presidente dell’Autorità Anticorruzione. “Sulla deflazione del contenzioso l’Anac ha uno strumento molto apprezzato: il pre-contenzioso: è importante valorizzarlo. Il criterio del prezzo deve essere residuale, e quindi occorre indicare nel criterio di delega ciò che sicuramente è escluso”. “

Va inoltre potenziato il partenariato pubblico-privato, che funziona dove c’è il vero trasferimento del rischio nei confronti del soggetto privato”, ha aggiunto Busia. “Per la progettazione delle opere pubbliche è giusto e doveroso prevedere forme di semplificazione e accelerazione, però non dobbiamo dimenticare che una buona progettazione serve a ridurre le varianti in corso d’opera. Laddove le amministrazioni non abbiano capacità progettuali, bisognerebbe servirsi di centrali di progettazione o creare, attraverso gare, delle strutture di progettazione”.

 

Appalti pubblici: se il servizio è di natura intellettuale, l’impresa non è tenuta a indicare il costo della manodopera

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’art. 95, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), là dove impone all’impresa di indicare nell’offerta economica «i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione […] dei servizi di natura intellettuale», dev’essere interpretato nel senso che sono «di natura intellettuale» i servizi professionali, svolti in via eminentemente personale, di ideazione di soluzioni o di elaborazione di pareri ad hoc, con carattere prevalente rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse.
Con riguardo alla interpretazione di tale locuzione, premesso che il Codice dei contratti pubblici non contiene una definizione di servizi di natura intellettuale, la giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che: “in coerenza alla ratio dell’art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici ciò che differenzia la natura intellettuale di un’attività è l’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, l’impossibilità di calcolarne il costo orario” e che non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che “ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali” o che “non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate” (cfr. C.d.S., Sez. III, sent. n. 1974 del 2020). Di conseguenza, per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse. Al contrario va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (C.d.S., Sez. V, n. 1291 del 2021; n. 4806 del 2020).
L’appalto avente ad oggetto l’ideazione e fornitura di un software personalizzato, attività manutentive, di aiuto e di supporto a latere, e di formazione del personale) nella sostanza preveda, in misura largamente prevalente, l’espletamento, da parte dell’aggiudicatario, di prestazioni professionali connotate da cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, per venire incontro, di volta in volta, alle mutevoli esigenze della Società nello svolgimento della complessa attività da questa svolta nei confronti del Comune. È quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza del 22 ottobre 2021, n. 7094.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per la progettazione, l’elenco degli enti ammessi al finanziamento

Il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha emanato il decreto direttoriale n. 13175 del 21 ottobre 2021, inerente al Fondo per la progettazione degli Enti Locali – Art. 1, comma 1079, L. n. 205 del 27 dicembre 2017 – Decreto del Ministro 18 febbraio 2019, n. 46.
Sono ammesse a cofinanziamento statale le progettazioni dei Comuni della graduatoria generale per il triennio 2018-2020, approvata con decreto n. 15584 del 3 dicembre 2019, successivamente modificata con decreto direttoriale n. 1659 dell’11 febbraio 2020, decreto direttoriale n. 7896 del 5 giugno 2020 e decreto direttoriale n.10999 del 27 agosto 2020, dalla posizione 1612 alla 1677, di cui all’allegato 1 che è parte integrante del provvedimento. Le progettazioni sono cofinanziate nei limiti dei relativi importi massimi indicati nella graduatoria e nei limiti delle sole spese coerenti con le finalità del Fondo. I Comuni ammessi al finanziamento dovranno richiedere il relativo codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC e a pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di sei mesi decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione; i CIG e gli SMARTCIG richiesti devono essere collegati al CUP sempre attraverso il SIMOG.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Verifica congruità manodopera appalti e subappalti, dal 1° novembre 2021 la nuova procedura

Dal 1° novembre 2021 entreranno in vigore le disposizioni previste dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 143 del 25 giugno 2021, attuativo dell’art. 8 comma 10-bis del DL Semplificazioni 2020 (DL n. 76/2020), con il quale viene definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. Il provvedimento punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa.
La verifica della congruità si applica nell’ambito dei lavori pubblici e nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro. Restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.
È previsto un meccanismo di regolarizzazione: la Cassa Edile/ Edilcassa invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Programma Sicuro verde e sociale: riqualificazione Erp. Fondo complementare al PNRR

Anci rende noto che in data 19 ottobre 2021, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il DPCM 15 settembre 2021, con il quale sono state ripartite le risorse destinate dall’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro.
Il programma è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici.
Il decreto dispone il riparto e l’individuazione dei criteri e modalità di erogazione delle risorse del Programma di riqualificazione Erp.
Si riporta di seguito un testo contenente alcune FAQ.