Nuove soglie comunitarie in vigore del 1° gennaio 2022 per gli appalti pubblici

Entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 le nuove soglie europee per gli appalti di lavoro e per le concessione, nonché per gli appalti di servizi e forniture, decise dall’Unione Europea, con l’emanazione di ben quattro regolamenti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dell’ 11 novembre 2021:

  • Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1950, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza;
  • Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1951, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
  • Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1952, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
  • Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1953, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali.

Settori della difesa e della sicurezza
La soglia per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione passa da euro 428.000 ad euro 431.000. La soglia per gli appalti di lavori passa da euro 5.350.000 ad euro 5.382.000.

Concessioni
La soglia comunitaria per le concessioni passa da euro 5.350.000 ad euro 5.382.000.

Appalti nei settori ordinari
Per l’affidamento degli appalti di lavori, la soglia europea si alza da 5.350.000 euro a 5.382.000 euro. Per gli appalti di servizi e forniture, in cui rientrano le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, banditi dalle autorità governative centrali, la soglia europea passa da 139mila euro a 140mila euro. La soglia passa da 214mila euro a 215mila euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali. Si tratta della maggior parte dei casi in cui ricadono le gare di progettazione.

Settori speciali
La Soglia comunitari per gli appalti di lavori passa da euro 5.350.000 ad euro 5.382.000. La soglia per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione, la soglia comunitaria passa da euro 428.000 ad euro 431.000.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci: ridurre i passaggi burocratici nel PNRR

I sindaci metropolitani hanno deciso di rilanciare le proposte illustrate nell’assemblea nazionale Anci di Parma e in particolare, con riferimento al PNRR, la richiesta da parte dei Comuni di ridurre al minimo i passaggi formali e burocratici dell’iter del Piano.
Si tratta di aspetti procedurali indispensabili a realizzare il Piano stesso, cui si aggiungono richieste relative a ulteriori semplificazioni e allo sblocco del 100 per cento del turn over anche per il personale dipendente delle città metropolitane.
I sindaci delle Città metropolitane richiamano l’attenzione del governo sulle modalità di attuazione delle opere e sulla necessità di strumenti innovativi di supporto alle grandi città nella gestione di un numero mai visto prima di cantieri concentrati in pochi anni.
E’ necessario razionalizzare le procedure di assunzione straordinaria del personale a tempo determinato per le opere finanziate dal PNRR, e omogeneizzare il più possibile le procedure straordinarie con quelle ordinarie, per evitare all’interno dei Comuni il caos amministrativo e gestionale.
Sugli aspetti più politici e istituzionali, i sindaci rilanciano le proposte di riformare le norme sulla ineleggibilità e sul limite del mandato dei sindaci, e quelle sulle responsabilità in materia di abuso d’ufficio per gli amministratori locali.
La figura del sindaco, nonostante la forte esposizione pubblica, è l’unica tra tutte le cariche politiche a subire il limite dell’incandidabilità al parlamento e ad avere un tetto al numero dei mandati: una disparità di trattamento che appare illogica e perfino incostituzionale e contribuisce a indebolire l’immagine e il ruolo del sindaco in una fase di grandi e anzi accentuate responsabilità al servizio delle proprie comunità.

Acquisti per il PNRR: aggiornati i bandi del Mercato elettronico della PA (MEPA)

Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) adegua la sua documentazione per facilitare le amministrazioni pubbliche per gli acquisti connessi ai progetti del Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
Infatti, sono stati aggiornati i “Capitolati d’oneri” di tutti i bandi del Mercato elettronico (Beni, Servizi e i 7 bandi per i Lavori), con previsioni sulla pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici.
Nello specifico viene ricordato a tutte le stazioni appaltanti che, qualora attraverso il Mepa vengano indette procedure che riguardano investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse previste nel PNRR o nel PNC, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL 77/2021 (convertito con Legge 29/07/2021, n. 108) in tema di governance PNRR e accelerazione e snellimento delle procedure amministrative. Le stazioni appaltanti sono pertanto tenute ad inserire nella documentazione delle procedure di acquisto svolte sul Mepa le specifiche previsioni indicate nell’art.47 del decreto:
– gli operatori economici partecipanti alle procedure devono produrre la documentazione specificata all’art. 47 commi 2 e 3 – che varia in base alle dimensioni dell’azienda con riferimento alla situazione “di genere” del personale impiegato;
– l’inadempimento a tali obblighi prevede, a seconda dei casi, l’esclusione dalla procedura o è sanzionato con penali appositamente previste nei contratti di appalto;
– devono essere inseriti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne (art. 47 co. 4);
– possono essere inserite ulteriori misure premiali, con l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che si trovi in una delle situazioni indicate nell’art.47 comma 5);
La nuova documentazione è disponibile sul Portale degli acquisti (www.acquistinretepa.it)

PNRR, aumentano le opere sottoposte a dibattito pubblico per un maggior coinvolgimento delle comunità locali

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato un decreto che, riducendo alcune soglie dimensionali previste per sottoporre le opere del Pnrr al dibattito pubblico, fa sì che un maggior numero di progetti siano interessati da questo importante passaggio. Si amplia l’ambito delle opere sulle quali dovrà obbligatoriamente svolgersi il dibattito pubblico per consentire un maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali nella condivisione dei progetti.

Il provvedimento è il frutto di un’analisi svolta dalla Commissione sul Dibattito Pubblico, su richiesta del Ministro, per valutare la possibilità di rafforzare questo strumento di consultazione, così come disposto dal decreto legge ‘Semplificazioni’, allargandone il campo di applicazione, così da condividere la progettualità con le comunità locali e gli enti territoriali.

“Il dibattito pubblico è uno strumento cruciale di partecipazione democratica che non solo agevolerà l’attuazione del Pnrr, ma contribuirà anche a rendere più sostenibili i progetti e quindi la costruzione delle opere, da un punto di vista sociale e ambientale, oltre che economico”, ha spiegato il Ministro Giovannini. “Intervenendo sulla riduzione delle soglie come prevede il decreto, il dibattito pubblico si svolgerà per le opere di maggiore impatto sulla vita dei cittadini e sui territori, tra cui la diga di Campolattaro, il porto di Trieste, alcuni dei tracciati ferroviari con lunghezza superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 400 milioni di euro”.

I dibattiti pubblici possono svolgersi anche per lotti funzionali, sebbene riferiti ad una stessa opera. In particolare, questa eventualità si riferisce a quelle infrastrutture ferroviarie in capo a Rfi che, pur riguardando un’unica linea di collegamento, andranno ad incidere su più territori regionali.

Anac: piccoli comuni e conflitto d’interessi, non basta il sostituto temporaneo

Nell’ipotesi in cui nell’elenco di professionisti al quale la stazione appaltante (piccolo comune) attinge per il conferimento di incarichi di servizi tecnici di importo sotto-soglia, sia iscritto anche un parente entro il secondo grado del Responsabile dell’Ufficio tecnico, normalmente nominato RUP per gli stessi affidamenti, non può considerarsi adeguata a prevenire e risolvere il conflitto di interesse, nel quale versa il predetto funzionario la sola misura dell’individuazione di un sostituto, se tale misura è applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare offerta il congiunto. È quanto stabilito dall’ANAC, con Delibera n. 712 del 27 ottobre 2021.

Nello specifico si fa riferimento al fatto che il fratello del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale risulta nell’elenco dei professionisti a cui il Comune attinge per incarichi di appalti sotto soglia attraverso procedura comparativa, come quello per l’affidamento dei servizi di ingegneria per il progetto dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale del mare.

La soluzione individuata dall’amministrazione comunale di nominare un sostituto temporaneo del responsabile dell’Ufficio tecnico, quando il fratello concorre all’assegnazione dell’appalto, non è giudicata da ANAC sufficiente e adeguata a risolvere il conflitto d’interesse esistente. L’amministrazione comunale, nel motivare la scelta, ha ricordato come si tratti di un comune piccolo nel quale le situazioni di conflitto d’interesse possono risultare frequenti, Inoltre ha voluto evitare l’esclusione a priori dei professionisti interessati, poiché – sostiene – agli interessati risulterebbe altrimenti preclusa la possibilità di essere invitati a presentare l’offerta.

Per l’Autorità Anticorruzione la sola misura dell’individuazione di un sostituto non basta, se tale misura è applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare l’offerta il congiunto. Questo perché tutta la pratica di gestione dei lavori è seguita dal titolare dell’Ufficio tecnico, a cui spetta anche l’individuazione degli appalti a cui applicare l’affidamento diretto con previo confronto di più operatori, dove la scelta degli operatori avviene necessariamente in modo discrezionale.

“La sostituzione del funzionario interessato con altro collega – precisa ANAC – può rivelarsi efficace se il conflitto di interessi emerge, a seguito di pubblicazione di un avviso o di un bando, esclusivamente al momento o per effetto della partecipazione alla procedura di un parente con soggetti coinvolti nella predisposizione della gara”. “Diversamente, nei casi come quello in esame in cui si proceda mediante inviti a soggetti individuati in modo discrezionale, la sostituzione del RUP (disposta dal soggetto che avrebbe dovuto ricoprire tale incarico) rivela che vi è già a monte l’intento di invitare proprio i professionisti che sono in rapporto di parentela con il funzionario sostituito, sebbene la scelta sia poi effettuata dal sostituto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Infrastrutture, disciplina periodo transitorio per l’erogazione degli incentivi tecnici

L’art. 5, comma 10 del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 121, in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, prevede che il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applichi agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure poste a base di gara siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche se eseguite prima della entrata in vigore del predetto regolamento, precisando che i relativi oneri fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
In sede di rilascio dei pareri al Ministero dei beni culturali e al Ministero della giustizia, il Consiglio di Stato ha evidenziato come i regolamenti delle amministrazioni aggiudicatrici siano stati abrogati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016 e ha rappresentato la necessità di un intervento legislativo finalizzato a regolamentare il periodo transitorio tra l’abrogazione del vecchio regolamento e l’entrata in vigore di quello previsto dall’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016.
Con la norma in esame, quindi, si è provveduto a colmare il vuoto normativo rilevato dal Consiglio di Stato, confermando la sopravvivenza delle regolamentazioni precedenti per tutti i casi in cui si verta su contratti relativi a gare bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo codice.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANCI, PinQua: pubblicato il decreto, entro il 5 dicembre invio cronoprogramma

È stato pubblicato il 4 novembre 2021, dopo la registrazione della Corte dei Conti, nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, il decreto 7 ottobre 2021, n. 383 con cui vengono assegnati 2,8 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e circa 20 milioni derivanti da residui 2019 e 2020 per attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua). Le risorse andranno a finanziare 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane e finalizzati a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani, migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie (vedi notizia dell’8 ottobre 2021)
Entro il 5 dicembre, ossia 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, i Comuni e le Città Metropolitane beneficiari dovranno trasmettere al Ministero il cronoprogramma e la documentazione dei singoli progetti utilizzando i modelli disponibili sul sito del Ministero.

DL Infrastrutture, trasparenza per le procedure semplificate di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

L’ articolo 16-ter del DDL di conversione in legge del D.L. 121/2021, modifica il comma 3 dell’art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di inserirvi la previsione in base alla quale le stazioni appaltanti, ai soli fini di trasparenza, danno evidenza nei rispettivi siti web istituzionali dell’avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dal medesimo comma nel quadro delle semplificazioni introdotte in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.
Come noto, l’articolo 48 del DL 77/2021 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.
È previsto che, per ogni procedura è nominato, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del
2016 (codice degli appalti). L e stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 63 per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
La novella normativa di cui all’art. 16-ter  prevede che, al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti diano evidenza dell’avvio delle procedure negoziate  mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Consiglio di Stato, nessun rimborso delle opere a scomputo in eccesso

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7083/2021 del 21 ottobre 2021, ha ribadito che il titolare di una concessione di costruzione che, con atto d’obbligo, abbia limitato lo scomputo degli oneri di urbanizzazione alle sole opere di urbanizzazione primaria non può successivamente, alterando ingiustificatamente, mediante l’iniziativa unilaterale, le basi stesse del consenso, chiedere di non essere assoggettato ad alcun onere di urbanizzazione perché il valore delle opere eseguite ha ecceduto quello cumulato degli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) precedentemente determinati dal Comune.
Nel caso di specie, è emerso che la società aveva ottenuto dal Comune la concessione edilizia per la ristrutturazione e il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato di sua proprietà. In correlazione a tale intervento edilizio, la società ha, altresì, ottenuto due ulteriori titoli edilizi per la realizzazione di opere urbanistiche, da effettuarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione: la concessione relativa alla realizzazione di marciapiede antistante il fabbricato oggetto dell’intervento edilizio e la concessione edilizia relativa allo spostamento di tratto di fognatura urbana. Ultimati i lavori, la società richiedeva al Comune il rimborso di € 35.784,25, quali spese sostenute, in favore dei gestori dei servizi idrico, elettrico e gas, onde effettuare i relativi allacciamenti ritenendo che il costo per tali reti di servizi, avendo caratteristiche di infrastrutture pubbliche, fosse a carico del Comune. Stante l’assenza di riscontro da parte dell’amministrazione, la società ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. il quale, con sentenza n. 1718 del 12 dicembre 2013, lo ha respinto sulla base di due assorbenti considerazioni: la prima è che la possibilità di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, a scomputo dei contributi, è sempre condizionata al preventivo assenso comunale, che nel caso di specie era mancato; la seconda è che le opere per le quali i costi, dei quali si è chiesto il rimborso, sono stati sostenuti apparivano interventi legati all’edificio realizzato dalla ricorrente più che a infrastrutture pubbliche.
Il Consiglio di Stato, nel rigettare la richiesta di rimborso, ha evidenziato come tutte le attività costruttive relative all’immobile de quo, ivi comprese quelle resesi necessarie a lavori in corso, siano state oggetto di convenzione e di accordi con l’amministrazione comunale, ivi comprese le richieste di scomputo e di rimborso degli oneri di urbanizzazione. Soltanto la richiesta di rimborso per cui è causa è stata inoltrata all’amministrazione senza essere preceduta da alcun accordo. Il fatto non contestato che non vi sia stato consenso del Comune in ordine alla realizzazione delle opere a scomputo, seppur esclude la possibilità di porre a carico dell’amministrazione il relativo onere economico, non preclude comunque al titolare della concessione la possibilità di far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi ove possa dimostrare che si trattasse, effettivamente, di costi per opere di urbanizzazione e che da ciò il Comune abbia tratto un indebito vantaggio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, proroghe in materia di investimenti per efficientamento energetico e messa in sicurezza

L’articolo 13, comma 2 del ddl di conversione in legge del DL n. 121/2021, c.d. DL Infrastrutture, differisce, limitatamente all’anno 2021, dal 15 settembre al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, devono iniziare l’esecuzione dei lavori. Conseguentemente, viene altresì prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati. È stato inoltre previsto che, a partire dall’anno 2022, agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno sia assicurato almeno il 40 per cento delle risorse previste per la progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, assegnati dal Ministero dell’interno.

Il successivo comma 2-bis del medesimo art. 13 differisce dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine previsto dall’art. 1, comma 140 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), entro il quale i comuni presentano le richieste al Ministero dell’interno per l’assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse per l’anno 2022. Conseguentemente, viene altresì differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla attribuzione dei contributi previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION