Servizi Anac: attivato l’accesso anche tramite SPID per uso professionale

On line nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il nuovo strumento di facilitazione e semplificazione per accedere ai servizi Anac. Ora è possibile autenticarsi, oltre che attraverso le credenziali Spid, CIE e eIDAS, anche tramite SPID per uso professionale.

Attualmente i servizi erogati da Anac già integrati con i sistemi di autenticazione SPID, SPID per uso professionale, CIE e eIDAS sono i seguenti:

•    Certificati esecuzione lavori 
•    Attestazioni SOA (nuova versione) 
•    Gestione Contributi Gara
•    Portale dei Pagamenti di ANAC
•    Qualificazione delle stazioni appaltanti
•    Attestazione degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione
•    Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
•    Piattaforma Contratti Pubblici
•    Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato all’Operatore economico
•    Fascicolo Virtuale Operatore Economico – dedicato alla Stazione Appaltante

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo piccoli comuni: pubblicato l’avviso, istanze dal 14 marzo

Il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture informa che è online l’Avviso pubblico recante le modalità di accesso al «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali fino a 150.000 euro.

In base alle indicazioni dell’Avviso Comuni potranno presentare istanza attraverso la piattaforma dedicata al seguente link: https://stradepiccolicomuni.mit.gov.it, a partire dalle ore 12.00 del 14 marzo 2024 e fino alla stessa ora del 29 Marzo 2024.
Le istanze dovranno essere presentate con le modalità e con i criteri individuati dal decreto ministeriale n. 6/2024 e dovranno indicare:

  • gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, identificati tramite il codice unico di progetto;
  • l’importo degli interventi, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione risultanti nel quadro economico approvato dal Comune;
  • l’entità del contributo richiesto, anche in relazione alle eventuali spese di progettazione, fermo restando il limite massimo di 150.000 euro;
  • il livello di progettazione già approvato per la realizzazione dell’intervento;
  • l’impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi centoventi;
  • gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui il Comune non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo;
  • eventuali forme di cofinanziamento relative agli interventi per i quali si chiede il contributo.

La graduatoria per l’annualità 2023 sarà elaborata, per ciascuna area territoriale, tenendo conto degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore al quindici per cento delle risorse disponibili. La graduatoria è elaborata, inoltre, tenendo conto del livello di progettazione disponibile.
Nel caso di parimerito si terrà conto del maggior livello di progettazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le risorse relative all’anno 2023 sono prioritariamente assegnate ai Comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

La redazione PERK SOLUTION

Indicazioni transitorie sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi informatici Anac

In seguito all’acquisto di efficacia delle disposizioni del codice in materia di digitalizzazione sono state rappresentate dalle stazioni appaltanti alcune difficoltà operative riguardo alla profilazione dei responsabili di fase delle procedure di affidamento nei sistemi informativi dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Per evitare il rallentamento delle procedure, in attesa dei necessari interventi sui sistemi, l’Autorità, con il Comunicato del Presidente del 6 marzo 2024, ha approntato una soluzione transitoria che consente l’accesso ai sistemi da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del Responsabile unico del progetto (RUP).

A tal fine, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP. Ciò consentirà di operare in tutte le fasi dell’affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Nel Comunicato è richiamata la necessità, per le amministrazioni, di verificare che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Se il direttore lavori lascia l’incarico, gara da rifare, non si può solo scorrere la graduatoria

Con Nota del Presidente approvata dal Consiglio il 10 gennaio 2024, Anac ha evidenziato che se, durante un appalto, il direttore lavori lascia l’incarico e il rapporto contrattuale viene meno per mutuo consenso delle parti, occorre riaffidare con gara il servizio di Direzione Lavori. Non è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi con la precedente procedura di gara.

La norma che consente di effettuare lo scorrimento della graduatoria è di stretta interpretazione, non applicabile al di fuori dei casi tassativamente previsti e tra questi non rientra la risoluzione consensuale del contratto, in caso contrario verrebbe sottratto al mercato e alla libera concorrenza un affidamento pubblico, come stabilito dal Codice degli Appalti.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Gestione degli appalti: al via l’indagine RUP 2024

È stata avviata indagine Rup 2024, promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ifel-Fondazione Anci, Sna, Itaca, in collaborazione con Anac, Consip e la Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici, ondotta nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale RUP, istituito all’interno del Piano Nazionale Formazione Appalti – PNRR Academy.

Gli interrogativi alla base dell’indagine Rup 2024: Cosa non funziona nella gestione degli appalti? Come migliorarli? Quali sono le criticità che vengono avvertite di più dagli addetti ai lavori, in particolare i Rup, responsabili unici del progetto? Quali competenze vanno migliorate, anche alla luce del nuovo Codice appalti?

Per partecipare alla rilevazione si può rispondere dal 4 al 18 marzo 2024 al questionario anonimo on line.

I risultati della rilevazione, trattati in forma aggregata, confluiranno nella seconda edizione del rapporto di ricerca “Osservatorio RUP” di cui verrà data ampia diffusione e contribuiranno alla definizione dei percorsi formativi, destinati al personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, erogati dalla Pnrr Academy in materia di contratti pubblici, anche in attuazione della strategia professionalizzante.

In caso di problemi o difficoltà nella compilazione del questionario è possibile scrivere ai seguenti indirizzi e-mail specificando sempre il nome del proprio ente di appartenenza:
•    per questioni contenutistiche relative alla compilazione del questionario scrivere a: aggiornamentorup@fondazionefel.it
•    per problemi di natura esclusivamente tecnica scrivere a: aggiornamentorup@itaca.org.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche: non è necessaria l’adozione di un apposito regolamento

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con parere 2393 del 26.02.2024, nel fornisce riscontro ad un quesito in materia di incentivi per funzioni tecniche, volto ad appurare se sia ancora necessario adottare un regolamento quale atto amministrativo di carattere normativo oppure se è sufficiente la sola contrattazione collettiva decentrata.

Il Ministero ricorda che l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell’11.10.2023, “rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..) Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, “l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato”. Sul punto è chiara la relazione al Codice che, nel commentare l’art. 1, co. 4, lett. b), specifica che “il risultato rappresenta anche il criterio per l’attribuzione e la ripartizione degli incentivi economici, rimandando alla naturale sede della contrattazione collettiva per la concreta individuazione delle modalità operative”. Resta ferma l’esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva.

 

La redazione PERK SOLUTION

Gare d’appalto: clausola penale solo in caso di ritardo nell’esecuzione della prestazione

L’ANAC, con la delibera n. 73 del 17 gennaio 2024, intervenendo in merito agli affidamenti di progettazione dell’ampliamento dell’aeroporto di Napoli Capodichino, ha rilevato che nella gara d’appalto non può essere prevista una clausola penale che scatti in caso di aumento del costo dell’opera rispetto al budget preventivamente stimato dall’amministrazione. Nell’ordinamento italiano, infatti, non sono ammesse ipotesi di penale svincolate dall’inadempimento della prestazione. Ogni penale deve essere collegata almeno al ritardo nell’esecuzione della prestazione.

Nel caso di specie, la società campana aveva previsto a carico dell’affidatario “l’applicazione di una penale pari all’uno per mille dell’importo del corrispettivo economico, previsto per la fase progettuale interessata per ogni incremento dell’uno per cento dell’importo delle opere progettate, fino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del servizio”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviso C.S.E. 2022: Differito al 15 aprile 2024 il termine per adempiere agli obblighi rendicontativi

Con Decreto direttoriale del 22 febbraio 2024 n. 30, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha prorogato al 15 aprile 2024 il termine per la rendicontazione degli interventi di cui all’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Finanziato dalla Commissione Europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI – REACT EU.

La rendicontazione della spesa dovrà essere presentata utilizzando la medesima piattaforma informatica attraverso cui sono state presentate le richieste di erogazione, accedendo con le stesse modalità già utilizzate in precedenza nella sezione dedicata denominata “Rendicontazione della spesa”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviso Fondo ciclovie urbane intermodali: Presentazione istanze entro 22 aprile 2024

È stato pubblicato sul sito del MIT l’avviso relativo all’avvenuta pubblicazione del decreto interministeriale n. 254 del 06/10/2023 che stabilisce le modalità di erogazione del Fondo destinato allo sviluppo di Ciclovie urbane intermodali.

Le risorse messe a disposizione ammontano a 2 milioni di euro per l’anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 sono stanziate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le risorse sono destinate a interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie come definite all’articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.

Possono presentare istanza per accedere al Fondo i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni che hanno approvato in via definitiva uno strumento di pianificazione dal quale si evince la volontà dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. Le città metropolitane e comuni superiori ai 100.000 abitanti devono aver adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ricompresi nel territorio di città metropolitane e per i comuni capoluogo di città metropolitane la condizione suddetta si ritiene assolta qualora sia stato adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile della città metropolitana. I Comuni facenti parte di Unioni di Comuni possono presentare istanza per accedere solo nell’ambito della partecipazione dell’Unione di Comuni. È ammessa la partecipazione di due o più Comuni confinanti, con indicazione del Comune Capofila, per progetti integrati di piste ciclabili che collegano il territorio di tutti i Comuni interessati. In tal caso non è ammessa la partecipazione anche come singolo Comune.

Le istanze, presentate in conformità all’articolo 4 del Decreto ed utilizzando il modello ad esso allegato, devono essere trasmesse al seguente .indirizzo dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it entro e non oltre il 22 Aprile 2024, in modalità “a sportello”.

Allegati:

Decreto n. 254 del 06-10-2023

FAQ Decreto 254.23 v16.02.24

FAQ Decreto 254.23 v13.02.24

La redazione PERK SOLUTION

Il controllo giudiziario sull’operatore economico non impedisce di partecipare alla gara d’appalto

L’Anac con un parere – funzione consultiva n. 2/2024 – richiesto da un Istituto superiore della provincia dell’Aquila ha evidenziato che è possibile invitare ad una procedura di gara un operatore economico a carico del quale risulta disposto il controllo giudiziario per la durata di un anno in ragione del riscontrato pericolo di infiltrazione mafiosa. Questo in base a quanto disposto dal nuovo Codice Appalti nella parte in cui stabilisce che la causa di esclusione prevista dalla norma non opera nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario.

L’art. 94, comma 2, del Codice dispone che la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, costituisce motivo ostativo alla partecipazione alle gare e, quindi, all’affidamento di contratti pubblici. Tuttavia, non opera se l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario. La sospensione ex lege degli effetti dell’informazione interdittiva a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario ha inoltre efficacia solo pro-futuro, consentendo la partecipazione all’impresa sottoposta a tale misura ad altre procedure, e quindi non ha carattere retroattivo, in assenza di espressa disposizione che lo preveda.

Pertanto l’ammissione al controllo giudiziario produce i suoi effetti solo per l’avvenire, con la conseguente possibilità per l’impresa di partecipare ad altre e future procedure di gara, fermo restando il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della procedura stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità.

 

La redazione PERK SOLUTION