ANAC, Contratti a titolo gratuito: si devono applicare i principi generali di legalità, trasparenza e concorrenza

L’esclusione dal Codice non è incondizionata, si devono applicare i principi generali anche di matrice europea di legalità, trasparenza, e concorrenza. L’esclusione dei contratti a titolo gratuito dalla disciplina del Codice dei contratti riconosce senza dubbio la centralità della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti ad agire anche in autonomia negoziale e l’importanza della razionalizzazione delle procedure di gara. Deve restare comunque alta la soglia di attenzione circa i requisiti che deve possedere l’operatore economico che si trova a contrarre, seppure senza oneri per la stazioni appaltante, con la pubblica amministrazione e che dovranno essere dalla stessa debitamente verificati.

È quanto evidenziato da ANAC nel Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, affermando che che la previsione di esclusione dall’ambito di applicazione codicistico degli affidamenti dei contratti a titolo gratuito non può dirsi incondizionata, dovendo trovare, comunque, applicazione i principi generali, anche di matrice europea, che regolano l’operato delle stazioni appaltanti nel settore dell’evidenza pubblica e dell’utilizzo di risorse pubbliche.

La stazione appaltante è, pertanto, tenuta a esplicitare le ragioni dell’affidamento e a dare conto delle verifiche effettuate ex ante sui requisiti che attengono alle qualità del soggetto affidatario e alla validità del servizio offerto.

La non assoggettabilità al Codice dei contratti gratuiti comporta l’impossibilità di applicare direttamente le regole della trasparenza. Al fine di garantirla, comunque, la stazione appaltante è chiamata alla pubblicazione in ‘Amministrazione trasparente’ sottosezione ‘Bandi di gara e contratti’ delle informazioni minime sull’affidamento in merito alla struttura proponente, all’oggetto dell’accordo/affidamento, all’ indicazione dell’affidatario/assegnatario e agli estremi della decisione di dare avvio alla procedura (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi e forniture, servono controlli durante la fase di esecuzione non solo a posteriori

I contratti di servizi e forniture richiedono da parte del direttore e del responsabile del procedimento attenti controlli in fase di esecuzione. Non è possibile giustificarsi dei mancati controlli affermando che non si sono riscontrate lamentele da parte dei fruitori del servizio. E’ quanto ha chiarito Anac con la delibera n. 244, approvata dal Consiglio il 24 maggio 2024. Il caso specifico riguardava il servizio di vigilanza armata e televigilanza del palazzo della Regione Piemonte a Torino.
“Dall’attività di vigilanza effettuata dall’Autorità, sono emerse” – scrive Anac – “approssimazioni e carenze nell’attività di direzione, controllo e verifica in fase di esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione e del Responsabile del procedimento, i quali non risultano aver adeguatamente assolto alle funzioni di direzione, coordinamento e di controllo”. Carenze si sono registrate anche nella “documentazione contrattuale adottata in termini di individuazione di un efficace e chiara disciplina dei controlli dell’operato dell’appaltatore nella fase esecutiva del contratto, nonché nella predisposizione da parte dei competenti soggetti della Stazione Appaltante della documentazione relativa ai controlli amministrativo/contabili”.

“Risulta di tutta evidenza – aggiunge Anac – che un sistema di controllo e verifica che, di fatto, si attivi esclusivamente al riscontrarsi di eventuali inadempimenti/non conformità segnalati dai fruitori del servizio, ovvero al rilevarsi di eventuali difficoltà correlate alle attività svolte dall’Operatore economico, non risulta conforme alla norma né funzionale alle finalità per cui è stato pensato. La remissione dell’accertamento della non idonea conduzione del servizio all’accadimento dell’evento critico/problematico, evidenzia un’importante criticità nello svolgimento dell’attività di vigilanza/controllo di competenza della Stazione appaltante, in quanto non conforme alla norma, ponendosi peraltro in antitesi con la previsione stessa per cui il Direttore dell’esecuzione deve assicurare “la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento”. Altrimenti, conclude Anac, l’intervento per così dire a posteriori, avrebbe un ruolo, ove possibile, unicamente riparatore, non dispiegando la sua piena efficacia in termini di iniziative ed azioni preventive di monitoraggio, controllo e direzione dell’esecuzione del contratto, come postula la norma” (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Accordo quadro affidabile in via diretta se l’importo è nelle soglie degli affidamenti diretti

Con comunicato del Presidente del 5 giugno, Anac ha chiarito che l’accordo quadro è affidabile anche in via diretta se l’importo rientra nelle soglie per gli affidamenti diretti.

Il quadro di riferimento è l’articolo 509 del nuovo Codice Appalti che definisce in quattro anni la durata massima dell’accordo, l’obbligo di indicare il valore totale degli affidamenti che verranno disposti nei quattro anni e il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Riguardo alle prestazioni non standardizzabili e prive di progettualità, Anac ribadisce la necessità che siano ben identificate al momento del bando. Quanto alla possibilità di affidamento diretto, l’Autorità precisa che “l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14, del decreto legislativo 36/2023 e l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto”.

Anac considera, poi, “auspicabile che le stazioni appaltanti procedano alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro”.

 

La redazione PERK SOLUTION

ITACA: Le istruzioni per la redazione del programma dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

L’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) ha pubblicato un documento contenente le istruzioni per la redazione del programma di lavori, servizi e forniture di beni e servizi di cui all’art. 37 del d.lgs. 36/2023, con particolare riguardo alle modalità di compilazione degli schemi-tipo per la programmazione.

In particolare, con riferimento all’art. 37, l’allegato I.5 al Codice, che descrive gli elementi della programmazione, si compone di 10 articoli, nonché di schemi tipo (schede) per la programmazione dei lavori pubblici, di cui uno riferito all’elenco annuale, e per la programmazione degli acquisti di forniture e servizi; inoltre detta le necessarie indicazioni per la redazione e la pubblicazione delle schede, nonché dei loro eventuali aggiornamenti in corso d’anno.

Il documento ricollega, in maniera organica, le disposizioni normative e le ulteriori disposizioni operative dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite FAQ disponibili sul portale del Servizio Contratti Pubblici (SCP), integrandole con ogni ulteriore richiamo normativo e con le stesse istruzioni operative per la redazione dei programmi.

 

 

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Piccoli comuni: dal Ministero delle infrastrutture 20mln di euro per interventi di sicurezza stradale

È stato pubblicato il decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la relativa graduatoria, per l’anno 2024, con il quale sono assegnati 20 milioni di euro a favore di 159 comuni, da Nord a Sud, sotto i 5mila abitanti, che beneficeranno dei fondi per interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle strade comunali, grazie al “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni”.

Il finanziamento, fino a un importo massimo di 150 mila euro per progetto,  sarà poi erogato in due soluzioni. La prima quota, pari al 50% all’atto della stipula del contratto relativo ai lavori. La restante quota solo a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente decreto è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP”, previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le opere sono classificate sotto la voce «Contributo investimenti stradali nei piccoli Comuni». Le economie eventualmente rinvenienti dagli interventi ammessi a finanziamento, una volta ultimati e collaudati, sono utilizzate per il finanziamento di altri interventi, previo scorrimento della graduatoria.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti è possibile consultare il decreto nella pagina: Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni.

 

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Le opere di urbanizzazione a scomputo: l’amministrazione deve vigilare sull’esecuzione dei lavori

Le opere di urbanizzazione realizzate dal privato, titolare della convenzione urbanistica con l’Amministrazione comunale, a scomputo dei relativi oneri, sono da ritenersi opere pubbliche e assoggettate alle procedure di evidenza pubblica, fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio. Non sono pertanto consentite eventuali pattuizioni intercorse con l’Amministrazione che consentano al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione approvato la realizzazione diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto per il rilascio della concessione, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

In caso di assunzione delle opere di urbanizzazione da parte del privato, titolare della convenzione urbanistica con l’Amministrazione comunale, a scomputo dei relativi oneri – anche se ad oggi la nomina dei collaudatori venga rimessa alla stazione appaltante privata, soggetta all’applicazione del codice dei contratti – va comunque riservata all’amministrazione la funzione di vigilanza nella fase di esecuzione, che include il potere di approvare gli atti di collaudo, dal momento che le opere realizzate devono essere cedute all’amministrazione e fatte confluire nel patrimonio pubblico.

È quanto evidenziato dall’ANAC, con atto del Presidente del 8 maggio 2024, con il quale sono state messe in luce le diverse criticità riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del Comune di Roma, affidate ai privati. “In caso di assunzione delle opere di urbanizzazione da parte del privato, titolare della convenzione urbanistica con l’Amministrazione comunale, a scomputo dei relativi oneri – anche se ad oggi la nomina dei collaudatori venga rimessa alla stazione appaltante privata, soggetta all’applicazione del codice dei contratti – va comunque riservata all’amministrazione la funzione di vigilanza nella fase di esecuzione, che include il potere di approvare gli atti di collaudo, dal momento che le opere realizzate devono essere cedute all’amministrazione e fatte confluire nel patrimonio pubblico”. Ancora si legge nel deliberato del Consiglio dell’Autorità che i “poteri di vigilanza e di controllo che spettano all’amministrazione comportano l’approvazione del progetto in linea tecnica ed economica e delle eventuali varianti in corso di esecuzione e la possibilità di chiedere al privato informazioni circa le modalità di svolgimento della gara d’appalto”.

L’assetto di tale potere di vigilanza va disciplinato nella convenzione urbanistica, “risultando opportuno assicurare che l’Amministrazione venga informata di tutti gli atti posti in essere dal soggetto attuatore, acquisendo copia degli stessi, svolgendo, altresì, accertamenti diretti presso le sedi del soggetto attuatore e presso i luoghi di cantiere ed acquisendo gli atti di collaudo in corso d’opera, con ogni utile elemento per consentire il controllo sull’andamento dei lavori”.

 

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Sostituire i guard rail e asfaltare una strada non sono interventi di somma urgenza

Sostituire i guard rail e asfaltare una strada non è un intervento di somma urgenza ma rientra nella manutenzione ordinaria. E come tale è regolamentata dal Codice degli appalti. E’ quanto ha ribadito Anac con Atto del Presidente del 23 aprile 2024.
Nel caso di specie, il Comune aveva disposto lavori urgenti per la messa in sicurezza di una strada evidenziando che “le copiose nevicate invernali hanno provocato dissesti stradali e vengono pertanto disposte alcune lavorazioni definite urgenti consistenti in demolizione e ricostruzione muri di contenimento esistenti, sostituzione guardrail, sistemazione asfaltatura e ripristino barriere in ferro”. I lavori, per un importo finale di oltre mezzo milione di euro, sono stati così affidati a un operatore prescelto.

L’ANAC ricorda che l’istituto della somma urgenza è disciplinato dal Codice degli Appalti e, come istituto derogatorio alla normativa vigente, richiede “il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità”. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale di “somma urgenza”, in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l’esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Contestazioni dell’Agenzia Entrate sotto i 35.000 euro non escludono dall’affidamento di servizi

Con il Parere di Precontenzioso delibera n.234 del 15 maggio 2024 l’Anac nel fornire riscontro ad una richiesta di parere in ordine alla legittimità dell’esclusione dalla gara disposta dalla Stazione appaltante in quanto «ai sensi dell’art. 94, comma 6 e art. 95, comma 2 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, inadempiente agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, tanto da costituire grave violazione definitivamente accertata come indicato all’art 1, 2 e 4 dell’Allegato II.10 del citato D. Lgs. 36/2023», ha evidenziato che non basta aver ricevuto una contestazione dall’Agenzia delle Entrateper essere esclusi da una gara d’appalto. Per le gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, il valore di euro 35.000,00 costituisce la soglia (economica) minima di punibilità, al di sotto della quale la violazione non può essere in alcun modo considerata ‘grave’ ai fini di una possibile esclusione dalla gara rimessa alla valutazione discrezionale della Stazione appaltante.

Nel caso di specie, l’unica violazione imputata e imputabile alla società istante riguarda una contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, effettuata in esito ad un controllo automatizzato eseguito sulla dichiarazione dei redditi. Il riferimento è al mancato (o comunque inesatto) versamento dell’Ires per il periodo di imposta dal 1.1.2020 al 31.12.2020, per il quale già in data 2.11.2023, ovvero entro la prevista scadenza del termine di 30 giorni indicato nella contestazione stessa, la società aveva ottenuto la rateizzazione del debito.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 2 del Codice la “gravità” della violazione (non definitivamente accertata) agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali deve essere valutata sulla base delle condizioni dettate dall’art. 3 dell’Allegato II.10 del Codice, ossia quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto e purché tale l’importo non sia inferiore a 35.000 euro. La disposizione di cui all’art. 95, comma 2, 3° periodo secondo cui «La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto» deve essere intesa quale clausola interpretativa che la Stazione appaltante deve utilizzare, all’interno dei due sopracitati parametri di riferimento predeterminati dal legislatore, ai fini della valutazione discrezionale circa l’esclusione o meno del concorrente che sia incorso nella violazione non immediatamente escludente.

 

 

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Nuove modalità di versamento del contributo ANAC

Con avviso 9 maggio 2024, Anac comunica le nuove modalità di versamento del contributo. In particolare:

  • per le gare pubblicate dal 1° gennaio 2024 tramite la nuova Piattaforma contratti pubblici, il versamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti dovrà avvenire mediante il sistema di pagamento pagoPA; pertanto, per le suddette gare, non saranno elaborati i relativi bollettini MAV. La modalità di versamento del contributo tramite pagoPA sarà resa disponibile nell’ambito del servizio Gestione Contributi Gara dell’ANAC. Con successivo comunicato verrà data notizia della disponibilità del nuovo servizio;
  • per le gare pubblicate dal 1° gennaio 2024 tramite il precedente sistema SIMOG, il versamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti dovrà avvenire, come di consueto, mediante il bollettino MAV, il quale è attualmente in elaborazione sul servizio Gestione Contributi Gara dell’ANAC.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, modifiche ai documenti di gara: Occorre ripubblicare gli atti e riaprire i termini di partecipazione

ANAC, con il parere di precontenzioso n. 147 del 20 marzo 2024, intervenendo in merito ad una procedura negoziata senza bando per l’affidamento da parte della Scuola Superiore Meridionale dell’ideazione di una campagna pubblicitaria con produzione audio-visiva social, ha rilevato che in caso di modifiche significative ai documenti di gara, tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o da modificare l’esito della gara, la stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara e alla riapertura di tutti i termini previsti dalla lex specialis per la partecipazione.

L’Autorità, con delibera n. 5 dell’11 gennaio 2023, sebbene relativa alla normativa previgente ma ancora attuale rispetto al nuovo quadro normativo di cui al d.lgs. n. 36/2023, ha precisato che: «in presenza di modifiche significative ai documenti di gara l’art. 79, comma 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le Stazioni appaltanti di prorogare i termini per la ricezione delle offerte, in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. Le modifiche «sostanziali» sono quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in modo tale da determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto. […] In presenza di modifiche sostanziali, opera il cd. principio del ‘‘contrarius actus’’, in forza del quale dette modifiche devono avvenire con le stesse forme di pubblicità osservate in precedenza dalla Stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara. Peraltro, la giurisprudenza richiede, ai fini della legittimità della procedura, una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, non essendo sufficiente una mera proroga del termine originario, al fine di evitare discriminazioni partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali consistente nella tutela della par condicio. La riapertura dei termini va intesa non solo come slittamento del termine per la presentazione delle offerte ma anche come automatica riapertura degli altri termini eventualmente previsti dalla lex specialis (es. il termine per effettuare il sopralluogo)» (cfr. Tar Veneto n. 940/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata; ANAC. Delibera n. 5 dell’11 gennaio 2023);

Inoltre, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire integrazione o rettifica della lex specialis di gara. I chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost.

Nel caso di specie, l’Autorità ha ritenuto “conseguentemente che la proposta di aggiudicazione disposta sulla base della formula emendata dai chiarimenti non sia legittima e che la stazione appaltante, con riferimento alla gara in essere e alla lex specialis pubblicata, sia tenuta all’applicazione della formula di aggiudicazione indicata dal capitolato; diversamente, qualora ritenga tale formula non coerente con le proprie esigenze e con il soddisfacimento dell’interesse pubblico all’individuazione del miglior offerente, è tenuta all’annullamento della procedura e alla indizione di una nuova gara”.

 

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