Non è obbligatorio acquistare un servizio tramite Consip se si può risparmiare

È possibile per una stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi. È quanto evidenziato dall’ANAC con il parere n. 54 in funzione consultiva del 16 ottobre scorso, intervenendo sull’affidamento di un contratto di servizi di pulizia.

Nel caso specifico, pur essendo disponibile una convenzione Consip, l’amministrazione ha comunicato che, ricorrendo a tale strumento, secondo quanto emerso da interlocuzioni con l’aggiudicatario della convenzione stessa, il valore economico del contratto eventualmente da commissionare risulterebbe superiore del 300% rispetto a quello in scadenza, pur mantenendo la stessa qualità del servizi.

Anac, richiamando anche la giurisprudenza amministrativa sul punto, specifica che è ammissibile la scelta di una stazione appaltante di approvvigionarsi in modo autonomo di un servizio, purché ne sia adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica sulla base di adeguate verifiche svolte dalla stessa stazione appaltante. Tale decisione può dunque ritenersi conforme alle prescrizioni del decreto legge n. 95/2012.

In deroga all’obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip. Tale possibilità può ritenersi consentita solo se adeguatamente motivata dalla stazione appaltante, la quale dovrà dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative, in termini quali-quantitativi, rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Forniture, è necessario che il direttore per l’esecuzione del contratto sia diverso dal Rup

L’ANAC, con il parere in funzione consultiva n. 53 del 16 ottobre 2024, intervenendo sulla richiesta di indicazioni da parte di un’amministrazione circa le procedure di gara per l’affidamento di forniture di strumentazione scientifica di importo superiore alla soglia comunitaria ma inferiore a 500mila euro, ha chiarito che è sempre necessaria la nomina di un direttore per l’esecuzione del contratto (Dec), come figura tecnica distinta da quella del responsabile unico del progetto (Rup), in presenza anche di uno solo dei presupposti previsti dagli allegati al Codice.

Questo vale per i contratti di importo superiore a 500mila euro, ritenuti espressamente di “particolare importanza”; per i contratti anche di importo inferiore a 500mila euro ma superiore alla soglia comunitaria; e per i contratti, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria, che però possano riguardare interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico. E’ il caso di prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, o ancora quando vi siano ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

L’Autorità ricorda, le funzioni di Dec negli appalti di forniture sono svolte dal Rup, che secondo il nuovo Codice non è più soltanto un responsabile di “procedimento” ma di “progetto”, e quindi di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico. Esistono però delle ipotesi in cui invece è sempre necessaria la nomina del direttore per l’esecuzione del contratto, ipotesi che il parere dell’Anac individua puntualmente e che, in sintesi, fanno riferimento all’importo e alla particolare e oggettiva complessità delle prestazioni.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Lavori sopra soglia, no al minor prezzo negli appalti. Vanno valorizzati anche gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali

Anac, con la delibera n. 454, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 9 ottobre 2024, intervenendo su un grosso appalto di lavori dell’importo di oltre 19 milioni di euro, riguardante il Centro ospedaliero a polo didattico universitario, ha evidenziato come non sia conforme al Codice degli appalti l’aggiudicazione del minor prezzo per lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria. Il Codice dei contratti pubblici, infatti, al di fuori degli appalti sotto soglia, limita l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Nel caso di specie, l’appalto riguardava essenzialmente opere superspecialistiche caratterizzate da notevole contenuto tecnologico e risultava pertanto aggiudicabile esclusivamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, ai sensi dell’articolo 108, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando non solo gli aspetti qualitativi, ma anche quelli ambientali o sociali connessi all’oggetto dell’appalto.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, nel fissare il valore dell’appalto vanno indicate tutte le voci di spesa

Nella predisposizione degli atti di gara, la stazione appaltante deve indicare tutti gli elementi che contribuiscono a inquadrare la prestazione richiesta e le sue modalità esecutive, nonché tutte le voci di spesa, cosa che serve anche per consentire ai potenziali concorrenti di effettuare le valutazioni necessarie al fine di formulare un’offerta consapevole, remunerativa e libera, alla pari fra loro. E’ quanto ha chiarito l’Anac con Atto a firma del Presidente fasc. 1643/2024, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 9 ottobre 2024.

Intervenendo a riguardo di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza socio-sanitaria alla persona per complessivi otto milioni e 700.000 euro, nella quale la stazione appaltante aveva previsto una base d’asta costituita esclusivamente dai costi della manodopera sui quali effettuare il ribasso, l’Autorità ha sottolineato che “le carenze riscontrate nei documenti di gara possano aver determinato oltre che una scarsa remuneratività dell’appalto, in violazione del principio del risultato, anche un indebito vantaggio competitivo per il precedente gestore del servizio il quale, in virtù dell’esecuzione del precedente affidamento, è in possesso di maggiori informazioni utili per la formulazione dell’offerta, con potenziali effetti distorsivi della concorrenza, in violazione del principio di accesso al mercato, declinato nei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione”.

E’ stato rilevato come i documenti di gara, nel loro complesso, risultassero privi degli importanti elementi utili a consentire agli operatori economici di effettuare una completa e adeguata analisi delle prestazioni poste in gara, nonché le valutazioni di convenienza tecnica ed economica a fini della partecipazione alla medesima e della formulazione di un’offerta seria, attendibile e consapevole. Non risultava infatti essere stata predisposta una compiuta e completa progettazione.

La giurisprudenza ha chiarito che gli appalti pubblici devono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio dei Ministri, ok all’aggiornamento del Codice dei contratti pubblici

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). Il testo mira a razionalizzare e semplificare la disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, risolvendo alcune criticità emerse in sede applicativa, tenuto conto delle principali esigenze rappresentate dagli stakeholder di settore e delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di alcuni istituti giuridici introdotti. Le nuove norme rilevano anche ai fini del perseguimento di alcune milestone PNRR che rientrano nella riforma 1.10 – Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni.

Di seguito alcune tra le principali novità introdotte.
Equo compenso – Si chiariscono i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi. In tale ottica, si introducono specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto “decreto parametri”, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Inoltre, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso), per il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento, in modo da valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento. All’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l’effetto di consentire l’esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso. Inoltre, si prevede che, per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

Tutele lavoristiche – Al fine di orientare l’operato delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sia rispetto al contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione da individuare nel bando, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei contratti, si introduce un nuovo allegato, ai sensi del quale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Digitalizzazione – In tema di digitalizzazione, si apportano modifiche volte a favorire, accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico; chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banca dati nazionale di ANAC; prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico; rivedere le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM – Building Information Modeling), incrementando a decorrere dal 10 gennaio 2025 la soglia relativa all’obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro, razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera.

Revisione prezzi – Si definiscono nuove modalità di individuazione degli indici sintetici grazie ai quali commisurare e parametrare l’incremento degli importi contrattuali.

Qualificazione – Con riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti, si introducono molteplici modifiche, volte fra l’altro a contribuire al rispetto degli impegni assunti in sede di adozione del PNRR, tra le quali: nuovi requisiti premianti; l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di monitorare, a partire dal 1° gennaio 2025, la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra la data di presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto; incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate che scelgono di avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate per affidamenti anche al di sotto delle soglie obbligatorie di qualificazione; requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, anche al fine di prevenire stalli di sistema nell’esecuzione; l’erogazione dei corsi di formazione, finalizzati a migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche da parte di soggetti privati aventi scopo di lucro; l’istituzione, presso l’ANAC, di un Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, con compiti di monitoraggio dell’attività dei soggetti aggregatori, individuazione degli ambiti ove si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza e promozione della specializzazione dei soggetti aggregatori.

Consorzi – Con riferimento alla disciplina dei consorzi si prevede che i consorzi stabili possano avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, anche non esecutrici, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione; si chiarisce che il possesso dei requisiti di qualificazione tramite quanto posseduto dall’impresa non designata per l’esecuzione debba comunque essere “procedimentalizzato” e concretamente comprovato e, dunque, avvenire tramite avvalimento; si estende ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane, l’obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; si prevede che possano essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dal consorzio; si introduce il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese – In tema di micro, piccole e medie imprese si introducono misure volte a favorire l’accesso delle stesse al mercato dei contratti pubblici. In particolare, si prevede che le stazioni appaltanti, con riguardo alla suddivisione in lotti, effettuino adeguate verifiche del mercato di riferimento volte a individuare il valore degli stessi, nell’ottica di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese; che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo), tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, possano riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a piccole e medie imprese; che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, con possibilità di deroga a tale soglia per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Fase esecutiva del contratto di appalto – In tema di esecuzione dei contratti di appalto si apportano modifiche alla disciplina riguardante i premi e le penali applicabili agli operatori economici, rispettivamente, per le accelerazioni o i ritardi nell’esecuzione dell’opera.

Partenariato pubblico privato (PPP) – Si introducono modifiche in particolare con riferimento alla fattispecie contrattuale della finanza di progetto, oggetto di integrale riformulazione, anche nell’ottica di dare attuazione agli impegni assunti in sede europea. Tra le principali novità riguardanti la finanza di progetto, si segnalano la distinzione tra le procedure di finanza di progetto a iniziativa privata e a iniziativa pubblica; l’introduzione di una fase preliminare rispetto alla presentazione delle proposte; l’introduzione di una prima fase di evidenza pubblica ai fini dell’individuazione del soggetto che può esercitare la prelazione; l’obbligo, in capo agli enti concedenti, di garantire la piena trasparenza sulle manifestazioni di interesse/proposte presentate su iniziativa di parte, così da favorire un effettivo confronto competitivo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Comunicazione su apertura PRATT per economie piccole opere

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 16 ottobre 2024, informa che nel Manuale di istruzioni semplificato “Piccole opere”, allegato al decreto del 14 maggio 2024, le eventuali economie a conclusione degli interventi possono essere utilizzate per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dall’articolo 1, comma 29 della legge n.160/2019 a condizione che le stesse vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene possibile l’utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dalla Legge di conversione n. 56/2024 del D.L. n. 19/2024 (entro il 1° novembre 2024)

Viene precisato che:

  • le economie si intendono impegnate con la sottoscrizione del contratto ovvero dell’obbligazione giuridicamente vincolante verso terzi; il termine di conclusione degli interventi derivanti dai CUP “economie” è fissato al 31 dicembre 2026, data entro la quale gli enti sono tenuti a provvedere ad alimentare esclusivamente i dati di monitoraggio su ReGiS (NON di rendicontazione);
  • le economie maturate in diverse annualità dal 2020 al 2024 possono essere cumulate in un unico CUP a condizione che vengano rispettati i termini relativi ai sei mesi dal collaudo dell’ultimo intervento.

La procedura di attivazione (PRATT) per il censimento dei CUP generati da economie verrà attivata a seguito della conclusione dell’attività di inserimento dei CUP prevista al 30 novembre 2024 ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 143/2024, di cui al comunicato dell’11 ottobre 2024. Con successivo comunicato gli Enti saranno informati dell’avvenuta creazione della PRATT “Economie” su ReGiS nonché dei termini per l’inserimento dei CUP nella suddetta PRATT. Si ribadisce che il termine dei 6 mesi è relativo esclusivamente all’impegno delle economie, conseguentemente i CUP su Regis potranno anche essere inseriti successivamente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Se è affidamento diretto e non gara, l’amministrazione ha ampia discrezionalità nella scelta

La scelta di affidamento diretto mediante acquisizione di una pluralità di preventivi da parte di una stazione appaltante, e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasformano l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilitano i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

Lo ha chiarito Anac con un il parere di precontenzioso n. 410 del 2024, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11 settembre scorso. L’Autorità ha dato ragione alla stazione appaltante di fronte alle doglianze di un’impresa che ha contestato la legittimità dell’affidamento disposto a favore di altro operatore economico. 

Trattandosi di un affidamento diretto non vi era titolo per ritenersi leso da supposte irregolarità procedurali, non essendo stata posta in essere una procedura negoziata. “Le doglianze formulate dall’istante devono ritenersi prive di pregio, con l’effetto che la condotta della stazione appaltante, appare corretta e non suscettibile di censure”, ha concluso l’Autorità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno, contributi piccole opere: le modifiche introdotte dal decreto Omnibus

Con comunicato dell’11 ottobre 2024, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’art. 1, co. 29 e ss. L. n. 160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che in data 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 10-bis “Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, è previsto che:

  1. i comuni beneficiari dei contributi, qualora non vi abbiano provveduto, sono tenuti ad inserire all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 30 novembre 2024;
  2. i comuni beneficiari dei contributi, con riferimento alla sola annualità 2024, sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2024;
  3. per le annualità 2020, 2021,2022 e 2023 in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto al comma 32, laddove sia già intervenuta una stipula del contratto di affidamento lavori entro il 15 settembre 2024, non si procede alla revoca del contributo concesso.

La data di stipula del contratto di affidamento lavori è verificata attraverso i dati recuperati dal Sistema informativo monitoraggio gare SIMOG dell’ANAC (per le gare bandite entro il 31/12/2023) e per le gare successive sulle piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti di cui al D.Lgs 36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023, che interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso la compilazione del rigo “Data stipula contratto”. Si invitano, pertanto, tutti gli Enti a verificare la corretta valorizzazione del dato sui suddetti sistemi informativi e, laddove assente, ad aggiornarlo tempestivamente;

  1. fermo restando quanto previsto alla lettera c), per tutte le annualità dal 2020 al 2024, in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto al comma 32, il Ministero dell’Interno procede alla revoca del contributo con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2025.

Con riferimento alla possibilità di inserimento dei CUP all’interno delle PRATT di riferimento per le Piccole opere, il comunicato rammenta che a seguito della creazione sul sistema ReGiS del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato”, sono attualmente presenti le seguenti sub Misure:

  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.1 “Piccole opere annualità 2020” (PRATT n.1000000036);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.2 “Piccole opere annualità 2021” (PRATT n.1000000037);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.3 “Piccole opere annualità 2022-2023-2024” (PRATT n.1000000282).

Gli Enti sono tenuti al caricamento dei CUP per gli anni 2020-2021-2022-2023 e 2024, all’interno delle PRATT di riferimento, tenendo conto del rispetto dell’assegnazione massima del contributo concesso per singola annualità e dei termini di aggiudicazione dei lavoristabiliti per singola annualità dal comma 32.

Il costo ammesso dei CUP inseriti ciascuna delle annualità 2020-2024 non potrà superare il finanziamento totale ricevuto dall’Amministrazione.

A titolo di esempio Comune con fascia < 5.000 abitanti:

  • Annualità 2020 (PRATT 1000000036): totale costo ammesso censibile 50.000,00 € (per uno o più CUP);
  • Annualità 2021 (PRATT 1000000037): totale costo ammesso censibile 100.000,00 € (per uno o più CUP);
  • Annualità 2022-2023-2024 (PRATT 1000000282): totale costo ammesso 150.000,00 € (per uno o più CUP).

All’interno delle suddette PRATT NON dovranno essere inseriti i CUP relativi alle economie, per i quali, con successivo comunicato, saranno fornite apposite indicazione di gestione e monitoraggio.

Le richieste di censimento di un nuovo CUP, sulla piattaforma ReGiS, potranno avvenire attraverso la funzionalità “Richiesta Inserimento Nuovo Progetto”, disponibile all’interno della TILE “Anagrafica Progetto” a partire dal giorno 21 ottobre 2024 e fino al 30 novembre 2024.

In vista dell’attivazione della funzione su detta, l’Amministrazione sta procedendo all’attività di bonifica dei dati presenti a sistema. La bonifica, come da file Allegato (vd.si Allegato n. 1 “Bonifica Piccole Opere”), sta interessando:

  1. Modifica importi;
  2. Spostamento tra PRATT;
  3. Eliminazione progetti.

Tenendo conto che l’attività di bonifica sarà completata a seguito della conclusione dell’attività di inserimento dei CUP prevista al 30 novembre 2024 ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 143/2024, si comunica che il termine dei 6 mesi previsto per la trasmissione dei rendiconti a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi si intende decorrente dalla medesima data del 30 novembre 2024.

Allegati:
Allegato 1
Fascia demografica

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Calcolo del valore dell’appalto e divieto di frazionamento per servizi di ingegneria e architettura

L’Anac con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità del 10 luglio 2024 ha ritenuto opportuno “fornire talune indicazioni generali in merito alle corrette modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura”.

Al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento le stazioni appaltanti sono invitate a dare priorità all’affidamento complessivo della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria. Le stesse devono, altresì, calcolare correttamente l’importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e/o incarico da affidare ai fini della conseguente applicazione della procedura prevista per l’importo totale dei servizi in questione”.

“Stante la specificità delle vigenti disposizioni in materia di progettazione, resta fermo, in via generale, il favor stabilito dalla normativa, in particolare, dal vigente articolo 58, per la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi e finalizzato a garantire – nel rispetto dei princìpi europei – condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Iscrizione nelle white list obbligatoria per gestione socioassistenziale e rifiuti

Con il Parere di precontenzioso 407, approvata dal Consiglio dell’11 settembre 2024, l’ANAC ha chiarito che gli operatori economici che svolgono le prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, come le ditte di gestione rifiuti, devono possedere il requisito di iscrizione nelle white list, anche se non espressamente previsto nella legge di gara. Questo è valido anche con il nuovo Codice Appalti.

Nel caso di specie, l’Autorità si è pronunciata su una procedura aperta per l’affidamento dei servizi presso la Residenza Sanitaria Assistita (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord, nel comune di Pozzuoli, Rione Troiano, provincia di Napoli.

L’importo a base di gara dell’affidamento è pari a 5.196.456 euro. “Riguardo all’attività di ristorazione – scrive Anac -, spetta alla Stazione appaltante verificare se il subappaltatore a cui la Società intende affidare tali prestazioni risulta iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Come spetta alla Stazione appaltante verificare se le prestazioni incombenti sull’aggiudicatario sono limitate al deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, oppure se viene richiesta anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA In quest’ultimo caso l’aggiudicatario dovrà possedere sia l’autorizzazione per espletare tali attività sia l’iscrizione nella white list, a pena di esclusione dalla gara”.

“Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nella Legge 190/2012 – sottolinea Anac -, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico, essendo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa o l’adozione di comunicazioni antimafia, a cui il legislatore ha equiparato l’iscrizione nelle white list”.

“La ristorazione socioassistenziale, che include anche il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti all’interno di una casa di riposo comunale o di una RSA (residenza sanitaria assistita), rientra nell’alveo dei servizi di ristorazione stabiliti dalla legge 190/2012. In caso di ricorso al subappalto, è, pertanto, necessario il possesso dell’iscrizione nella white list per erogare tale servizio in capo al subappaltatore”. “Il contrasto tra il bando di gara e il capitolato speciale, con riferimento all’ammissibilità del subappalto, va risolto in favore del bando di gara”.

 

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