Comunicazione su apertura PRATT per economie piccole opere

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 16 ottobre 2024, informa che nel Manuale di istruzioni semplificato “Piccole opere”, allegato al decreto del 14 maggio 2024, le eventuali economie a conclusione degli interventi possono essere utilizzate per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dall’articolo 1, comma 29 della legge n.160/2019 a condizione che le stesse vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene possibile l’utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dalla Legge di conversione n. 56/2024 del D.L. n. 19/2024 (entro il 1° novembre 2024)

Viene precisato che:

  • le economie si intendono impegnate con la sottoscrizione del contratto ovvero dell’obbligazione giuridicamente vincolante verso terzi; il termine di conclusione degli interventi derivanti dai CUP “economie” è fissato al 31 dicembre 2026, data entro la quale gli enti sono tenuti a provvedere ad alimentare esclusivamente i dati di monitoraggio su ReGiS (NON di rendicontazione);
  • le economie maturate in diverse annualità dal 2020 al 2024 possono essere cumulate in un unico CUP a condizione che vengano rispettati i termini relativi ai sei mesi dal collaudo dell’ultimo intervento.

La procedura di attivazione (PRATT) per il censimento dei CUP generati da economie verrà attivata a seguito della conclusione dell’attività di inserimento dei CUP prevista al 30 novembre 2024 ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 143/2024, di cui al comunicato dell’11 ottobre 2024. Con successivo comunicato gli Enti saranno informati dell’avvenuta creazione della PRATT “Economie” su ReGiS nonché dei termini per l’inserimento dei CUP nella suddetta PRATT. Si ribadisce che il termine dei 6 mesi è relativo esclusivamente all’impegno delle economie, conseguentemente i CUP su Regis potranno anche essere inseriti successivamente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Se è affidamento diretto e non gara, l’amministrazione ha ampia discrezionalità nella scelta

La scelta di affidamento diretto mediante acquisizione di una pluralità di preventivi da parte di una stazione appaltante, e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasformano l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilitano i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

Lo ha chiarito Anac con un il parere di precontenzioso n. 410 del 2024, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dell’11 settembre scorso. L’Autorità ha dato ragione alla stazione appaltante di fronte alle doglianze di un’impresa che ha contestato la legittimità dell’affidamento disposto a favore di altro operatore economico. 

Trattandosi di un affidamento diretto non vi era titolo per ritenersi leso da supposte irregolarità procedurali, non essendo stata posta in essere una procedura negoziata. “Le doglianze formulate dall’istante devono ritenersi prive di pregio, con l’effetto che la condotta della stazione appaltante, appare corretta e non suscettibile di censure”, ha concluso l’Autorità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero interno, contributi piccole opere: le modifiche introdotte dal decreto Omnibus

Con comunicato dell’11 ottobre 2024, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’art. 1, co. 29 e ss. L. n. 160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che in data 9 ottobre 2024 è entrata in vigore la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 10-bis “Disposizioni in materia di contributi di cui al comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, è previsto che:

  1. i comuni beneficiari dei contributi, qualora non vi abbiano provveduto, sono tenuti ad inserire all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 30 novembre 2024;
  2. i comuni beneficiari dei contributi, con riferimento alla sola annualità 2024, sono tenuti ad aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2024;
  3. per le annualità 2020, 2021,2022 e 2023 in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto al comma 32, laddove sia già intervenuta una stipula del contratto di affidamento lavori entro il 15 settembre 2024, non si procede alla revoca del contributo concesso.

La data di stipula del contratto di affidamento lavori è verificata attraverso i dati recuperati dal Sistema informativo monitoraggio gare SIMOG dell’ANAC (per le gare bandite entro il 31/12/2023) e per le gare successive sulle piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti di cui al D.Lgs 36/2023, cfr. delibera ANAC 261/2023, che interoperano con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso la compilazione del rigo “Data stipula contratto”. Si invitano, pertanto, tutti gli Enti a verificare la corretta valorizzazione del dato sui suddetti sistemi informativi e, laddove assente, ad aggiornarlo tempestivamente;

  1. fermo restando quanto previsto alla lettera c), per tutte le annualità dal 2020 al 2024, in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto al comma 32, il Ministero dell’Interno procede alla revoca del contributo con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2025.

Con riferimento alla possibilità di inserimento dei CUP all’interno delle PRATT di riferimento per le Piccole opere, il comunicato rammenta che a seguito della creazione sul sistema ReGiS del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato”, sono attualmente presenti le seguenti sub Misure:

  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.1 “Piccole opere annualità 2020” (PRATT n.1000000036);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.2 “Piccole opere annualità 2021” (PRATT n.1000000037);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.3 “Piccole opere annualità 2022-2023-2024” (PRATT n.1000000282).

Gli Enti sono tenuti al caricamento dei CUP per gli anni 2020-2021-2022-2023 e 2024, all’interno delle PRATT di riferimento, tenendo conto del rispetto dell’assegnazione massima del contributo concesso per singola annualità e dei termini di aggiudicazione dei lavoristabiliti per singola annualità dal comma 32.

Il costo ammesso dei CUP inseriti ciascuna delle annualità 2020-2024 non potrà superare il finanziamento totale ricevuto dall’Amministrazione.

A titolo di esempio Comune con fascia < 5.000 abitanti:

  • Annualità 2020 (PRATT 1000000036): totale costo ammesso censibile 50.000,00 € (per uno o più CUP);
  • Annualità 2021 (PRATT 1000000037): totale costo ammesso censibile 100.000,00 € (per uno o più CUP);
  • Annualità 2022-2023-2024 (PRATT 1000000282): totale costo ammesso 150.000,00 € (per uno o più CUP).

All’interno delle suddette PRATT NON dovranno essere inseriti i CUP relativi alle economie, per i quali, con successivo comunicato, saranno fornite apposite indicazione di gestione e monitoraggio.

Le richieste di censimento di un nuovo CUP, sulla piattaforma ReGiS, potranno avvenire attraverso la funzionalità “Richiesta Inserimento Nuovo Progetto”, disponibile all’interno della TILE “Anagrafica Progetto” a partire dal giorno 21 ottobre 2024 e fino al 30 novembre 2024.

In vista dell’attivazione della funzione su detta, l’Amministrazione sta procedendo all’attività di bonifica dei dati presenti a sistema. La bonifica, come da file Allegato (vd.si Allegato n. 1 “Bonifica Piccole Opere”), sta interessando:

  1. Modifica importi;
  2. Spostamento tra PRATT;
  3. Eliminazione progetti.

Tenendo conto che l’attività di bonifica sarà completata a seguito della conclusione dell’attività di inserimento dei CUP prevista al 30 novembre 2024 ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 143/2024, si comunica che il termine dei 6 mesi previsto per la trasmissione dei rendiconti a seguito del collaudo/regolare esecuzione degli interventi si intende decorrente dalla medesima data del 30 novembre 2024.

Allegati:
Allegato 1
Fascia demografica

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Calcolo del valore dell’appalto e divieto di frazionamento per servizi di ingegneria e architettura

L’Anac con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità del 10 luglio 2024 ha ritenuto opportuno “fornire talune indicazioni generali in merito alle corrette modalità di calcolo del valore stimato dell’appalto e al conseguente rispetto del divieto di frazionamento degli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura”.

Al fine di non eludere il divieto di artificioso frazionamento le stazioni appaltanti sono invitate a dare priorità all’affidamento complessivo della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria. Le stesse devono, altresì, calcolare correttamente l’importo di ciascuna prestazione da affidare, per poi sommare gli importi stimati per ciascun servizio e/o incarico da affidare ai fini della conseguente applicazione della procedura prevista per l’importo totale dei servizi in questione”.

“Stante la specificità delle vigenti disposizioni in materia di progettazione, resta fermo, in via generale, il favor stabilito dalla normativa, in particolare, dal vigente articolo 58, per la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi e finalizzato a garantire – nel rispetto dei princìpi europei – condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Iscrizione nelle white list obbligatoria per gestione socioassistenziale e rifiuti

Con il Parere di precontenzioso 407, approvata dal Consiglio dell’11 settembre 2024, l’ANAC ha chiarito che gli operatori economici che svolgono le prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, come le ditte di gestione rifiuti, devono possedere il requisito di iscrizione nelle white list, anche se non espressamente previsto nella legge di gara. Questo è valido anche con il nuovo Codice Appalti.

Nel caso di specie, l’Autorità si è pronunciata su una procedura aperta per l’affidamento dei servizi presso la Residenza Sanitaria Assistita (RSA) dell’ASL Napoli 2 Nord, nel comune di Pozzuoli, Rione Troiano, provincia di Napoli.

L’importo a base di gara dell’affidamento è pari a 5.196.456 euro. “Riguardo all’attività di ristorazione – scrive Anac -, spetta alla Stazione appaltante verificare se il subappaltatore a cui la Società intende affidare tali prestazioni risulta iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Come spetta alla Stazione appaltante verificare se le prestazioni incombenti sull’aggiudicatario sono limitate al deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, oppure se viene richiesta anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA In quest’ultimo caso l’aggiudicatario dovrà possedere sia l’autorizzazione per espletare tali attività sia l’iscrizione nella white list, a pena di esclusione dalla gara”.

“Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nella Legge 190/2012 – sottolinea Anac -, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico, essendo la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa o l’adozione di comunicazioni antimafia, a cui il legislatore ha equiparato l’iscrizione nelle white list”.

“La ristorazione socioassistenziale, che include anche il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti all’interno di una casa di riposo comunale o di una RSA (residenza sanitaria assistita), rientra nell’alveo dei servizi di ristorazione stabiliti dalla legge 190/2012. In caso di ricorso al subappalto, è, pertanto, necessario il possesso dell’iscrizione nella white list per erogare tale servizio in capo al subappaltatore”. “Il contrasto tra il bando di gara e il capitolato speciale, con riferimento all’ammissibilità del subappalto, va risolto in favore del bando di gara”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per l’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo non ricorre il presupposto per il riconoscimento degli incentivi

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 199/2024, ha fornito risposta negativa all’istanza di parere formulata da un Comune, in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici al personale interno incaricato del collaudo, nel caso di collaudo di opere pubbliche realizzate a scomputo realizzato da soggetti privati.

La Corte evidenzia che per l’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo dei relativi oneri non ricorre il presupposto per il riconoscimento degli incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023. Il regime normativo, prima rinvenibile nell’art. 113 d.lgs. 50/2016, è ora contenuto nell’art. 45 d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. L’Allegato I.10 riproduce, in modo più analitico il contenuto del comma 1 del precedente art. 113 d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui indicava in modo, invece, più generico le “funzioni tecniche” a cui favore dovevano essere stanziati gli incentivi disciplinati dallo stesso articolo. Tra le attività indicate nell’allegato I.10 sono comprese le attività di collaudo (collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità e collaudo statico).

Le opere di urbanizzazione, anche se realizzate dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione, devono considerarsi opere pubbliche, essendo a carico dell’Amministrazione, ma non si applicano gli incentivi tecnici previsti dall’art. 45 per il personale che esegue il collaudo. Tale esclusione deriva dalla specifica disposizione normativa che esclude l’applicazione dell’art. 45 alle opere di urbanizzazione a scomputo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac: Verifica digitale dei debiti fiscali valida ai fini degli appalti

Nuova importante implementazione per il Fascicolo virtuale dell’operatore economico 2.0, lo strumento di facilitazione nelle gare d’appalto elaborato e messo a disposizione da ANAC per le stazioni appaltanti e per le imprese.
Dopo un anno di stretta collaborazione tecnico-amministrativa con l’Agenzia delle Entrate, il fascicolo virtuale 2.0 è stato arricchito della documentazione relativa ai debiti fiscali non definitivamente accertati (cd carichi fiscali pendenti) valida ai fini appalti. Fondamentale il contributo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (Pdnd) grazie alla quale sono praticamente eliminate le burocrazie legate alla collaborazione interistituzionale.

La nuova documentazione va ad affiancarsi all’esito di regolarità fiscale per i gravi debiti fiscali definitivamente accertati, già oggetto di decennale collaborazione tra i due enti, per la quale i tempi di rilascio della documentazione variano da un minimo di due a un massimo di dieci giorni lavorativi in relazione alla complessità della posizione dell’impresa.

Va ricordato a tutte le stazioni appaltanti che la verifica della regolarità fiscale per le violazioni non definitivamente accertate è prevista esclusivamente in assenza di gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate. L’esito informativo è messo a disposizione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’Autorità confida nella collaborazione delle stazioni appaltanti che fruiscono del servizio per evitare traffico di interoperabilità inutile a discapito di tutti gli utenti del fascicolo.

Oggi, pertanto, le stazioni appaltanti hanno a disposizione direttamente all’interno del Fascicolo 2.0 degli strumenti necessari per l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici verificabili con l’Agenzia delle entrate. Il servizio fascicolo è fruibile, oltre che dal portale Anac, anche attraverso i servizi di interoperabilità erogati dall’Autorità alle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

Il Fascicolo digitale che ha realizzato l’Autorità consente di mettere in comunicazione tutte le varie banche dati che detengono le certificazioni necessarie per le gare d’appalto. Permette, poi, alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali. Gli operatori economici vedono così ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’Amministrazione (fonte ANAC).

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto incentivi tecnici al personale della centrale di committenza

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 196/2024/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere – in merito alla interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 45 del D. Lgs 36/2023 (ex art. 113 del D.Lgs n. 50/20216), relativamente alla ripartizione del fondo incentivante del 20% nell’ipotesi in cui ricade la fattispecie della Convenzione tra due Comuni, avente ad oggetto la centralizzazione della Committenza – ha chiarito che in relazione alla fase di affidamento la quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, ai sensi del comma 8 dell’art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), fissata nella misura massima del 25% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai successivi commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 45 medesimo.

Il comma 8 dell’art. 45 dell’attuale Codice prevede che le amministrazioni o gli enti deleganti possano destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie (o parte di esse e, comunque, nel limite del 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2) per l’incentivazione delle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 ai dipendenti della centrale di committenza stessa, in relazione alle funzioni tecniche svolte. A sua volta il comma 2, cui rinvia il comma 8, dispone che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”.

L’art. 45 specifica, poi, che l’80% del 2% anzidetto va ad alimentare gli incentivi (comma 3) mentre il restante 20%, previsto dal comma 5, è destinato ai fini di cui ai commi 6 (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) e 7 (attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personal, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata).

Il quadro normativa porta a ritenere che non vi è nessuna ragione che porta ad escludere dalla base di calcolo del 2% la componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura massima del 25% del già menzionato 2% (anch’esso tetto massimo) riportato nel comma 2, purché vengano rispettate le finalità poste da tale norma.

Tale ripartizione assicura, in tal modo, il rispetto della finalità posta dal comma 5 anche ad opera della Centrale di Committenza. Finalità che dal canto suo l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a garantire in riferimento al restante 75%, di cui quota parte, pari al 20%, deve essere pertanto destinato “ai fini di cui ai commi 6 e 7”.

In altri termini detto, il 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di committenza, equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente, pari al 15%, totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Negli affidamenti diretti vanno indicati i costi di manodopera

Con il parere di precontenzioso n. 396/2024, l’Anac ha chiarito che negli affidamenti diretti, dove non viene effettuata una procedura di gara, occorre indicare i costi della manodopera. Se un operatore economico non provvede ad indicare tale costo nella propria offerta, la stazione appaltante deve escluderlo dall’affidamento, altrimenti la stazione appaltante si pone in violazione della disciplina di settore.

Nel caso di specie, l’Autorità è intervenuta su un affidamento diretto della Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona (Agec). L’assegnazione riguardava un’indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione delle lampade votive e servizi accessori all’interno dei cimiteri del Comune di Verona.

L’Anac evidenzia che se il previgente art. 95 co. 10 del d.lgs 50/2016 espressamente scartava l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti ex art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, tale onere di indicazione dei costi da parte dell’o.e. non risulta, invece, espressamente escluso, né dall’art. 108 del d.lgs 36/2023, né invero da altre previsioni del Codice. Viceversa, sia il vigente art. 108 che il previgente 95, invece, escludono espressamente l’onere di indicazione dei costi della manodopera per “forniture senza posa in opera” e per i “servizi di natura intellettuale”. Alla luce delle evidenze del dettato normativo di riferimento, non
rilevandosi le esplicite deroghe richieste dall’art. 48, co. 4 del d.lgs 36/2023, si deve necessariamente concludere nel senso di ritenere sussistente anche per gli affidamenti diretti di cui all’art. 50, co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 l’obbligo di indicazione dei costi della manodopera, ex art. 108, co. 9 del d.lgs 36/2023.

Di conseguenza, la condotta della stazione appaltante non appare conforme alla disciplina di settore. Pertanto, per effetto della omessa indicazione dei costi della manodopera da parte degli operatori economici controinteressati, alla luce della espressa natura espulsiva della sanzione prevista dal legislatore, essa dovrà procedere in tal senso. Va tenuto tenuto conto del fatto che, avendo invece indicati i costi di manodopera uno degli operatori concorrenti, non sembra sussistere l’impossibilità materiale di una loro indicazione, presupposto indefettibile per l’attivazione del soccorso istruttorio a tale fattispecie.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Vademecum sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture

ANAC ha approvato e pubblicato il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, per fornire indicazioni utili sia dal punto di vista normativo che operativo.

Nel documento sono riportate le disposizioni di cui al vigente codice dei contratti pubblici concernenti gli affidamenti diretti richiamando, altresì, i pareri e le pronunce di chiarimento resi in merito a specifici aspetti e problematiche sia dall’Anac che dal MIT.

Per quanto concerne gli aspetti operativi a seguito della intervenuta digitalizzazione, il Vademecum fornisce indicazioni sull’attuale sistema di acquisizione del Certificato Identificativo Gara (CIG) e sull’invio delle informazioni alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Nel documento sono anche illustrate le future implementazioni delle schede alle quali si sta lavorando in accoglimento delle richieste pervenute dalle stazioni appaltanti e dalla associazioni di categoria.

 

La redazione PERK SOLUTION