Aggirare la soglia dei contratti con affidamenti diretti plurimi viola il Codice degli appalti

Parcellizzare lavori di appalti di manutenzione al fine di aggirare la soglia prevista dalla norma, e quindi procedere con affidamenti periodici plurimi, viola la legge e i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli affidamenti. Inoltre, denota da parte delle amministrazioni pubbliche che procedono in tale direzione una incapacità o non volontà di programmazione pubblica corretta dei lavori. E’ quanto ha ribadito ancora una volta l’Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenendo sulla violazione ripetuta e sistematica del Codice degli Appalti da parte di un  Comune, negli anni dal 2019 al 2021.

Anac intima al Comune di prendere atto dei rilievi sollevati a fronte di un’approfondita istruttoria, e di mettersi in regola al più presto, fornendo trenta giorni di tempo per la risposta. Il ricorrere di possibili irregolarità da parte del Comune, con il continuo spezzettamento degli appalti e il pressoché costante utilizzo degli affidamenti diretti, era stato segnalato anche alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti.

L’Autorità ha fatto poi presente all’Ente che l’affidamento dei servizi di committenza ausiliaria ad Asmel violava il Codice dei contratti. “Le attività di committenza ausiliare diverse da quelle inerenti alla gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata – scrive Anac -, devono essere affidate conformemente al Codice dei contratti, con le procedure previste in relazione alle varie soglie individuate per le diverse tipologie di affidamento, qualora non siano svolte da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, riapertura piattaforma di monitoraggio e di rendicontazione

Il Ministro dell’istruzione e del merito informa, con nota del 4 gennaio 2023, che a partire dal 10 gennaio e fino al 10 febbraio p.v. verrà riaperta la piattaforma di verifica della rendicontazione e monitoraggio (GIES) relativamente alla gestione procedurale degli interventi di edilizia scolastica finanziati nell’ambito del programma c.d. “Fondo Comma 140” ex art. 25, comma 1 e 2-bis del D.L. 50 del 2017 e art. 1, comma 140, legge 232 del 2016.

Gli Enti avranno la possibilità di caricare le richieste per la validazione dei QTE rimodulati attraverso la compilazione del format, consultabili sul sito istituzionale del ministero.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2023: Misure per fronteggiare l’aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche

I commi da 369 a 379 della legge di bilancio 2023 recano alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del DL 17 maggio 2022, n. 50, attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione. L’incremento in questione è pari a: 500 milioni di euro per l’anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l’anno 2025, 3000 milioni di euro per l’anno 2026 e di 3500 milioni di euro per l’anno 2027.

A valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR nonché dal PNC è preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il
5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici
individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini.

Entro i successivi venti giorni gli enti locali dovranno accedere all’apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. Come indicato nella nota esplicativa di ANCI, i Comuni e le Città Metropolitane sono invitate, a partire dal 10 gennaio p.v., a controllare gli elenchi pubblicati sui siti internet delle Amministrazioni Statali finanziatrici dei propri interventi (a valere su risorse Pnrr o PNC ) al fine di verificarne l’inserimento dell’investimento e relativo CUP di cui sono soggetti attuatori e, nel caso di mancata presenza in elenco, ad attivarsi immediatamente per chiederne un’integrazione entro il 30 gennaio p.v., termine entro il quale, attraverso la Piattaforma Regis, occorre confermare la preassegnazione delle risorse. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e dà diritto all’accesso al Fondo con una procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti.

Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottarsi rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 (per il primo semestre) e il 15 luglio 2023 (per il secondo semestre) è approvato l’elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione. Tale decreto costituisce titolo per l’assegnazione delle risorse in bilancio nonché per l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti debbono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle “somme a disposizione” indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Niente incarichi ai condannati per reati contro la Pubblica amministrazione

Il divieto di attribuzione degli incarichi ai condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica amministrazione vale anche nell’ipotesi in cui la pena sia stata sospesa. Lo ha ribadito Anac nella nota del presidente del 7 dicembre 2022.

L’inconferibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrrazione non rientra nella categoria delle sanzioni (penali o amministrative) ma riguardi uno status oggettivo nel quale si trova chi è stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la PA previsti dal codice penale. Sono vietati quindi l’attribuzione o il mantenimento degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. La sentenza infatti è la prova che il condannato non è idoneo ai poteri pubblici.

Quanto alla durata del periodo di inconferibilità, Anac precisa che il divieto di attribuzione degli incarichi decorre dal primo atto certo in cui l’amministrazione manifesta la propria conoscenza della situazione di inconferibilità. In altre parole, il calcolo della durata dell’inconferibilità parte dal momento in cui il dipendente raggiunto dalla sentenza di condanna sia stato effettivamente allontanato dall’incarico. Nel caso in esame, l’amministrazione è venuta a conoscenza della causa di inconferibilità il 28 maggio 2021, tuttavia l’incarico è stato annullato solo il 28 luglio 2021, due mesi dopo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per partecipare a una gara d’appalto i professionisti devono essere iscritti al proprio Ordine

Per partecipare ad una gara d’appalto, i professionisti devono essere iscritti presso il proprio ordine professionale. La documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge. L’iscrizione è necessaria per poter verificare i requisiti di idoneità professionale. E’ quanto ha chiarito Anac nel parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, approvato in seguito a una richiesta di chiarimenti presentata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle D’Aosta (Oappc).

L’articolo 83, comma 3 del codice appalti, ricorda l’Autorità, sancisce che i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale “devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali”. La ratio della norma è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico: ne discende pertanto che la previsione della lex specialis in esame non risulti conforme alla disciplina di riferimento, oltre a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, cioè quelle legali e quelle di tipo tecnico.

Fascicolo virtuale, le indicazioni ANAC sulla verifica dei certificati di qualità

Con un Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio lo scorso 20 dicembre, Anac ha indicato le modalità di verifica dei certificati di qualità rilasciati da organismi accreditati, che saranno adottate presumibilmente a decorrere dal 1° settembre 2023. Sussiste piena equivalenza tra le certificazioni ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. Tale equivalenza può essere affermata anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il Comunicato del Presidente non introduce nuovi requisiti ma fornisce anticipazioni sulle modalità di verifica delle certificazioni di qualità rilasciate da enti accreditati da organismi stranieri, che saranno adottate nel prossimo futuro. Ciò proprio per consentire agli operatori economici di organizzarsi per tempo, assicurandosi che la certificazione di qualità ottenuta da detti enti sia regolarmente inserita nel database IAF.

Anac, constatata la recente realizzazione di un database mondiale delle certificazioni dei sistemi di gestione da parte di IAF, intende avvalersi di tale disponibilità offrendo alle autorità pubbliche la possibilità di verificare i certificati rilasciati da organismi accreditati per i sistemi di gestione. Non appena sarà possibile l’interoperabilità con la banca dati, il fascicolo virtuale dell’operatore economico permetterà la verifica dei certificati rilasciati da organismi accreditati ISO/IEC 17021-1 in ambito IAF MLA per i sistemi di gestione esclusivamente tramite IAFCERTSEARCH. La verifica sarà effettuata attraverso l’utilizzo dell’integrazione API che consente lo svolgimento di verifiche e la ricezione di avvisi in tempo reale. A decorrere da tale momento, i certificati non presenti sul database IAF non potranno essere verificati ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture bandite in Italia.
Gli operatori economici dovranno assicurarsi che le attestazioni agli stessi rilasciate da parte di organismi accreditati in ambito IAF MLA siano correttamente inserite nel database IAF.

Fino al momento in cui sarà disponibile la nuova funzionalità sul fascicolo virtuale dell’operatore economico, le verifiche dei certificati in oggetto, ivi compresa l’inesistenza di provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni suindicate, possono essere effettuate dalle stazioni appaltanti e dalle SOA con le modalità attualmente in uso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo per l’avvio delle opere indifferibili: template utenze soggetti attuatori

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 28 dicembre 2022, informa che la legge di bilancio 2023, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, prevede il rifinanziamento, del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50.
Al fine di individuare gli enti e i relativi CUP potenzialmente destinatari della preassegnazione e/o dell’accesso alla procedura ordinaria, gli enti coinvolti nella gestione delle misure PNRR sono invitati ad aggiornare e/o avviare l’attività di profilazione delle utenze sul sistema di monitoraggio Regis, completando l’inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento.
Al fine di una corretta profilazione delle utenze è necessario:
– compilare il Template adottato con la Circolare del 14 dicembre 2021, n. 31 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 – Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”, che ad ogni buon fine viene allegato al presente comunicato;
– procedere alla redazione di una lettera di accompagnamento, firmata digitalmente, che contenga tra l’altro l’impegno a comunicare tempestivamente variazioni che possano eventualmente interessare le utenze abilitate.
Ove si desideri abilitare la/le utenze a tutti i CUP relativi al Comune (limitatamente alle misure di competenza di questo Ministero), non sarà necessario indicare CUP/CLP e ID progetto Regis, i quali dovranno invece essere inseriti solo ove si desideri restringere il cono di visibilità della/delle utenze in questione a specifici interventi. È invece necessario e obbligatorio l’indicazione del codice iniziativa (codice della misura PNRR).
Il Template così compilato, unitamente alla lettera di cui sopra, dovrà essere inviato all’Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell’Interno all’indirizzo mail: unitadimissione.pnrr@interno.it , che provvederà alla trasmissione della documentazione agli uffici del Servizio Centrale per il PNRR competenti per la profilazione delle utenze.

 

ALLEGATI

 

ANAC, Contratti pubblici: aggiornate le FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari

E’ stata aggiornata la sezione FAQ “Tracciabilità dei flussi finanziari” mediante l’inserimento della “Sezione E – Tracciabilità servizi sociali”.
Le FAQ sono state elaborate per dare indicazioni sulle prescrizioni e gli adempimenti a carico delle organizzazioni di volontariato e delle imprese di promozione sociale a seguito della delibera Anac n. 371 del 27 luglio 2022, in vigore dal 27 agosto 2022, che ha aggiornato le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Vai alle FAQ.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riforma Codice degli appalti: il Consiglio dei ministri approva il decreto in esame preliminare

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta  del 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Secondo quanto si legge nel comunicato del Governo, Di seguito alcune tra le principali innovazioni introdotte.

Digitalizzazione

La digitalizzazione diventa un vero e proprio “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. Si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Programmazione di infrastrutture prioritarie

È impresso un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere prioritarie. Si prevede l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato

Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

Procedure sotto la soglia europea

Si adottano stabilmente le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Sono previste eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.

General contractor

Si reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. È da sottolineare che l’attività anche di matrice pubblicistica da parte del contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di riconoscere nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d’interesse generale.

Partenariato pubblico-privato

Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Settori speciali

Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.
Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi.
Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Subappalto

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Concessioni

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

Revisione dei prezzi

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.

Esecuzione

Sul versante dell’esecuzione, si prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisdizione

Allo scopo di fugare la cosiddetta “paura della firma”, è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.
In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.

Entrata in vigore

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Schema del Codice dei contratti pubblici elaborato dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha trasmesso al Governo il 7 dicembre 2022, per le proprie determinazioni, il testo dello schema del Codice dei contratti pubblici con le modifiche apportate anche tenendo conto dei lavori del Tavolo Tecnico congiunto tra il Consiglio di Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre amministrazioni interessate.

 

La redazione PERK SOLUTION