Contributi per l’autofinanziamento di Anac: Le nuove tariffe in vigore dal 2023

Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023 è stata approvata la delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022, riguardante i contributi di autofinanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In base alla legge n. 266/2005, infatti, le spese di funzionamento di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ( poi Anac ) sono a carico delle stazioni appaltanti e di quanti partecipano alle gare. La quota va individuata, comunque, all’interno del limite massimo dello 0,4% del valore complessivo della gara d’appalto.
Con la delibera, Anac ha deciso di rimodulare la contribuzione, anche al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici ad appalti inferiori al mezzo milione di euro. Pertanto, per le procedure pubblicate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 marzo 2023 vengono confermate le entità contributive stabilite nelle precedenti annualità. Per quelle pubblicate a decorrere dal 1° aprile 2023 i contributi subiscono una ridefinizione. Ecco il prospetto delle nuove tariffe.

Il termine di pagamento della contribuzione è quello della scadenza del bollettino MAV, emesso dall’Anac, ogni quadrimestre per le stazioni appaltanti. Il pagamento per gli operatori economici avviene attraverso il Portale dei pagamenti dell’Autorità, ed è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente stesso.
Va ricordato che nel bilancio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, tale contribuzione risulta maggioritaria come fonte di finanziamento.
Esiste poi una parte residuale del bilancio che è coperta con finanziamento a carico dello Stato. Secondo il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023, e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ad Anac è stato assegnato un finanziamento pari a 8.946.962 euro per l’esercizio 2023. Per gli esercizi successivi la somma passa a 9.007.293 euro per l’anno 2024, e scende a 6.628.187 euro per il 2025 (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Nelle gare va indicata la quantità di fornitura richiesta e non soltanto la percentuale

Affinché le imprese formulino offerte consapevoli, è necessario che la stazione appaltante fornisca ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fornitura richieste, sulla base anche delle precedenti esperienze. Indicare soltanto la percentuale al posto della quantità non è corretto sia dal punto di vista del principio di trasparenza amministrativa che da quello della buona fede nella formazione del contratto. È quanto stabilito dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 33 del 25 gennaio 2023 fornendo un parere richiesto da un operatore economico nell’ambito della gara dell’importo di 32.884.615 euro indetta dall’Aeronautica Militare per l’affidamento dell’accordo quadro di fornitura di prodotti alimentari.

L’operatore economico si è rivolto all’Anac ha evidenziato che, nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica amministrazione, gestito da Consip, l’Aeronautica Militare invitava a presentare offerta per un contratto di forniture di generi alimentari per il confezionamento del vitto presso propri Enti, suddiviso in otto lotti territoriali. Per ogni lotto era previsto l’elenco dei prodotti alimentari e dei relativi prezzi ma non l’indicazione delle quantità che la stazione appaltante stima necessarie alle proprie esigenze. Al posto delle quantità presunte, la stazione appaltante indicava la percentuale sul totale di ciascuna delle 17 categorie comprensive di 613 prodotti (ad esempio: “salse e condimenti 0,92%; acqua e bevande 7,58%; prodotti ortofrutticoli freschi e di quarta gamma 9,91%; carni fresche 19,19%” ecc.). Secondo la società che si è rivolta all’Autorità la gara fatta in questo modo impedisce la partecipazione: la mancata indicazione delle quantità infatti non consente ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole.

Anac dà ragione all’operatore economico ricordando che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro. Nel caso in esame, l’indicazione delle percentuali è troppo poco dettagliata: le categorie comprendono un elevato numero di prodotti di cui, appunto, non c’è alcuna quantificazione nemmeno stimata, e ciò, secondo l’Autorità, non consente agli operatori economici un’adeguata ponderazione utile a formulare offerte consapevoli. Per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria e ponderata, occorre ridurre il margine di incertezza. Il criterio utilizzato dall’Aeronautica invece non è idoneo a ridurre a un livello ragionevole i margini di rischio imprenditoriale, e quindi è necessario fornire ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fabbisogno della stazione appaltante sulla base anche delle precedenti esperienze (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Caro prezzo materiali, firmato il decreto ministeriale

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha firmato il decreto con il quale si individuano le modalità di accesso e i criteri di assegnazione delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in materia di appalti pubblici.
Il decreto consentirà di ripartire le risorse assegnate per il 2023 al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, al fine di garantire misure compensative per i maggiori oneri sostenuti per le lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Le domande di accesso al Fondo dovranno essere presentate tramite la piattaforma gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’indirizzo web https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, all’interno di quattro finestre temporali individuate tra il 1° aprile 2023 e il 31 gennaio 2024.
Al fine di agevolare gli operatori e garantire una rapida erogazione delle risorse, il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande di accesso al Fondo ricevute relativamente a ciascuna finestra temporale.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: scheda nuovo codice appalti

Anci ha pubblicato una scheda sintetica sullo schema di decreto legislativo inerente il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, attuativo della legge delega 78/2022, che dovrà entrare in vigore entro il 31 marzo 2023. Il provvedimento, come da PNRR, costituisce una delle riforme rappresentate in sede Europea ed è stato trasmesso sia alla Camera dei Deputati che al Senato (AG n. 19) per acquisire i previsti pareri.

Lo schema di decreto legislativo ha un corpo normativo composto da 229 articoli (a fronte dei 220 del Codice degli Appalti del 2016) e 36 allegati tecnici aventi natura regolamentare (nel d.lgs. 50/16 sono 25).

ANAC: Aumento prezzi e costi più alti, si può fare una variante in corso d’opera

Per far fronte al considerevole aumento dei prezzi dei materiali, sia la stazione appaltante che l’appaltatore possono proporre l’adozione di una variante in corso d’opera che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente per compensare i costi più onerosi. La variante non deve alterare la natura del contratto e non deve pregiudicare la funzionalità dell’opera. Lo chiarisce l’Anac con il Parere di Funzione consultiva n .67 dell’11 gennaio 2023.

Il decreto legge 36/2022 sull’attuazione del Pnrr, ricorda Anac, prevede che tra le circostanze impreviste e imprevedibili che intervengano nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, e che possono dare luogo a variante contrattuale, è incluso l’aumento considerevole dei prezzi dei materiali. La norma del decreto richiamata da Anac è espressamente riferita agli appalti relativi all’attuazione del Pnrr. Tuttavia, come già sottolineato dall’Autorità in tre diversi pareri nel 2022, le può essere assegnata una valenza generale, e può essere invocata anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr. La norma, sottolinea Anac, non stabilisce la possibilità di modificare il corrispettivo dell’appalto a fronte dell’aumento dei costi dei materiali, ma chiarisce che tra le circostanze impreviste ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d’opera è incluso l’aumento significativo del costo dei materiali.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Rischio infiltrazioni mafiose: l’imprenditore è tenuto a richiedere l’iscrizione alla white list

Nel caso in cui bando di gara prevede affidamenti di attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle a rischio infiltrazioni mafiose, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura, mentre la stazione appaltante è obbligata ad accertare che l’impresa che partecipa alla gara risulti iscritta alla lista. Lo chiarisce ANAC, con il Comunicato del presidente del 17 gennaio 2023.

Nel corso dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità, sono infatti emerse delle criticità riguardo all’obbligo dell’iscrizione alla cosiddetta white list, ossia l’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, nei casi in cui le attività maggiormente esposte non siano l’oggetto principale della gara ma costituiscano attività secondarie o accessorie alla prestazione oggetto dell’appalto.

Anac ricorda che il requisito dell’iscrizione alle white list deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara e che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara. Si tratta di un requisito a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, come la salvaguardia dell’ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione e non può essere derogato dalla stazione appaltante nell’elaborazione dei documenti di gara.

Conferenza Regioni: 200 milioni per investimenti green di enti pubblici e locali

“Uno stimolo importante per permettere agli enti locali di accelerare la transizione ecologica, così come previsto anche dal PNRR, con investimenti vantaggiosi che avranno un impatto significativo sul territorio e sulle comunità”.
Accordo da 200 milioni di euro siglato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a favore di investimenti green di enti pubblici e locali. Si favoriranno tutti gli investimenti di Enti Locali e Pubblici a livello nazionale per accelerare la transizione ecologica con progetti che mirano a promuovere la mobilità sostenibile, migliorare l’efficienza energetica negli edifici e proteggere l’ambiente contro futuri shock climatici.
E’ la prima operazione fra le due Istituzioni interamente dedicata agli investimenti green del settore pubblico. L’intesa porterà alla mobilitazione di 100 milioni di euro ciascuno nel 2023, a vantaggio delle amministrazioni pubbliche, in particolare di quelle locali, che potranno usufruire di tassi più accessibili. Si garantirà così  un sensibile risparmio economico per gli Enti che intendono investire in infrastrutture sostenibili. “L’operazione consentirà – spiega CDP – di raggiungere un numero significativo di pubbliche amministrazioni in tutta Italia, incluse quelle che tradizionalmente non si avvalgono dell’accesso diretto ai finanziamenti della Banca dell’UE, con un duplice beneficio: stimolare l’economia locale e il raggiungimento degli obiettivi del PNNR legati al Green Deal europeo”.
La linea di credito è rivolta, tra gli altri, a progetti green nell’ambito dell’edilizia scolastica e pubblica, della mobilità ciclistica, delle energie rinnovabili, del rimboschimento, smaltimento rifiuti e automezzi pubblici. Inoltre, grazie ad un ulteriore accordo fra le due Istituzioni, CDP si avvarrà dei servizi di advisory della BEI per aumentare la propria quota di finanziamenti a favore della sostenibilità ambientale, così come previsto anche dallo stesso Piano Strategico 2022-24. I servizi di consulenza della Banca dell’UE, sviluppati nell’ambito del ‘Green Gateway’, il programma lanciato dalla BEI e la Commissione Europea, contribuiranno a migliorare la valutazione dell’ammissibilità ed il monitoraggio dell’impatto dei progetti green e, al contempo, a rafforzare le conoscenze degli intermediari finanziari BEI nell’area della Tassonomia verde dell’UE.

Indagine Anac sul conflitto di interesse negli affidamenti diretti

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha condotto un’indagine sulla gestione del conflitto di interessi negli affidamenti diretti da parte di comuni e enti locali, avvalendosi delle informazioni della Banca Dati Anac. Diverse le criticità riscontrate. In alcuni casi, la dichiarazione è stata completamente omessa oppure è stata rilasciata “postuma”, solamente al fine di riscontrare la richiesta istruttoria dell’Autorità. In altri casi, è emerso che le dichiarazioni sono state rilasciate da soggetti diversi da quelli obbligati (esempio dal segretario comunale per conto del RUP oppure, addirittura, solo dall’affidatario, in luogo del personale della stazione appaltante).

Nella maggior parte dei casi, le dichiarazioni trasmesse all’Autorità sono firmate in analogico, anziché con firma digitale, e/o risultano non protocollate. In nessun caso è stata dichiarata una situazione di potenziale conflitto di interesse, ancorché la dichiarazione fosse presente, seppure con modalità non adeguate.
Le criticità riscontrate evidenziano per l’Autorità una sostanziale inadeguatezza nella gestione del conflitto di interesse da parte degli enti locali. La gestione del conflitto di interesse, oltre ad essere disciplinato espressamente dall’art. 42 d.lgs. 50/2016, costituisce una ordinaria misura di prevenzione della corruzione, prevista dal DPR 62/2013, oltre che dai piani di prevenzione della corruzione e dai piani integrati di attività e organizzazione delle singole amministrazioni.

In conclusione, devono richiamarsi tutte le stazioni appaltanti al puntuale rispetto della normativa in tema di conflitto di interessi, intesa anche quale misura di prevenzione del rischio corruttivo, in particolare riferimento agli affidamenti diretti, caratterizzati dalla sostanziale assenza di confronto competitivo. In questo contesto, si ricorda in particolare alle stazioni appaltanti la necessità di raccogliere per ogni affidamento le dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interesse del responsabile unico del procedimento. Queste dichiarazioni dovranno essere protocollate all’atto dell’accettazione dell’incarico e conservate dalla stazione appaltante, che dovrà provvedere a controllarne a campione la veridicità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Eventi calamitosi: rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile

È stato pubblicato in G.U. n. 8 del 11-01-2023 il decreto legge n. 11 gennaio 2023, n. 3 recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”. Il provvedimento prevede misure urgenti per garantire la continuità, la tempestività, la semplificazione e l’efficacia dell’attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016.

A tale riguardo, è previsto che le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ove di maggiore favore, si applichino anche alle procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Limitatamente agli interventi per le aree del terremoto del 2016 nell’ambito del PNC al PNRR, si prevede che, in caso di nomina di un commissario ad acta, la relativa scelta deve ricadere sul Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Si dispone, inoltre, che il fondo regionale di protezione civile, previsto dall’art. 45 del D.lgs. n. 1 del 2018 sia rifinanziato per l’anno 2023 per l’importo di 10 milioni di euro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo Opere Indifferibili 2023. Procedura semplificata

Con comunicato del 12 gennaio 2023, il Ministero dell’interno informa che l’articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, ha previsto, per l’anno 2023, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto.

Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Pertanto, vi rientrano gli enti locali attuatori degli interventi relativi alle seguenti misure del PNRR di competenza del Ministero dell’interno:

M2C4 I2.2 (Medie opere): contributo ex articolo 1 comma 139 ss. L. 145/2018 (decreti di assegnazione del 23/02/2021 e 08/11/2021);
M5C2 I2.1 (Rigenerazione urbana): contributo ex articolo 1 comma 42 ss. Legge n.160/2019 (decreto di assegnazione del 30/12/2021);
M5C2 I2.2 (Piani urbani integrati): contributo ex articolo 21 decreto-legge n. 152/2021 (decreto di assegnazione del 22/04/2022 e successive modifiche).
A tal proposito, con gli elenchi allegati al presente comunicato sono stati individuati gli enti potenzialmente beneficiari del contributo in esame che devono confermare l’interesse alla preassegnazione accedendo all’apposita piattaforma Regis. Nello specifico:

Allegato 1 relativo all’articolo 1 comma 139;
Allegato 2 relativo all’articolo 1 comma 42;
Allegato 3 relativo all’articolo 21.
La mancata conferma di interesse all’ulteriore importo assegnato entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nel sito istituzionale comporta la rinuncia automatica alla preassegnazione. In quest’ultimo caso, l’ente locale avrà comunque la possibilità di accedere alla procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti.

Si provvederà a formalizzare le relative preassegnazioni definitive con decreto del Ragioniere generale dello Stato relativo per i soli enti, che entro la data prevista, avranno provveduto a confermare l’interesse al contributo attraverso le modalità sopra indicate. Il predetto decreto costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio.

Procedura ordinaria 2023

Si fa presente che all’esito della procedura semestrale semplificata e sulla base delle risorse che si rendono disponibili, possono accedere al Fondo gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

  • gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
  • gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55;
  • gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:
    1. dal Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all’articolo 1, comma 423, della citata legge n.234 del 2021;
    2. dall’Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25;
    3. dal commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell’accordo di programma per la realizzazione degli 4. interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.169 del 24 novembre 2020;
    4. gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
    5. limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

 

La redazione PERK SOLUTION