Anac, in consultazione fino al 22 maggio 2023 il Bando Tipo sul nuovo Codice dei Contratti

Fino al 22 maggio 2023 è in consultazione sul sito dell’Autorità lo schema di bando tipo per le procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il documento è stato predisposto dall’Anac allo scopo di agevolare le stazioni appaltanti nella fase di prima applicazione del nuovo Codice che si è ritenuto potesse ingenerare difficoltà interpretative e applicative diffuse, con il rischio del rallentamento delle procedure d’appalto e dell’adozione di comportamenti difformi da parte delle stazioni appaltanti.

Alla stesura dello schema di bando ha preso parte un apposito gruppo di lavoro, istituito presso Anac, cui hanno partecipato Consip, Invitalia, rappresentanti dei soggetti aggregatori, Itaca e Fondazione IFEL. Per garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione, il documento viene posto in consultazione fino al 22 maggio 2023 alle ore 23.59.

 

La redazione PERK SOLUTION

Servizi di supporto al RUP, incarichi esterni solo in assenza di competenze nella Pa

Con il Parere funzione consultiva n..11/2023, Anac ha chiarito le modalità con cui è possibile ricorrere da parte delle stazioni appaltanti a un supporto giuridico-legale per il Rup (Responsabile Unico del Procedimento), esterno all’amministrazione. La stazione appaltante è tenuta ad individuare all’interno dell’amministrazione un Rup dotato di adeguata professionalità rispetto all’incarico da svolgere e, nel caso cui individui un RUP carente dei requisiti richiesti, la stessa può affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice.

Tale incarico va distinto dagli incarichi di architettura e di ingegneria, soggetti a disciplina speciale. E’ infatti qualificabile come appalto di servizi, richiede lo svolgimento di prestazioni ontologicamente differenti rispetto all’incarico di progettazione, e va affidato separatamente dagli altri incarichi. Per quanto riguarda le tariffe previste per tali incarichi esterni, per Anac sono applicabili le tariffe per professioni legali, dato che si tratta di un supporto giuridico al Rup, che non dispone di tali competenze, per l’intera procedura di gara o parte di essa.

L’incarico esterno di supporto al Rup “costituisce un’obbligazione nei confronti del committente con oggetto il compimento del servizio, l’organizzazione dei mezzi necessari di tipo imprenditoriale per eseguirlo, e l’assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione”. Va pertanto intesa come un’attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali, ma che si organizzi anche, con assunzione del rischio, per soddisfare le esigenze dell’ente.

 

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ANCE, Codice dei contratti: norma per norma tutte le principali novità per i lavori pubblici

Come noto, in attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”. Il provvedimento costituisce il nuovo Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023. Le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquisteranno invece efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato un documento di analisi delle principali novità e/o criticità contenute nel nuovo codice dei contratti, di interesse per il settore dei lavori pubblici, corredata da una tabella di sintesi, con riserva di effettuare successivi ulteriori approfondimenti di carattere tematico.

Le disposizioni sono analizzate in ordine di numerazione.

Analisi_nuovo_Codice_dei_Contratti
Tabella sintesi

 

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Nota Anci sul nuovo Codice appalti con le principali novità per i Comuni

L’ANCI ha pubblicato una prima nota sul nuovo Codice degli appalti approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023 con le principali novità di interesse per i Comuni. L’entrata in vigore del nuovo Codice è disposta al 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. È inoltre previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che prevede l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021).

 

La redazione PERK SOLUTION

 

I requisiti necessari per la scelta del Rup. Le indicazioni Anac alle stazioni appaltanti

Con il parere a firma del Presidente n. 8/2023, l’ANAC ha chiarito quali sono i requisiti professionali obbligatori per la scelta del RUP.

L’Autorità chiarisce che il Rup debba essere dotato di capacità professionali adeguate all’incarico da svolgere e debba essere in possesso  “di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese”.

Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, il RUP deve essere “in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture”.

Per gli appalti che richiedono necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (esempio dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza, il possesso della laurea magistrale o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche o l’abilitazione all’esercizio della professione.

Pertanto, il RUP deve possedere titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare, con l’anzianità di servizio e l’esperienza di almeno cinque o dieci anni, utili ai fini della nomina, maturate “nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture”. L’adeguata esperienza professionale ai fini della nomina del RUP, pertanto, non deve necessariamente riferirsi a quella maturata in via esclusiva in un unico ufficio dell’amministrazione aggiudicatrice.

 

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Codice Appalti approvato in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato con modifiche, in esame definitivo, il decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, rivisto e integrato alla luce delle osservazioni delle commissioni parlamentari.

Con la liberalizzazione degli appalti sottosoglia e cioè fino a 5,3 milioni di euro le stazioni appaltanti potranno decidere di attivare procedure negoziate o affidamenti diretti, rispettando il principio della rotazione. Per gli appalti fino a 500 mila euro, allo stesso modo, le piccole stazioni appaltanti potranno procedere direttamente senza passare per le stazioni appaltanti qualificate. Taglio dei tempi notevole soprattutto per quei piccoli comuni che debbano procedere a lavori di lieve entità che hanno tanta importanza per la vivibilità dei luoghi e il benessere delle proprie comunità.

Rivive l’appalto integrato: il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Inoltre, per garantire la conclusione dei lavori, si potrà procedere anche al subappalto cosiddetto a cascata, senza limiti.
Nessuna paura per la “firma”: niente colpa grave per i funzionari e i dirigenti degli enti pubblici se avranno agito sulla base della giurisprudenza o dei pareri dell’autorità.

Tutele simili per la delicata questione dell’illecito professionale. Nella riformulazione del codice si è proceduto ad una razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, anche attraverso una maggiore tipizzazione delle fattispecie. In particolare, per alcuni tipi di reato, l’illecito professionale può essere fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o in presenza di misure cautelari.

Una importante innovazione riguarda poi l’introduzione della figura del dissenso costruttivo per superare gli stop degli appalti quando è coinvolta una pluralità di soggetti. In sede di conferenza di servizi l’ente che esprime il proprio no, non solo dovrà motivare, ma soprattutto fornire una soluzione alternativa. Anche la valutazione dell’interesse archeologico, il cui iter, spesso lungo e articolato, rischia di frenare gli appalti, dovrà essere svolta contestualmente alle procedure di approvazione del progetto, in modo da non incidere sul cronoprogramma dell’opera.

Infine, ma non ultima, la salvaguardia del “made in Italy”: tra i criteri di valutazione dell’offerta è previsto come premiale il valore percentuale dei prodotti originari italiani o dei paesi UE, rispetto al totale. Una tutela per le forniture italiane ed europee dalla concorrenza sleale di Paesi terzi. Le stazioni appaltanti possono indicare anche i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere ai più elevati standard di qualità. Tra i criteri premiali la valorizzazione delle imprese, che abbiano sede nel territorio interessato dall’opera (fonte MIT).

L’Entrata in vigore del decreto è prevista per il 1° di aprile 2023, mentre le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023.

 

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Criteri ambientali minimi per parchi giochi e arredo urbano

Pubblicato nella G.U. n. 69 del 2023 il D.M. 7 febbraio 2023 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”.

I CAM mirano principalmente a promuovere l’uso efficiente della materia e l’allungamento della vita utile di tali
categorie di prodotti, ciò attraverso requisiti che consentono la scelta di prodotti:

  • realizzati con un minor impiego di materie prime, pertanto con materiali derivanti dalla raccolta dei rifiuti e/o con sottoprodotti, vale a dire con scarti produttivi riutilizzati all’interno dello stesso sito o con scarti produttivi di altre aziende nell’ambito delle pratiche di simbiosi industriale;
  • fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i limiti alla presenza di sostanze pericolose;
  • progettati per durare più a lungo e per essere facilmente disassemblati e recuperati al termine della loro vita utile.

I CAM, inoltre, nei limiti di quanto consentito dal codice dei contratti pubblici, mirano altresì a favorire i produttori che hanno investito per dimostrare in maniera affidabile le caratteristiche di preferibilità ambientale del proprio output nonché gli offerenti, produttori o distributori, che si impegnano a partecipare alla gara
con prodotti ricondizionati o preparati per il riutilizzo, laddove tali prodotti, anche dal punto di vista estetico-funzionale, siano equivalenti rispetto ai prodotti di prima immissione in commercio.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: in GU il decreto MEF su assegnazione definitiva risorse Fondo opere indifferibili anno 2022

Anci rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2023, il decreto del MEF del 2 marzo 2023 recante “Conferme e revoche. Fondo opere indifferibili 2022”.

Il provvedimento, in attuazione dell’art. 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 nonché dell’art. 6 del DPCM 28 luglio 2022, approva l’elenco degli interventi di cui alla procedura ordinaria ed a quella semplificata, avviati entro il 31 dicembre 2022 a valere su risorse PNRR e PNC, con conseguente assegnazione delle risorse. Inoltre, il decreto procede anche ad elencare le revoche disposte.

In particolare:

  • l’allegato 1, al decreto, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto RGS n. 160 del 18 novembre 2022, procedura ordinaria (PNRR, PNC)per i quali è stato riscontrato nelle istanze dei ministeri competenti, il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, per complessivi euro 4.607.294.286,93, per gli interventi ricompresi nel predetto allegato 1 al decreto RGS, ed euro 363.811.556,93 per interventi ricompresi nel succitato allegato 2 al decreto RGS;
  • l’allegato 2, al decreto, contiene l’elenco degli interventi, ricompresi negli allegati 1 e 2 del decreto RGS n. 160 del 18 novembre 2022, per i quali è stato riscontrato da parte delle amministrazioni statali istanti il requisito dell’avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022, con conseguente revoca dell’assegnazione e indicazione delle risorse finanziarie che si rendono libere per essere riassegnate ad altri interventi, per complessivi euro 1.172.291.218,28.
  • l’allegato 3, (attuativo del DPCM 28 luglio 2022) contiene l’elenco degli interventi, procedura semplificata (PNRR, PNC), per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento RGS n. 37 del 9 novembre 2022 a cui vengono assegnate, in via definitiva, le risorse del Fondo, per complessivi euro 823.902.680,43, per interventi PNRR degli enti locali nonché euro 181.342.124,25, per interventi degli enti locali PNC.
    Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto le amministrazioni statali finanziatrici provvedono ad annullare la preassegnazione agli interventi non ricompresi nel richiamato allegato 3 dandone comunicazione agli enti locali attuatori.

In relazione al monitoraggio, la RGS entro il 27 marzo pv aggiornerà il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l’indicazione delle risorse della richiamata validazione. Gli enti locali entro il 6 aprile pv devono aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sisma 2016: Per 228 scuole sbloccato il piano per la ricostruzione

Sbloccato il piano per la ricostruzione delle 228 scuole che hanno aderito agli Accordi quadro del Piano straordinario di ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal terremoto del 2016. Imprese e i professionisti che avevano risposto alla gara, gestita dalla centrale di committenza Invitalia, per la formazione degli elenchi ora potranno essere reclutati dai soggetti attuatori (Comuni e altri enti proprietari delle scuole) per le diverse fasi della ricostruzione: dalla progettazione al collaudo. Per le scuole si rende possibile ora la partenza delle progettazioni mentre, per quelle che erano già dotate di progetto, potranno partire gli affidamenti dei lavori.

La notizia è stata data oggi durante una riunione in videoconferenza a cui hanno preso parte il Commissario Straordinario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli e i 72 soggetti attuatori, tra cui molti sindaci in rappresentanza dei Comuni, oltre ai referenti di Invitalia.

“Le scuole e il grande servizio che garantiscono per le famiglie e le comunità locali svolgono una funzione fondamentale anche per contrastare il fenomeno dello spopolamento, che contraddistingue le aree interne e in particolare i territori dell’Appennino centrale. Per questo interventi di questo tipo hanno un valore ulteriore nell’area colpita dal sisma – ha detto il Commissario Castelli, salutando i partecipanti alla riunione. L’obiettivo di tutti noi è fare presto e bene e questo significa anche assistere al meglio i Comuni e gli enti proprietari delle scuole nel delicato passaggio dai progetti ai cantieri veri e propri. Grazie al supporto di Invitalia, anche in fase di attuazione, sarà possibile la migliore e più veloce realizzazione degli interventi. Oggi finalmente i soggetti attuatori saranno in grado di attivare i servizi di progettazione e di procedere verso la cantierizzazione”.

In totale il valore degli interventi è pari a 899 milioni di euro, di cui 643 milioni per i lavori. Gli interventi su edifici soggetti a tutela sono 47, mentre gli edifici non vincolati sono 181. Gli Accordi Quadro aggiudicati sono due, su 43 aree territoriali e articolati in 4 Sub lotti prestazionali: servizi tecnici, verifica, lavori e collaudo. Gli operatori economici che hanno partecipato alla gara sono stati 533 (227 per gli edifici vincolati e 306 per quelli non vincolati), per un totale di 165 offerte economiche.
Nel corso dell’incontro sono state illustrate le procedure e i prossimi interventi, che consentiranno di passare dagli Accordi quadro ai contratti specifici per ciascun edificio scolastico. I soggetti attuatori avranno a disposizione il supporto della Struttura commissariale in tutte le fasi della procedura.

Il Programma di ricostruzione delle scuole, che comprende anche i 228 interventi ora in partenza, è stato il frutto di un importante lavoro che ha coinvolto anche i ministeri competenti, il Dipartimento Casa Italia, l’Anac, le Regioni e i loro Uffici Speciali della Ricostruzione, il Gse e la Sose.

 

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Caro materiali, in GU il decreto del MIT di accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per lavori eseguiti nel 2023

È stato pubblicato in G.U. n. 55 del 06-03-2023 il decreto del MIT del 1 febbraio 2023 concernente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge 50/ 2022.

Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

  • agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del presente decreto-legge n. 50 del 2022;
  • ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Le domande di accesso al Fondo dovranno essere presentate per via telematica tramite la piattaforma gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’indirizzo web https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, all’interno di quattro finestre temporali individuate tra il 1° aprile 2023 e il 31 gennaio 2024.

Nella domanda devono essere precisati alcuni dati chiave relativi al progetto tra cui il «calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e visto dal responsabile unico del procedimento» e «l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure». Oltre, ovviamente «l’entità del contributo richiesto».

Il Ministero esamina le istanze presentate e decide cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:
– entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
– entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
– entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
– entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

 

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