Danno all’immagine della PA: incostituzionale l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei dipendenti assenteisti

La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 2020, n. 61 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 76 Cost., del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016,  in materia di licenziamento disciplinare sul danno all’immagine della P.A. arrecato da indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
La pronuncia della Consulta ha avuto origine dal fatto che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante «Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare», in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera s) della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in riferimento all’art 76 della Costituzione, nonché all’art. 3 Cost., anche in combinazione con gli artt. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 4 del Protocollo n. 7 di detta Convenzione fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98.
Il remittente ha ritenuto violato innanzitutto l’art. 76 della Cost. in quanto la norma introdotta dal legislatore delegato – art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 116/2016 – in attuazione dell’art. 17, comma 1, lett. s), della legge n. 124/2015, in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, non avrebbe potuto incidere sulla disciplina dell’azione di responsabilità amministrativa, né tanto meno avrebbe potuto porre regole finalizzate a far assumere ai criteri di computo del danno all’immagine una valenza sanzionatoria, non confondibile, sia funzionalmente che strutturalmente, con il procedimento disciplinare che il legislatore delegato aveva posto a base della delega.
La Corte dei conti ritiene violato altresì l’art. 3 Cost., anche in combinazione con gli art. 23 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU e all’art. 4 del Protocollo n. 7, in quanto norme interposte, per violazione dei principi di gradualità e proporzionalità sanzionatoria. La previsione normativa sarebbe manifestamente irragionevole in quanto obbligherebbe il giudice contabile a infliggere una condanna sanzionatoria senza tener conto dell’offensività in concreto della condotta posta in essere. Obietta, inoltre, che l’obbligatorietà del minimo sanzionatorio («sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia»), in ipotesi di fondatezza della contestazione relativa al danno all’immagine, impedirebbe al Collegio di dare rilevanza ad altre circostanze peculiari e caratterizzanti il caso concreto, imponendo al giudicante un verdetto condannatorio pur in presenza di condotte marginali e tenui che abbiano prodotto un pregiudizio minimo, violando sia il principio di proporzionalità che quello della gradualità sanzionatoria. La disposizione violerebbe pertanto i principi fondamentali e generali in materia sanzionatoria impedendo una valutazione appropriata della fattispecie concreta ponendosi in contrasto con la giurisprudenza sovranazionale convenzionale ed eurounitaria.

La decisione della Consulta

Sulla questione, la Corte costituzionale ha osservato che l’obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all’immagine subìti dall’amministrazione, non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015.
L’art. 17, comma 1, lettera s), di detta legge prevede unicamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare.
Tale particolare disposizione di delega, come risulta dagli atti preparatori, non era presente nel testo iniziale del disegno di legge (A.S. n. 1577), ma è stata introdotta con emendamento (n. 13.500) del relatore nel corso dell’esame in Senato. Nella discussione parlamentare la questione della responsabilità amministrativa non risulta essere mai stata oggetto di trattazione.
Quindi, la materia delegata è unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l’introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa.
In proposito, la Corte ha affermato più volte che, in quanto delega per il riordino, essa concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l’introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (ex multis, sentenze n. 94, n. 73 e n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 e n. 230 del 2010). Non può dunque ritenersi compresa la materia della responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all’immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
La disposizione in esame, già testualmente richiamata, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l’avvio, la prosecuzione e la conclusione dell’azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti.
Applicando ad essa il criterio di stretta inerenza alla delega precedentemente enunciato, risulta inequivocabile il suo contrasto con l’art. 76 Cost.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, erogazione buoni spesa esente da CIG

Con comunicato del 9 aprile 2020, il Presidente dell’ANAC, a seguito di diverse richieste pervenute, ha ritenuto opportuno segnalare che le erogazioni di cui all’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità.
Ciò è conforme con le indicazioni fornite dall’Autorità nella determina n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui “per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi”.
Nel caso invece in cui il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo 18/4/2016 n. 50, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità. Da un punto di vista operativo, quindi, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l’importo del servizio affidato, rimanendo così esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità.
Le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell’appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che va oltre il mero rimborso delle spese. In tali ipotesi, si applicheranno le indicazioni riportate al punto precedente. In ogni caso, anche nelle fattispecie escluse dall’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, risulta opportuno l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come, ad esempio, l’uso di un conto corrente dedicato. Per gli enti già attivi nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma FEAD si applicano le specifiche disposizioni ivi previste.
Delibera ANAC 313 del 9 aprile 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto liquidità

È stato pubblicato in G.U. n. 94 del 08-04-2020 il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. decreto liquidità, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il provvedimento, composto di 44 articoli, contiene disposizioni per la ripresa economica attraverso il sostegno finanziario di imprese e professionisti, sostegno all’esportazione, per un valore pari a 400 miliardi di euro. Tra le novità contabili e fiscali, segnaliamo:

La sospensione di versamenti tributari e contributivi
L’art. 18 dispone, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, la sospensione dei versamenti relativi a:

  • ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi INAIL.

in scadenza nel mese di aprile 2020 (relativi quindi al mese di marzo 2020) e nel mese di maggio 2020 (relativi quindi al mese di aprile 2020), qualora tali soggetti abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta ed una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la sospensione come sopra indicata è possibile solamente qualora la flessione dei ricavi sia stata pari ad almeno il 50%.
I versamenti sospesi dovranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Si sottolinea come per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).

La rimessione in termini per i versamenti di marzo 2020
L’art. 21 del DL dispone che si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, come noto prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, anche se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza pagamento di sanzioni e interessi.

La proroga della sospensione sulle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni
L’art. 19 del DL dispone la proroga al 31 maggio 2020 della disposizione di cui all’art. 62, comma 7, del DL n. 18/2020; pertanto per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

  • i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL n. 18/2020) e il 31.5.2020;
  • a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.7.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Gli acconti Irpef, Ires e Irap
L’art. 20 del DL prevede la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che l’importo versato con il metodo previsionale in relazione agli acconti per l’anno 2020 dell’Irpef, Ires e Irap non sia inferiore all’80% della somma che sarebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione al periodo di imposta 2020.

La consegna e la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
L’art. 22 del DL prevede il rinvio del termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti al 30 aprile il termine. Inoltre, non si applicano sanzioni nell’ipotesi di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.

La proroga di validità del DURF
L’art. 23 del DL prevede che i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al 30 giugno 2020. La disposizione è finalizzata ad evitare accessi da parte dei contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art. 26 del DL prevede che nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, aggiornamento scadenze dei termini di aggiudicazione degli interventi

Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – con avviso del 2 aprile u.s., in considerazione dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 e tenuto conto delle misure adottate dal Governo con il recente DPCM 9 marzo 2020, per supportare gli enti locali e dare un quadro chiaro e trasparente dei termini di scadenza delle procedure di edilizia scolastica, ha pubblicato il prospetto aggiornato delle scadenze previste per le diverse linee di finanziamento, attualmente gestite dal Ministero dell’istruzione:

Linea di finanziamento Termine proposta di aggiudicazione Decreti di definizione dei termini
Fondo comma 140 – Comuni DM n. 1007 del 2017 31 ottobre 2020 DM n. 174 del 2020
Fondo comma 140 – Province e Città metropolitane DM n. 607 del 2017 31 ottobre 2020 DM n. 191 del 2020 – in corso di registrazione
Piano Palestre DM n. 94 del 2019 31 ottobre 2020 DM n. 22 del 2020
Piano antincendio DM n. 101 del 2019 30 giugno 2020 DM n. 131 del 2020
Mutui Bei 2015 – economie DM. 2 del 2019 30 giugno 2020 DM n. 23 del 2020
Mutui BEI 2018 3o settembre 2020: per progetti esecutivi

31 dicembre 2020: per studi di fattibilità e progetti definitivi

28 febbraio 2021: per nuove costruzioni

DM n. 188 del 2020 – in corso di registrazione
Fondo progettazione 31 dicembre 2020 DDG n. 580 del 2019
Indagini diagnostiche 2019 7 gennaio 2021 DDG n. 2 del 2020
DM protezione civile n. 392 del 2019 10 agosto 2020 G.U. n. 187 del 10 agosto 2019
DM protezione civile n. 847 del 2019 – Regioni Emilia, Abruzzo, Molise e Toscana 18 dicembre 2020 G.U. n. 296 del 18 dicembre 2019

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PCC, comunicazione stock debito commerciale 2018 entro il 31 maggio 2020

Il 31 maggio 2020 sarà il termine ultimo entro il quale le P.A. dovranno comunicare l’ammontare complessivo dello stock di debito relativo all’anno 2018. Successivamente a tale data il sistema non rielaborerà più i dati per il calcolo dello stock 2018, fermo restando che tutte le informazioni presenti nel sistema, dopo tale data, saranno utilizzate per il calcolo dello stock 2019 il cui ammontare complessivo potrà essere ancora comunicato nel sistema PCC.

È quanto prevede la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicata il 2 aprile 2020 sul sito “Piattaforma dei crediti commerciali”, con la quale sono evidenziate  le nuove funzionalità della piattaforma. Nello specifico, la nota chiarisce che si è provveduto a riorganizzare le maschere di ricerca con l’introduzione dell’anno di emissione. La valorizzazione del campo “anno di ricezione” è stata resa obbligatoria a seconda dei filtri utilizzati nella ricerca.
In ogni maschera di ricerca è stata pubblicata una breve guida nella quale è definita l’obbligatorietà dei campi. Inoltre, alla voce di menu “Fatture > Ricerca fatture” è stato introdotto un nuovo parametro che consente la ricerca e la conseguente visualizzazione dei documenti per data mandato. Per gli enti in regime Siope+ la data del mandato corrisponde al contenuto del tag < data_mandato > indicato nell’OPI. Tra le novità introdotte, è segnalata la nuova funzione di “Esclusione UO debiti L.145/2018″ alla voce di menu “Ricognizione debiti“,  che consente l’esclusione di una o più Unità Organizzative le cui fatture NON DEVONO concorrere al calcolo dei tempi di pagamento e ritardo e a determinare lo stock del debito (ad esempio le fatture di competenza della UO dedicata all’Organo Straordinario di Liquidazione).
Per tutte le novità previste si rimanda alla consultazione della “Raccolta guide utente PA” disponibile nella sezione guide nella Homepage del Sistema PCC.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Richiesta contributo per il personale in distacco per motivi sindacali entro il 29 maggio 2020

Con circolare F.L. 10/2020 il Ministero dell’Interno fornisce le istruzioni operative per la richiesta, da parte di comuni, province, Città metropolitane, liberi Consorzi comunali, comunità montane ed A.S.P. – ex I.P.A.B., del contributo erariale anno 2020 per il finanziamento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali. Con decreto del Ministero dell’Interno del 6 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 64 dell’11 marzo 2020, è stata approvata la modulistica informatizzata da utilizzare per la certificazione della spesa, nonché disciplinato il procedimento per la relativa presentazione, da attuarsi esclusivamente in via telematica. Non devono trasmettere la certificazione gli enti che nel’’anno 2019 non abbiano avuto personale destinatario di provvedimenti di distacco sindacale.

L’invio da parte degli Enti interessati della certificazione in argomento avverrà in modalità esclusivamente telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali, accessibile dal sito internet della Direzione centrale della Finanza Locale, esattamente alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify nella sezione ”Area certificati”. La richiesta del contributo da parte degli Enti interessati dovrà essere compilata e ritrasmessa esclusivamente dal 15 aprile 2020 fino alle ore 14:00 del 29 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Presidente Conte ha firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure per il contenimento del contagio da Covid-19

È stato firmato dal Presidente del Consiglio Conte il DPCM 1° aprile 2019 che reca ulteriori misure restrittive per il contenimento da contagio COVID-19.

“Il nostro Paese sta attraversando la fase acuta dell’emergenza – ha detto il Presidente Conte – Oggi abbiamo superato 13155 decessi. Questa è una ferita che ci addolora particolarmente, una ferita che mai potremo sanare. Ecco, non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto. Non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiare i sacrifici a cui si è sottoposti.” ha dichiarato il Presidente.

“Siamo sempre in stretto contatto con gli esperti del Comitato tecnico-scientifico, – ha proseguito Conte – i quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive sin qui adottate. Ma, ripeto, non siamo ancora nella condizione di potere iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Viminale: i chiarimenti sull’accertamento e sull’irrogazione delle sanzioni amministrative

Il Ministero dell’Interno, con una circolare inviata ai prefetti, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al profilo, di carattere generale, riguardante l’esecuzione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria e un secondo profilo riguardante l’accertamento e l’irrogazione di eventuali sanzioni amministrative.
La circolare richiama il comma 9 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, che rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l’esecuzione delle misure emergenziali avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate, prevedendo l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza in favore del personale militare impiegato.
È segnalata l’esigenza di prevedere, nelle pianificazioni di impiego del personale da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, l’imprescindibile coinvolgimento delle polizie locali per garantire la sicurezza delle comunità e il rispetto delle misure emergenziali adottate per il contenimento del Covid-19.
Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni sanzionate, la circolare precisa che può essere effettuato da tutto il personale titolare della qualifica di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque quello delle polizie locali.
Per il personale di queste ultime, presso il ministero dell’Interno è stato istituito un fondo per contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di coloro che sono impegnati direttamente nel contenimento del fenomeno epidemiologico.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Online le FAQ su lavoro agile, esenzione dal servizio e congedi

È disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica il servizio online per le pubbliche amministrazioni con le risposte alle domande più frequenti in materia di smart working, esenzione dal servizio e congedi. La predisposizione delle FAQ infatti mira a supportare le PA nell’applicazione delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

SPID: emanate le Linee guida per firmare i documenti online

Con comunicato del 26 marzo 2020, AgID informa che sono state emanato le Linee Guida che consentono di firmare documenti online con SPID, in conformità all’art. 20 del CAD, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Obiettivo delle Linee Guida (LG) è quello di favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti, laddove sarà possibile firmare atti e contratti attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo, così, il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell’art. 2702 del codice civile. Le nuove regole disciplinano le modalità con cui i fornitori di servizi online possono permettere agli utenti di sottoscrivere atti e contratti tramite la loro identità digitale. Il sistema può essere utilizzato sia dai fornitori di servizi privati sia dalle Pubbliche Amministrazioni e consente di sostituire la firma autografa nella quasi totalità dei casi.

Anche i cittadini avranno così a disposizione anche un altro strumento digitale per sottoscrivere documenti con validità giuridica, oltre alla già esistente firma elettronica qualificata.

Autore: La redazione PERK SOLUTION