Viminale: i chiarimenti sull’accertamento e sull’irrogazione delle sanzioni amministrative

Il Ministero dell’Interno, con una circolare inviata ai prefetti, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al profilo, di carattere generale, riguardante l’esecuzione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria e un secondo profilo riguardante l’accertamento e l’irrogazione di eventuali sanzioni amministrative.
La circolare richiama il comma 9 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, che rinnova l’attribuzione ai Prefetti della funzione di assicurare l’esecuzione delle misure emergenziali avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze armate, prevedendo l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza in favore del personale militare impiegato.
È segnalata l’esigenza di prevedere, nelle pianificazioni di impiego del personale da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, l’imprescindibile coinvolgimento delle polizie locali per garantire la sicurezza delle comunità e il rispetto delle misure emergenziali adottate per il contenimento del Covid-19.
Per quanto riguarda l’accertamento delle violazioni sanzionate, la circolare precisa che può essere effettuato da tutto il personale titolare della qualifica di pubblica sicurezza, ivi compreso dunque quello delle polizie locali.
Per il personale di queste ultime, presso il ministero dell’Interno è stato istituito un fondo per contribuire all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di coloro che sono impegnati direttamente nel contenimento del fenomeno epidemiologico.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Online le FAQ su lavoro agile, esenzione dal servizio e congedi

È disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica il servizio online per le pubbliche amministrazioni con le risposte alle domande più frequenti in materia di smart working, esenzione dal servizio e congedi. La predisposizione delle FAQ infatti mira a supportare le PA nell’applicazione delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

SPID: emanate le Linee guida per firmare i documenti online

Con comunicato del 26 marzo 2020, AgID informa che sono state emanato le Linee Guida che consentono di firmare documenti online con SPID, in conformità all’art. 20 del CAD, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Obiettivo delle Linee Guida (LG) è quello di favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti, laddove sarà possibile firmare atti e contratti attraverso SPID con lo stesso valore giuridico della firma autografa, soddisfacendo, così, il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell’art. 2702 del codice civile. Le nuove regole disciplinano le modalità con cui i fornitori di servizi online possono permettere agli utenti di sottoscrivere atti e contratti tramite la loro identità digitale. Il sistema può essere utilizzato sia dai fornitori di servizi privati sia dalle Pubbliche Amministrazioni e consente di sostituire la firma autografa nella quasi totalità dei casi.

Anche i cittadini avranno così a disposizione anche un altro strumento digitale per sottoscrivere documenti con validità giuridica, oltre alla già esistente firma elettronica qualificata.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PA, monitoraggio Legge 68/1999. Proroga del termine di invio della Comunicazione ex art. 39-quater

Il Ministero del Lavoro, con nota di oggi, 27 marzo 2020, comunica che il termine per la trasmissione della Comunicazione ex art. 39-quater, co. 2 del D. Lgs. 165/2001 è prorogato al 30 giugno 2020.
Si tratta della comunicazione che le Pubbliche Amministrazioni devono inviare nel caso che abbiano indicato nel Prospetto Informativo la presenza di una scopertura della quota di riserva, relativa al collocamento obbligatorio.
Per la compilazione e l’invio online, deve essere utilizzato un modello informatizzato messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le Amministrazioni interessate devono munirsi delle credenziali di Cliclavoro, oppure, di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
La nuova procedura telematica permette di indicare i tempi e le modalità di copertura delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e/o 18 della legge 68/99. Si assolvono, così, gli obblighi di invio al servizio per l’inserimento lavorativo territorialmente competente e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nuova procedura di estrazione dei revisori durante il periodo dell’emergenza da COVID – 19

Con comunicato del 25 marzo 2020, il Ministero dell’Interno delinea la nuova procedura di estrazione dei revisori dall’elenco per uniformare le attività delle Prefetture in modo da garantire, fino a cessata emergenza, criteri di trasparenza, pubblicità e tracciabilità anche nelle operazioni svolte attraverso il lavoro agile.

Pertanto, ciascuna Prefettura, ricevuta la richiesta dell’ente locale per l’effettuazione dell’estrazione dei revisori, dovrà:

  • dare notizia sul proprio sito internet del giorno e orario previsto per l’estrazione precisando che le operazioni di sorteggio non potranno avvenire in seduta pubblica ma che saranno effettuate da remoto garantendo apposito collegamento video tra operatore, Prefetto o suo delegato e ente locale e inserimento in tempo reale dell’esito del sorteggio nel sito della Direzione Centrale della Finanza locale;
  • inviare stessa comunicazione all’Ente locale il quale potrà richiedere di essere collegato in video fornendo, almeno il giorno prima, apposito contatto;
  • evidenziare che viene garantita la pubblicità e la trasparenza dell’attività amministrativa attraverso il contestuale aggiornamento dell’apposita sezione del sito internet della Finanza Locale dedicato ai Revisori degli Enti locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale: le indicazioni operative del MEF

Il comma 11 dell’art. 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge n. 28 giugno 2019, n. 58, prevede che i Comuni beneficiari del contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, debbono monitorare la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con la circolare 12 agosto 2019, n. 26 sono state definite le modalità di monitoraggio degli interventi attraverso l’accreditamento sul Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) dei soggetti incaricati della rilevazione dei dati utili al corretto monitoraggio degli interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione.
Con la nota del 25 marzo 2020 la RGS fornisce le indicazioni operative per la corretta alimentazione del Sistema Simonweb, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, mettendo a disposizione degli enti una specifica “guida alla compilazione”. La guida fornisce le opportune indicazioni in merito alle modalità d’inserimento dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi di cui al decreto legge, evidenziando, tra l’altro, le informazioni rispetto alle quali il Ministero dello Sviluppo Economico verificherà la correttezza e la congruenza dei dati trasmessi al Sistema nazionale di Monitoraggio ai fini della liquidazione del saldo del contributo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Quota 5 per mille, slitta al 30 giugno l’attività di controllo delle Prefetture

Con Circolare FL n. 9/2020, la Direzione Finanza Locale del Ministero dell’Interno informa che, in considerazione dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19, il termine previsto del 31 marzo 2020 per l’espletamento dei controlli ispettivi, da parte delle Prefetture, inerenti ai contributi erogati ai Comuni nell’anno 2018 per il cinque per mille dell’Irpef e per la successiva trasmissione della relazione alla Direzione Centrale della Finanza Locale, è prorogato al 30 giugno 2020.
Si ricorda che con Circolare n. 17/2018 del 15 ottobre 2018, la Direzione Centrale, in virtù delle facoltà concesse dal D.P.C.M. del 7 aprile 2010, modificato e integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016, ha impartito alle Prefetture le istruzioni per effettuare i controlli ispettivi in merito all’utilizzazione e alla rendicontazione dei contributi per il cinque per mille dell’Irpef da parte dei Comuni destinatari delle relative assegnazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il D.L. 19/2020, sesto decreto emergenziale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 79 del 25-3-2020, il Decreto legge n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento, nel riordinare l’intera disciplina emergenziale, intende regolamentare i rapporti tra Governo e Parlamento, i rapporti tra Governo e le Regioni, mentre, a livello sanzionatorio, introduce una «multa, come quelle previste per la violazione delle regole del codice della strada», che risulta più onerosa a livello economico.

Ai sensi dell’art. 3 del decreto le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del consiglio, misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.  I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

L’art. 4, relativo a sanzioni e controlli, depenalizza a livello amministrativo e non più penale la violazione delle restrizioni concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attività,  individuate dall’art. 1; è prevista, infatti, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  mentre non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Resta, invece, penalmente sanzionata la violazione commessa dal soggetto in quarantena, sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave – il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.

 

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DURC, proroga del termine di validità

Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, il Direttore Generale dell’INPS fornisce le istruzioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva.
Il messaggio del 25 marzo 2020 si aggancia alle disposizioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020 e chiarisce che la proroga dei termini si applica anche alle rate previste nei piani di ammortamento.
Per quel che riguarda il Durc online, l’INPS – d’intesa con l’INAIL – specifica che i documenti con scadenza di validità nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 sono prorogati fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.
Nel caso in cui il Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di Richiesta regolarità.
Quindi, nel caso il “Durc On Line” sia ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta), lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti.
Viceversa, scaduti i 120 giorni, i Documenti conservano la validità fino al 15 giugno, ma non sono più disponibili.
Si possono verificare due casi: a) il sistema restituirà un esito di regolarità automatico, notificato ai richiedenti ed a quelli “accodati” (v. sopra), oppure b) presenterà irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi che, non richiedendo istruttoria, saranno definite con attestazione di regolarità, parimenti notificato.
La nota precisa che i Documenti con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tali Documenti, in formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva ed il Documento Durc On Line emesso. Pertanto, la data di scadenza della validità non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
Nel caso in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità, saranno sospese le richieste di regolarizzazione nel caso di presenza di un Durc online avente scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. In tal caso, l’INPS specifica che l’istruttoria dovrà essere ritenuta chiusa. L’operatore dovrà notificare con PEC il Documento “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, senza l’invio dell’invito a regolarizzare. La notifica ai richiedenti il medesimo Documento attraverso il portale INAIL avverrà a cura di tale Istituto.
Qualora non fosse invece presente un Durc online con scadenza nel periodo sopra indicato, l’INPS specifica che al fine di evitare disparità di trattamento ed in considerazione della situazione emergenziale, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.
Per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).
Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emergenza COVID-19, in G.U. il nuovo DPCM del 22 marzo

È stato pubblicato in G.U. n. 76 del 22-03-2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION