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Cassazione, nulle le assunzioni delle società pubbliche in mancanza di procedure concorsuali

In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, conv. in L. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 1; tale nullità è ora espressamente prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2016, art. 19, comma 4, del quale deve tuttavia essere esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3621; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3662).
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza 27-01-2022, n. 2538. La Corte ha ritenuto l’applicabilità alle società pubbliche dei criteri e modalità di reclutamento:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
La nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge determina la nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità commesse nella procedura concorsuale abbiano avuto consapevolezza. Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile a tutela di interessi pubblici, alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società, alle quali si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 (Cass. 15506/2019, 11951/2019). Pertanto, l’estraneità dei lavoratori agli illeciti ed alle irregolarità che connotarono la procedura culminata nell’assunzione, ove pure accertata e provata non avrebbe potuto fondare alcuna domanda volta alla continuazione del rapporto di lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti previsti dal bando per la costituzione del rapporto di lavoro (Cass. 3644/2019)” (Cass. 29 luglio 2019, n. 20416, p.ti da 23 a 25 in motivazione).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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