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Cartelle di pagamento: notifica tramite operatore di posta privato

Gli atti dell’accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato. È quanto evidenziato dalla CTR per la Toscana, sentenza del 12/11/2021, n. 1309/6, richiamando la nota del 6/12/2018, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che gli atti dell’accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato, sin dal 2011. Ciò in quanto dubbi circa la legittimità della notifica a mezzo operatore privato, che potevano sussistere sino alla data di entrata in vigore del d.lgs. 58/2011, il quale ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano, non trovano fondamento per le operazioni postali compiute da privati successivamente a tale entrata in vigore.

Sul tema le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n. 299/2020 nella quale è stabilito che “in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguito dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 14 del 2017”. La motivazione chiarisce in modo inequivoco che eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati diversi da Poste Italiane, nell’intervallo temporale compreso tra l’emanazione della direttiva e l’entrata in vigore della legge 14/2017, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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