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Capacità assunzionali, escluse dal limite le spese finanziate con finanziamenti di terzi

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 91/2020, in riscontro al parere richiesto dal Comune di Genova, ritiene che possano essere esclusi, ai fini della corretta determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato, disciplinate dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificate dal DM 17 marzo 2020, le spese impegnate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere sui finanziamenti, finalizzati e temporalmente limitati, attribuiti dallo Stato ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 109 del 2018, convertito dalla legge n. 162 del 2019. Il tenore letterale della disposizione in parola appare coerente con i recenti approdi della giurisprudenza contabile, in base ai quali risulta possibile, ai fini dell’osservanza dei limiti posti alla spesa complessiva per il personale, non conteggiare le spese coperte da specifico finanziamento finalizzato proveniente da altro ente pubblico (e, ove la norma sia costruita in termini di rapporto, la corrispondente entrata), purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate (anche sotto il profilo temporale).
Si tratta di approdi interpretativi che valorizzano, nel presupposto dell’assenza di oneri per l’ente territoriale, l’esigenza di garantire adeguata flessibilità operativa alle amministrazioni pubbliche, l’erogazione delle cui attività istituzionali, prescritte dalla legge (statale o regionale), possono mutare nel tempo, richiedendo un temporaneo necessario incremento di spesa, specificatamente finanziato da una corrispondente entrata finalizzata. In caso contrario, si limiterebbe la possibilità, per lo Stato o per le regioni, come a qualsiasi altro ente pubblico, di delegare, avvalersi o, comunque, di utilizzare l’articolazione organizzativa di altra amministrazione, nei casi in cui la legge lo preveda, imponendo un’antieconomica duplicazione di strutture (e relativo personale) e un irrigidimento nella taratura delle dotazioni organiche (in distonia con l’esigenza di temporaneità e flessibilità, nonché di coerenza alle missioni istituzionali pro tempore attribuite dalla legge, alla base dell’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2011, come novellato dall’art. 4 del d.lgs. n. 75 del 2017).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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