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Capacità assunzionali e Unione dei comuni

Con deliberazione n. 44/2022, la Corte dei conti, Sez. Lombardia – in risposta ad una richiesta di parere sulla modalità di calcolo degli “spazi assunzionali” secondo le disposizioni dell’articolo 33, comma 2, del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, da parte di un comune che abbia ceduto tutto il personale all’unione cui partecipa, e che intenda cedere una parte delle proprie capacità assunzionali alla medesima unione di comuni secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 5, del TUEL – ha precisato che nel caso di un comune che abbia trasferito tutto il personale all’unione di cui fa parte, e che a questa intende cedere i propri “spazi assunzionali”, il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, previsto dall’articolo 33, comma 2, debba essere rispettivamente riferito alla spesa per il personale sostenuta a qualsiasi titolo dal comune per svolgere le funzioni di competenza, sia direttamente, sia tramite l’unione o altre forme associative. II valore rilevante ai fini del calcolo degli “spazi assunzionali” del comune deve ricomprendere, quindi, la spesa per il personale utilizzato dall’unione per svolgere le funzioni trasferite e non soltanto quella per il personale retro-comandato dall’Unione al Comune per lo svolgimento di attività e funzioni non demandate all’Unione. Simmetricamente, per quanto riguarda le entrate, occorre riguardare alla regola secondo una prospettiva di consolidamento dei conti del comune e dell’unione in relazione alle funzioni che il singolo comune esercita, sia direttamente, sia tramite l’unione. Le nuove norme «se da un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di assunzione del personale a tempo indeterminato, dall’altro istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti» (deliberazione n. 12/2022/PAR del 26 gennaio 2022).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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