Skip to content

Canone unico patrimoniale: Riduzioni ed esezioni

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, con deliberazione n. 162/2024, in riscontro all’istanza di parere presentata dal Comune di Genova, ritiene che “i comuni, nell’esercizio dell’autonomia regolamentare attribuita dalla legge statale, e nei limiti da quest’ultima stabiliti (tesi, in particolare, a garantire invarianza di gettito ed equilibri di bilancio), possono prevedere, in sede di disciplina del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, riduzioni o esenzioni, per specifici titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo del suolo pubblico, fermi restando l’interesse pubblico e gli altri principi generali che devono conformare le scelte discrezionali”.

La Sezione ricorda che il comma 817 della legge n. 160 del 2019, in aderenza all’autonomia finanziaria e tributaria riconosciuta dalla Costituzione agli enti territoriali (art. 119, commi primo e secondo), dispone che il canone sia disciplinato dagli enti “in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”. La norma di legge statale, pertanto, nel delimitare l’esercizio dell’autonomia regolamentare degli enti locali in materia, prevede un vincolo finanziario complessivo, funzionale, da un lato, ad evitare che la nuova disciplina possa impattare negativamente sugli equilibri di bilancio, ma, dall’altro, a consentire agli enti adeguata autonomia nell’individuazione di tariffe, riduzioni ed esenzioni (come reso palese anche dai successivi commi 821, 832 e 834).

Il comma 821, completando (e facendo salvo) quanto disposto dal precedente comma 817 in punto di invarianza di gettito, rimette a un regolamento (di competenza del consiglio, da adottare ai sensi e nei termini di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) la disciplina specifica del canone patrimoniale, prevedendo, espressamente, fra gli altri (lett. f)), che il ridetto regolamento possa individuare “ulteriori esenzioni o riduzioni” rispetto a quelle disciplinate direttamente dalla legge (in particolare, nel comma 833).

L’esercizio, da parte di un ente locale, di tali facoltà discrezionali, trovando direttamente fonte nel dettato legislativo statale, non produce una disparità di trattamento fra titolari di autorizzazioni o concessioni all’utilizzo di suolo pubblico o fra le varie aree del territorio nazionale, purché (la disparità) sia mantenuta nell’ambito della cornice, in particolare di tipo finanziario, prevista dalla normativa primaria. La concreta regolamentazione da parte del singolo comune, oltre che aderente alle prescrizioni legislative citate, non può che essere ispirata dall’esigenza di perseguire l’interesse pubblico della comunità amministrata. Di conseguenza, pur non essendo necessaria una formale motivazione (trattandosi di atto regolamentare, cfr. art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990), vanno esplicitate, nella delibera approvativa, le ragioni che inducono il comune a riconoscere specifiche riduzioni o esenzioni per specifiche categorie di soggetti, operatori economici o di attività (quali, per esempio, i benefici a vantaggio della collettività o del medesimo comune, in termini di minore spesa per l’erogazione di servizi pubblici).

 

La redazione PERK SOLUTION

Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli