Il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 9/DF del 18 dicembre 2020, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di gestire disgiuntamente l’entrata del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a seconda dei due presupposti impositivi. Il Dipartimento è giunto alla conclusione che, sia dal quadro normativo di riferimento sia dalla giurisprudenza nonché dalla prassi amministrativa, non emergono elementi tali che precludano all’ente locale la possibilità di prevedere, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, una gestione disgiunta del canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti nell’entrata in oggetto.
Il canone sostituisce, a partire dal 2021, per effetto dell’art. 1, comma 816 della legge di bilancio 2020, entrate di diversa natura, vale a dire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
La legge consente comunque di individuare con certezza il gettito derivante dalle diverse fattispecie collegate ai due presupposti. In particolare, proprio la circostanza che il comma 820 della legge n. 160/2020 esclude che, in relazione alla stessa fattispecie possa essere richiesto un duplice canone, porta a propendere per la possibilità di un affidamento disgiunto delle due componenti del canone stesso, con la conseguenza che tutte le attività relative alla gestione dell’entrata in questione, ivi comprese quelle di accertamento e di riscossione, possono essere regolamentate dal Comune separatamente in relazione ai due differenti presupposti di cui alle richiamate lett. a) e b) del comma 819. Ovviamente, nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, nulla impedisce che possa assicurarsi il coordinamento per le attività di accertamento sul territorio, nonché l’interscambio delle banche dati e delle autorizzazioni e/o concessioni tra i diversi soggetti gestori. Se alla data del 31 dicembre 2020, il Comune gestisce direttamente la TOSAP mentre ha affidato la gestione dell’ICPDPA a un soggetto esterno, nulla esclude che il Comune possa mantenere detta distinzione. Naturalmente, qualsiasi soluzione gestionale adottata dall’ente locale deve essere conformata a esigenze di efficienza economica e di semplificazione dei procedimenti amministrativi e deve evitare l’aggravio degli adempimenti nei confronti del contribuente o dell’utente.