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Canone unico: niente deposito cauzionale per le istallazioni di reti di comunicazione

Il Consiglio di Stato, sentenza n. 04101/2022, ha ritenuto illegittima la pretesa di un Comune di subordinare il rilascio dell’autorizzazione per le installazioni di rete al preventivo deposito di una cauzione ed alla stipula di convenzione. L’art. 93, primo e secondo comma, d.lgs. 259/2003 stabilisce che “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge..” e che “Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di
cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

In definitiva, le occupazioni di suolo pubblico destinate alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica sono soggette solamente alla Tosap/Cosap, sostituiti, in forza dell’art. 1, commi 837 e 838, l. 160/2019, da un canone unico. La prescrizione è stata confermata dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33/2016, recante le “misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. La norma da ultimo citata, d’interpretazione autentica, conferma il regime normativo derogatorio previsto all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, ribadendo che le amministrazioni pubbliche non possono richiedere il pagamento agli operatori del settore di nessun onere economico altro e diverso dalla Tosap o dal Cosap (recte: canone unico). Pertanto il pagamento del deposito cauzionale, preteso dal Comune resistente, invocando l’applicazione dell’art. 36 del Regolamento urbanistico edilizio, è illegittimo, al pari del Regolamento ove interpretato nel senso di impedire l’applicazione della disciplina speciale e derogatoria del codice delle comunicazioni elettroniche, che esclude l’applicazione di oneri economici a carico degli operatori di questo settore diversi ed ulteriori rispetto alla Tosap/Cosap.

 

La redazione PERK SOLUTION

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