La Corte dei conti, Sez, Abruzzo, con deliberazione n. 63/2021, in merito alla determinazione della nuova definizione della capacità di assunzione di personale, ritiene che non possano escludersi dal calcolo della spesa del personale gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. La Sezione ricorda come la nuova disciplina, di cui all’art.33, comma 2, del DL 34/2019 e DM 17/03/2020, non fa più riferimento ad un “limite di spesa” e cioè al contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali (art. 1, comma 557 legge 27 dicembre 2006, n.296), bensì individua una diversa modalità di governo della spesa corrente per il personale, e cioè una “facoltà assunzionale” dell’ente calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). L’omesso riferimento agli “oneri relativi ai rinnovi contrattuali”(espressamente escluso dal limite di spesa previsto dall’art.1, comma 557, della l. 296/2006) appare del tutto coerente con la nuova modalità di governo della spesa introdotta dal legislatore : “infatti, mentre lo spazio assunzionale consentito all’ente va calcolato sulla base della descritta disciplina, il controllo sulla copertura e sulla compatibilità dei costi quantificati del Ccnl per il comprato Regioni Enti locali con gli strumenti di programmazione e di bilancio seguirà le regole proprie stabilite dagli artt. 40 del d.lgs. n. 165/2001 per i controlli finanziari previsti in relazione agli oneri recati dai rinnovi contrattuali”. Il tenore letterale delle nuove disposizioni, che si riferiscono alle «assunzioni di personale a tempo indeterminato» senz’altra specificazione, e si esprimono in termini di «spesa complessiva per tutto il personale dipendente», non pare lasciare spazio a eccezioni non espressamente enunciate come quella puntualmente prevista dallo stesso comma 2 dell’articolo 33 per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti che fanno parte di unioni di comuni”. Peraltro, la circolare interministeriale del 13 maggio 2020 (G.U. dell’11 settembre 2020), emanata congiuntamente dai Ministri della Pubblica Amministrazione, dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, al punto 1.2 prevede che: “Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000”che ricomprende i codici di spesa relativi ad : “Arretrati, dovuti ad esercizi precedenti e a quello in corso, versati ai dipendenti a tempo indeterminato in conseguenza dei rinnovi contrattuali, di progressioni di carriera”.
Infine, la Sezione ribadisce la possibilità riconosciuta all’ente di poter escludere dalle spese di personale quelle spese finanziate integralmente da altri soggetti ed in particolare le spese relative alle procedure di reclutamento ai sensi dell’art. 50 bis del d.l. n. 189 del 2016 nonché la corrispondente entrata purché vi sia assenza di ulteriori oneri, strutturali e a regime, a carico del bilancio dell’Ente locale (principio di neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare del finanziamento ricevuto e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale ( cfr. Sez. Reg. di controllo Liguria n. 91/2020/PAR e Sez. reg. contr. Puglia 6/2021/PAR ).