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Autorizzazione triennale al dipendente pubblico per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria

L’autorizzazione al dipendente pubblico da parte del datore di lavoro di cui all’articolo 53 del d.lgs. 165 del 2001 deve essere per l’incarico triennale di revisione economico-finanziario e relativa allo specifico ente locale. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno, ad una richiesta di parere in merito alla nomina di revisore di un dipendente pubblico (insegnante).

Nel caso di specie, il Consiglio comunale, a seguito di sorteggio, ha proceduto alla nomina del revisore subordinandola alla formale autorizzazione ex articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001 da parte del datore di lavoro per lo svolgimento dell’incarico di revisore per il triennio 2024-2027. Il revisore ha, quindi, presentato un’autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico per l’esercizio della libera professione per l’anno scolastico 2023-2024 cui, a seguito di richiesta istruttoria da parte del comune, ne è seguita un’altra per l’anno scolastico 2024-2025.

Il Ministero ricorda che l’articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001 prevede che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. “Il successivo comma 8 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto”.  La disposizione in questione trova applicazione anche per il personale della scuola, non rientrando questo tra le ipotesi di esclusione previste dall’ordinamento.

Per le professioni che perdurano nel tempo, la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata all’inizio di ogni anno scolastico in relazione alla necessità di rivalutare la compatibilità tra attività libero professionale e attività docente. Nel caso in questione l’autorizzazione richiesta dal comune è specifica per lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziario di quel Comune e l’autorizzazione generica allo svolgimento della libera professione non può ritenersi assorbente di tutti gli incarichi specifichi in quanto, volta per volta, il datore di lavoro è tenuto a valutare in specifico le eventuali cause di conflitto di interessi.

Ne consegue che l’autorizzazione non può legittimamente risultare riferita ad una sola annualità; l’autorizzazione del docente deve essere specifica per l’incarico triennale di revisione economico-finanziario di quel comune, salvo successive determinazioni del datore di lavoro per gli anni successivi al primo.

 

La redazione PERK SOLUTION

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