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Autoliquidazione INAIL 2021/2022

Il 16 febbraio 2022 scade il termine per effettuare il versamento del premio di autoliquidazione INAIL 2021-2022. Entro tale data il datore di lavoro deve:

  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
  • pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.

Anziché in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima (da versare comunque entro il 16 febbraio) sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato 2021, pari allo 0,10%. I contributi associativi, invece, devono essere corrisposti in un’unica soluzione entro il predetto termine. I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2021 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2020 devono inviare entro il 16 febbraio 2021 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte.
Per l’autoliquidazione 2021-2022 il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2021 è il 28 febbraio 2022.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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