Proroga termini per il Sistema di qualificazione per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel corso dell’adunanza del 4 marzo 2020, ha fornito alle SOA autorizzate alcune indicazioni utili a superare le difficoltà organizzative per gli operatori economici, derivanti dall’introduzione delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, che hanno ridotto l’operatività di Amministrazioni e Enti pubblici incluse nelle aree territoriali individuate dal D.p.c.m. del 25 febbraio 2020, maggiormente interessate dall’emergenza sanitaria. L’Autorità ritiene che la richiesta formulata da GENERALSOA sia meritevole di accoglimento e, pertanto, che sia necessario fornire un’indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione interessati, aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, ammettendo che, per tali contratti, la sospensione dell’istruttoria possa estendersi fino ad un massimo di 150 gg (centocinquanta giorni) in luogo dei 90 (novanta) previsti dall’art. 76, comma 3, del d.p.r. 207/2010. Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, purché aventi sedi legali e operative nelle regioni individuate dal citato d.p.c.m., o che, ai fini della qualificazione, abbiano esibito dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche situate nelle medesime regioni. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, competerà alle SOA valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari. Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.(comunicato del 4 marzo 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

OIV, prorogati i termini di attestazione dati al 30 giugno e loro pubblicazione al 31 luglio 2020

Con comunicato del 12 marzo 2020 il Presidente ANAC rende noto che, in relazione alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6 applicabili all’intero territorio nazionale, i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati come segue:

  • gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati – come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020;
  • l’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020.

Lavori somma urgenza, procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio

Con deliberazione n. 5/2020/PAR, la Corte dei conti, Sez. Basilicata, fornisce parere ad una richiesta di un Comune originata dal fatto che, a seguito dell’insorgere nel corso del 2019 di alcune obbligazioni conseguenti all’effettuazione di lavori di somma urgenza, il responsabile dell’area finanziaria non abbia provveduto a predisporre tempestivamente la proposta di atto deliberativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale ex artt. 191, co.3 e 194, co.1 lett. e) del D.lgs. 267/2000, provvedendo ad estinguere i relativi debiti con propria determina. Veniva richiesto, altresì, di conoscere l’avviso della Sezione in merito alla possibilità di riconoscere l’utile d’impresa per i lavori svolti in presenza di un’attività gestionale mantenuta entro l’ambito temporale segnato dalla legge.

Secondo i magistrati contabili, nel richiamare la normativa vigente in materia, ex artt. 191 del d.lgs. 267/2000 e 163 del d.lgs. 50/2016, nonché l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Aut. con del. n. 21/2018, hanno evidenziato che sia sempre necessario adottare una delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio originati dall’effettuazione di lavori di somma urgenza per i quali non si sia rigorosamente rispettata la tempistica e tutte le condizioni procedimentali scaturenti dall’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 163 del D.lgs. n.50/2016 e 191 del D.lgs. 267/2000. Tanto in considerazione del fatto che, in tal caso, il rinvio alle modalità previste dall’art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non riveste una valenza esclusivamente procedimentale ma anche sostanziale. In tal caso, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il funzionario che ha disposto illegittimamente il pagamento dell’opus (cfr. parere Sez. Sicilia , in delibera n.121/2019), in disparte i profili di responsabilità emergenti in tale accadimento.

Laddove, invece, l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di cui all’art. 194 lett. s) del TUEL è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo e in tal caso l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente.

Erogazione dell’anticipo di risorse ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del D.L. n.78/2015

Con comunicato di oggi, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che in data 20 febbraio 2020 si è provveduto all’erogazione dell’anticipo di risorse ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 78 del 2015 per un totale di € 1.335.342.775,39. Dal pagamento sono stati esclusi gli enti non in regola con l’invio dei certificati di bilancio.  L’anticipazione è a valere sul gettito dell’Imu: di conseguenza, con l’arrivo degli acconti nelle casse dei Comuni, l’agenzia delle Entrate provvederà al recupero in automatico delle somme assegnate.

Erogazione del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

Il Ministero dell’Interno, Finanza Locale, rende noto che in data 3 marzo 2020 si è provveduto all’erogazione dell’acconto del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 853, della legge n. 205 del 2017, pari al 20 per cento della spettanza per l’anno 2020. Dal pagamento sono stati esclusi gli enti non in regola con l’invio dei certificati di bilancio e dei questionari SOSE.

Revoca referendum popolare, rimborso delle spese sostenute dagli enti

Con Circolare F.L. 7/2020, il Ministero dell’Interno, in conseguenza della revoca del D.P.R. 28 gennaio 2020, di indizione, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, del referendum popolare confermativo concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione  del  numero  dei parlamentari”, fornisce istruzioni operative in ordine alla contabilizzazione e rimborsabilità delle spese sostenute dagli enti relative all’organizzazione della consultazione referendaria.

I comuni dovranno contabilizzare, alla data del 5 marzo, tutte le spese sostenute e rimborsabili dallo Stato, così come previsto nella circolare F.L. n. 2/2020 e in particolare:

  1. le spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario, sostenuta a decorrere dal 3 febbraio al 5 marzo 2020;
  2. le spese per assunzione di personale a tempo determinato riferito al periodo 3 febbraio – 5 marzo; l’ente dovrà comunque procedere alla risoluzione di eventuali contratti stipulati per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in base alle norme generali in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1463 cod. civ.);
  3. le spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo per i successivi adempimenti organizzativi connessi all’emanazione del nuovo decreto di indizione della consultazione referendaria;
  4. le spese per l’eventuale acquisto di cabine elettorali e di materiale di consumo vario per le sezioni elettorali, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di riutilizzo;
  5. le spese per la propaganda elettorale, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di riutilizzo;
  6. le spese postali già anticipate dai Comuni;
  7. le ulteriori spese, purché legittimamente assunte e indispensabili per l’organizzazione tecnica delle consultazioni.

Per quanto concerne i termini di trasmissione delle spese e per la presentazione dei rendiconti, i comuni dovranno redigere e trasmettere alle prefetture competenti un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’elencazione di cui sopra, entro il 20 marzo 2020. Le Prefetture provvederanno a rimettere a alla Direzione centrale della Finanza Locale, entro il 31 marzo 2020, i prospetti riepilogativi dei comuni. I comuni dovranno, inoltre, predisporre, con la massima sollecitudine e in ogni caso non oltre il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di revoca della consultazione referendaria in oggetto, il rendiconto delle spese sostenute, fino al 5 marzo 2020, con le stesse modalità previste nella circolare F.L. n.2 del 6 febbraio 2020.

Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza. Proroga del termine di presentazione della richiesta di contributo 2020

Con comunicato del 6 marzo 2020, il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti operativi inerenti la riapertura dei termini per la presentazione della richiesta di ammissione al contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, prevista dall’articolo 1, comma 10-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), al fine di facilitare gli enti – che ancora non abbiano provveduto ad inoltrare la richiesta – nella redazione e successiva trasmissione della certificazione, nonché a fornire indicazioni per gli enti che, al contrario, hanno già inoltrato la relativa richiesta. La compilazione della certificazione, da trasmettere entro le ore 24:00 del 15 maggio 2020, a pena di decadenza, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”) alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata (unica per ciascun ente utilizzata, principalmente, dall’Ufficio Ragioneria), è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento.

Comunicazione revisione periodica società partecipate entro il 15 maggio 2020

Entro il termine del 15 maggio 2020 e Amministrazioni pubbliche devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it

  • i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP);
  • le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014).

Vengono acquisite anche le informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato. Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell’applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

Come elementi di novità si evidenzia che:

  • sono state implementate nuove funzionalità per rilevare informazioni sulle partecipazioni dirette comunicate nel censimento precedente o risultanti dal Registro delle imprese e non dichiarate per la rilevazione in corso;
  • ai fini del censimento annuale è richiesta la comunicazione dei dati delle sole partecipazioni indirette di primo livello detenute attraverso società o organismi controllati.

Attribuzione del secondo acconto del rimborso dei minori gettiti dell’IMU e della TASI per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto e del 26 dicembre 2018

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato del 2 marzo 2020, rende noto che è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Rimborso ai comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre e del 28 dicembre 2018, del minor gettito dell’IMU e della TASI, riferito al II semestre 2019, derivante dall’esenzione riconosciuta agli immobili distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero». Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 258.760,00 euro, a 6 comuni della provincia di Campobasso ed ai 6 della Città metropolitana di Catania individuati nell’allegato 1 e corrisposte a titolo di rimborso del minor gettito IMU e TASI derivante dall’esenzione riconosciuta dalla rata scaduta il 16 dicembre 2019, per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019.