ANCI: I Comuni possono usare i beni mobili registrati confiscati. Le domande su OpenRe.G.I.O

Nell’ambito dell’attività di Anci sul tema dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e della collaborazione con l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – ANBSC, è stata trasmessa a tutti i Sindaci la lettera a firma del Segretario Generale Anci, Veronica Nicotra per segnalare l’opportunità di utilizzo da parte dei Comuni dei beni mobili registrati confiscati, attraverso una manifestazione di interesse da realizzare sulla piattaforma OpenRe.G.I.O. dell’ANBSC, disponibile al seguente link https://openregio.anbsc.it/.
Come individuato nelle Linee guida per la destinazione dei beni mobili registrati adottate dall’ANBSC, tali beni si distinguono in veicoli speciali funzionali alle esigenze del soccorso pubblico e altri beni registrati.

In particolare:

  • per i veicoli speciali funzionali alle esigenze del soccorso pubblico:  previa destinazione prioritaria al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,  la visibilità e la possibilità di manifestare interesse sono riservate alle strutture operative nazionali e regionali facenti parte del sistema di Protezione Civile, indicate all’art. 13 del D.L.gs. n. 1/2018 ed alle strutture di protezione civile degli enti locali;
  • per i veicoli e gli altri beni registrati idonei per l’impiego in attività istituzionali o a fini sociali:  possono manifestare interesse gli organi dello Stato, gli enti territoriali ed i soggetti previsti dall’art. 48 comma 3 lett. c del Codice Antimafia.

Le manifestazioni di interesse vanno presentate nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella sezione  “Vetrina” della piattaforma OpenRe.G.I.O, – previo accreditamento.
Nell’ipotesi di concorrenti manifestazioni di interesse per il medesimo bene, le istanze verranno graduate secondo i seguenti criteri: maggiore vicinanza territoriale, assenza di altre assegnazioni nei 12 mesi precedenti e, infine, ordine cronologico di presentazione della richiesta. Le procedure per l’accreditamento e per l’espressione della manifestazione di interesse sono state recentemente semplificate. Nel caso di reale interesse per un bene mobile registrato in vetrina, la manifestazione di interesse risulterà generata automaticamente cliccando sull’apposita icona della pagina dedicata. A questo punto l’ente dovrà procedere esclusivamente al download, alla sottoscrizione ed all’invio alla casella pec dell’ANBSC.
Al fine di riepilogare ed illustrare le modalità di espressione della manifestazione di interesse da parte degli enti interessati, è disponibile un documento esemplificativo del flusso operativo (fonte Anci).

PNPR: Questionario sulle misure di previsione attuate dai Comuni

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) individua alcuni indicatori finalizzati al monitoraggio delle misure attuate dai comuni per promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti. Il Programma stabilisce che ai fini della raccolta, elaborazione e popolamento degli indicatori il Ministero della Transizione Ecologica si avvalga dell’ISPRA.
In tale ambito è disponibile sul portale ISPRA uno specifico questionario rivolto ai Comuni articolato in 20 domande elaborate in base ad un approccio focalizzato su particolari flussi di rifiuti/prodotti ritenuti prioritari. La scadenza per la compilazione del questionario è il 30 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pa, nasce il comitato per la transizione amministrativa

Nasce con l’obiettivo di supportare le trasformazioni organizzative nella Pubblica amministrazione il Comitato consultivo per la transizione amministrativa, nominato dal ministro Renato Brunetta. Una sorta di “advisory board” composto da ventuno esperti e rappresentanti di amministrazioni centrali e locali, autorità indipendenti, grandi aziende, associazioni del mondo imprenditoriale.
Il Comitato sosterrà il ministro nel monitoraggio dell’implementazione e della reingegnerizzazione dei processi legati alla digitalizzazione e alla complessiva riforma della Pubblica amministrazione, tassello cruciale per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Servirà inoltre a registrare il grado di soddisfazione di cittadini e imprese, a individuare colli di bottiglia e buone pratiche, a rafforzare le sinergie pubblico-privato e a monitorare le differenze territoriali per suggerire strategie mirate di aumento dell’attrattività.

I componenti del Comitato sono Piero Antonelli, Direttore generale dell’Upi; Laura Aria, Commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom); Paolo Calcagnini, Vice Direttore generale di Cassa depositi e prestiti; Vincenzo Caridi, Direttore Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione dell’Inps; Ernesto Ciorra, Direttore Funzione Innovazione e Sostenibilità di Enel; Giordano Colarullo, Direttore generale di Utilitalia; Silvia Giacomelli, Capo Divisione Economia e diritto della Banca D’Italia; Alessia Grillo, Segretario generale della Conferenza delle Regioni; Vanni Le Donne, Capo Divisione Sviluppo organizzativo della Banca D’Italia; Riccardo Maltoni, Direttore Organizzazione di Poste Italiane; Maria Vittoria Marongiu, Direttore generale dell’Aran; Marcello Minenna, Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; Federico Monaco, Direttore generale Servizi fiscali dell’Agenzia delle Entrate; Veronica Nicotra, Segretario generale dell’Anci; Daria Perrotta, Presidenza del Consiglio dei ministri; Filippo Romano, Dirigente Ufficio Vigilanza e vigilanze speciali dell’Anac; Raffaella Saporito, SDA Bocconi; Stefano Stinchi, Direttore Divisione Pubblica amministrazione di Microsoft Italia; Stefano Tomasini, Direttore Sistemi informativi dell’Inail; Gianfranco Torriero, Vice Direttore generale di Abi; Giuseppe Tripoli, Segretario generale di Unioncamere.

Corte dei conti, abuso del diritto contabile nella determinazione del FCDE

La Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 26/2021/PRSP, nel pronunciarsi sul rendiconto 2018 di un Ente Locale (Belmonte del Sannio), si è soffermata sui presupposti di legittimità dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), dando ampia motivazione giuridica, di interesse generale, sulle criticità accertate.
Nella fattispecie, l’Ente aveva optato per il metodo di calcolo ordinario (applicando la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in c/residui nel quinquennio precedente rispetto ai residui al primo gennaio degli stessi esercizi).
Benché i principi contabili demandino al singolo Ente il compito di selezionare le categorie di entrata rilevanti ai fini del calcolo, contemporaneamente richiedono che il Comune, fin dal momento della predisposizione degli accantonamenti ai fini della redazione del bilancio di previsione, dia adeguata motivazione dell’eventuale esclusione, dal computo, di entrate in relazione alle quali, alla stregua dell’analisi della serie storica delle riscossioni e dell’id quod plerumque accidit, risulta un’oggettiva difficoltà di assicurare l’integrale esazione.
Esaminato il rendiconto, che indicava genericamente un importo minimo del Fondo e non chiariva il metodo di calcolo prescelto, la Sezione ha osservato che:
– non è consentito variare la modalità di calcolo fra i singoli capitoli cui afferiscono i residui, ma eventualmente solo fra distinte tipologie di residui;
– risulta difficilmente conciliabile con ragioni di coerenza l’adozione, pur se fra diverse tipologie, di metodi operativi diversi nell’ambito della medesima modalità di “media semplice”;
– è, in ogni caso, imprescindibile che l’Ente prefissi espressamente all’interno dei documenti di bilancio la scelta operata, motivandone puntualmente le ragioni, che devono essere tanto più robuste quanto maggiore appare la deviazione dai canoni logico-giuridici di coerenza, prudenza e congruenza;
– è preclusa la facoltà di sollevare difese posticce ad una scelta che sia stata illo tempore adottata senza adeguata motivazione.
Così agendo, ha eccepito la Corte, si è “abusato del diritto contabile”, assicurando il rispetto formale delle sue norme pur nel perseguire uno scopo sostanziale difforme dalla relativa ratio e, nel caso di specie, si è conseguito, nell’applicare la norma contabile disciplinante il FCDE, un risultato difforme sia dalla sua particolare finalità di tutela prudenziale dell’equilibrio di bilancio dell’Ente locale, sia dal generale canone cristallizzato nell’art .119 Cost. per cui “i Comuni, … hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”. Vanno, invece, escluse dal calcolo del FCDE le voci di non dubbia esazione.
Inoltre, in forza del “principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Ne risulta così coinvolto in modo durevole l’equilibrio del bilancio” (sentenze Corte costituzionale n. 89 del 2017 e nn. 250 e 266 del 2013), per cui il Comune è tenuto anche a rettificare le scritture contabili degli esercizi seguenti di modo che, in conformità ai principi contabili suddetti, sia correttamente accantonato il giusto importo a titolo di FCDE e conseguentemente calcolato il giusto saldo disponibile del risultato di amministrazione, con tutte le relative conseguenze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Al via il nuovo censimento delle opere pubbliche da riparare e ricostruire

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, ha avviato un nuovo censimento delle opere pubbliche danneggiate dai terremoti del 2016-2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e che devono essere riparate o ricostruite, anche al fine di avere una stima complessiva della spesa necessaria.
Il Censimento è stato affidato alla SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico SPA, società pubblica, in collaborazione con la Struttura commissariale, e si rivolge ai 530 comuni delle quattro regioni, sia dentro che fuori il cratere sismico propriamente detto, nei quali sia stato rilevato un danneggiamento a seguito del sisma. Questi comuni riceveranno da Sose una scheda precompilata da confermare, nel caso l’opera pubblica danneggiata sia stata già segnalata sulle piattaforme telematiche dedicate, ed una scheda bianca da compilare per le nuove segnalazioni. La segnalazione è aperta in ogni caso a tutti i soggetti pubblici delle quattro regioni, che possono scaricare e compilare la relativa scheda.
Il file Excel contenente le schede compilate dovrà essere inviato, entro e non oltre il 14 maggio a questi indirizzi PEC di seguito indicati:
censimentososeoopp.sisma2016@pec.governo.it, censimento.oopp.sisma2016@pec.sose.it

indicando il seguente oggetto: cens_oopp_sose_xxxxxx

Per ricevere assistenza nella compilazione del questionario o per eventuali problemi tecnici è possibile inviare una email all’indirizzo censimento.oopp.sisma2016@sose.it      

Scarica la scheda

Nota di accompagnamento 

“Fermenti in Comune”, la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento

Si pubblica, con valore di notifica ai sensi dell’art. 5.6 dell’Avviso pubblico “Fermenti in Comune”, la graduatoria relativa alla Linea d’intervento C – Comuni Grandi. A fronte di 1,6 milioni di euro a disposizione per questa linea, risultano ammesse a finanziamento 10 proposte progettuali presentate da altrettanti Comuni capofila con popolazione superiore a 100.001 abitanti. Per avviare le attività sul territorio i Comuni capofila dovranno ora procedere alla stipula di una convenzione attuativa con Anci.
Finanziato con il riparto 2019 destinato ai Comuni del Fondo nazionale per le Politiche Giovanili, l’Avviso pubblico “Fermenti in Comune” mirava a sostenere l’avvio – o il rafforzamento – di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità e in grado di contribuire fattivamente allo sviluppo locale.
L’impegno dell’Anci è ora quello di individuare ulteriori risorse del Fondo Politiche Giovanili che possano consentire lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di altri progetti meritevoli, considerando che tutte le  19 proposte progettuali dei grandi Comuni ammessi a valutazione hanno superato la soglia dei 50 punti, considerata dalla commissione quale valore minimo per definire l’idoneità al finanziamento degli stessi.
Nel frattempo, proseguono i lavori delle commissioni di valutazione delle altre due linee dell’Avviso: la A destinata ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e la B destinata ai Comuni con popolazione fra i 15.001 e i 100.000 abitanti (Fonte ANCI).

Sindaco Presidente della commissione di concorso

In tema di concorsi pubblici, negli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il componente dell’organo esecutivo (nel caso di specie, il Sindaco) al quale sia stato conferito un incarico di responsabile, ai sensi dell’art. 53, comma 23, l. 23 dicembre 2000, n. 388, può essere nominato membro della commissione esaminatrice. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3436 del 29 aprile 2021. L’art.53, comma 23, della legge 23 n. 388/2000 dispone infatti che “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’ articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”. La disposizione introduce una deroga espressa alla norma che riserva ai dirigenti comunali la responsabilità degli uffici e dei servizi (l’art. 107 del TUEL). All’interno di questa disposizione è contenuta anche la norma che attribuisce ai dirigenti/responsabili «la presidenza delle commissioni di gara e di concorso» [comma 3, lett. a)]; funzione il cui svolgimento, nel disegno dell’art. 107 cit., discende direttamente dal conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile dell’ufficio o del servizio. Pertanto la possibilità di conferire l’incarico dirigenziale (o di responsabile del servizio) anche ai componenti dell’organo esecutivo implica necessariamente l’attribuzione delle funzioni e dei compiti che a quell’incarico sono, per legge, ricollegati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi pubblici: inammissibile il ricorso contro la graduatoria provvisoria

È inammissibile, per difetto d’interesse, il ricorso proposto contro la graduatoria provvisoria di un concorso pubblico, trattandosi di atto endoprocedimentale.
Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale prevalente, le contestazioni dei concorrenti avverso lo svolgimento delle procedure concorsuali devono appuntarsi contro il provvedimento di approvazione definitivo della graduatoria, provvedimento costitutivo di amministrazione attiva che ha carattere conclusivo del procedimento di concorso e da cui dipende la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell’interessato (T.R.G.A., Trento, Sez. I, 24 gennaio 2012, n. 22), tanto che un’eventuale precedente impugnazione della graduatoria provvisoria, in considerazione della natura endoprocedimentale degli atti antecedenti la graduatoria definitiva, diviene improcedibile (sul punto, C.G.A.R.S., Sez. giur., 4 novembre 2008, n. 876), e ciò in considerazione della circostanza che spetta all’Amministrazione la verifica degli atti concorsuali e la sua approvazione con formale provvedimento, che viene – esso – a concretizzare e ad attualizzare la lesione, potendo – in ipotesi – l’Amministrazione non approvare gli atti (sul punto, C.d.S., Sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7410).
La graduatoria provvisoria, dunque, costituisce un atto endoprocedimentale perché ancora suscettibile di rettifica e di modifica senza che l’Amministrazione debba esercitare il potere di annullamento in autotutela di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Sul punto è stato, infatti, chiarito che la rettifica della graduatoria provvisoria di un concorso – trattandosi di atto infraprocedimentale – non comporta il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati e non necessita di previa comunicazione dell’avvio del procedimento a soggetti diversi da quelli interessati alla modifica, i quali potranno comunque contestare la graduatoria definitiva o anche la rettifica se successiva, deducendo l’illegittimità del punteggio attribuito al controinteressato (C.d.S., Sez. VI, 30 giugno 2009, n. 4234; 13 giugno 2018, n. 3641).
Pertanto, l’approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico indetto per la copertura di posti di pubblico impiego e la successiva nomina dei vincitori non sono atti meramente esecutivi della precedente determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria di merito, ma atti dotati di una propria autonoma capacità lesiva, quanto meno per essere espressione di un nuovo, autonomo ed indipendente potere di provvedere rispetto a quello esercitato in precedenza, con conseguente onere per l’interessato di impugnarli nei termini di decadenza (C.d.S., Sez. V, 16 maggio 2011, n. 2948). È quanto evidenziato dal TAR Sicilia, Catania, sezione IV, con sentenza 3 maggio 2021, n. 1400.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contrazione mutui da parte degli enti in piano di riequilibrio ex art. 243-bis

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 74/2021, fornisce interessanti indicazioni in materia di contrazione di mutui da parte di enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243-bis ss. TUEL. La procedura di riequilibrio, come noto, fornisce agli enti locali uno strumento idoneo a programmare e attuare, su un arco temporale molto più ampio rispetto a quello previsto dagli artt. 193 e 194 del TUEL, le misure correttive più idonee a rispristinare gli equilibri strutturali compromessi da una situazione di deficitarietà che non presenta ancora i caratteri del dissesto.
La possibilità per l’ente di ricorrere all’indebitamento è: a) vincolata, sul piano finalistico, alla copertura di debiti fuori bilancio (riferiti a spese di investimento); b) condizionata a stringenti presupposti cumulativamente richiesti (facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima, aver assunto l’impegno ad alienare i beni non indispensabili per i suoi fini istituzionali e aver provveduto alla rideterminazione della dotazione organica) (art. 243-bis, comma 8, lett. g).
In deroga a quanto sopra riportato, gli enti possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relativi:
a) a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente;
b) alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati (comma 9-bis dell’art. 243-bis).
La locuzione «risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano» contenuta nell’art. 243-bis, comma 9-bis, TUEL è riferibile ai risparmi di spese (anche sopravvenute nel corso dello svolgimento del piano) correnti e in conto capitale che un ente debba affrontare negli esercizi compresi nel piano di riequilibrio. In tal caso gli enti hanno l’onere di dimostrare – sulla base di documentate analisi proiettate lungo la durata della procedura – non solo l’effettività dei risparmi ottenibili ma anche la loro idoneità al conseguimento degli obiettivi del piano.
In altri termini, la scelta di accedere al finanziamento in esame andrà adeguatamente motivata con l’attitudine, puntualmente verificata e rappresentata in atti, dei progetti e degli interventi finanziati a garantire – nel confronto con spese alternativamente praticabili dell’ente – risparmi di gestione che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano.
La decisione, quindi, di attivare l’indebitamento consentito dalla disposizione in esame integra una scelta gestionale legittimamente percorribile in presenza delle condizioni normativamente previste (risparmi di gestione effettivi e funzionali al conseguimento degli obiettivi del piano), il cui accertamento spetta all’amministrazione locale, tenendo conto che l’incapacità dei progetti finanziati di assicurare risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano comporterebbe un aggravamento della situazione debitoria dell’ente, che a sua volta rischierebbe di minare la sostenibilità del piano stesso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION