Appalti pubblici: spetta al RUP escludere dalla gara le imprese partecipanti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rientra nella competenza del Responsabile unico del procedimento (RUP), e non della Commissione giudicatrice, disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti. Il TAR Campania, Sezione II, 5 maggio 2021, con sentenza n. 3015, nel ribadire quanto già espresso in diverse pronunce dal Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; III, 19 giugno 2017, n. 2983; V, 6 maggio 2015, n. 2274; V, 21 novembre 2014, n. 5760) evidenzia che l’art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”. La disposizione definisce, insieme, la funzione della commissione giudicatrice e i limiti della sua competenza; essa svolge un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie. È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, accantonamento a fondo perdite società partecipate

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 31/2021, nel pronunciarsi sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2018 di un Comune, si è soffermata, tra l’altro, sulla corretta determinazione del fondo perdite società partecipate. Nel caso di specie, l’Ente è titolare di quote di partecipazione nella società X che al 31 dicembre 2018 ha registrato perdite pari a € 1.383.081,00. In sede istruttoria è emerso che non è stato costituito lo specifico fondo previsto dall’art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 in quanto secondo il Comune «La percentuale che l’Ente detiene è pari allo 0,91%. Per le perdite conseguite dalla società, i soci verrebbero chiamati in causa solo laddove non si trovassero le coperture con interventi diretti della società medesima oltre che nella consistenza del suo patrimonio in generale. Pertanto sembrerebbe quantomeno prematuro che tutti i soci, annualmente provvedano ad accantonare qualcosa che, potenzialmente, potrebbero non riversare mai nella partecipata, conseguendo al più la perdita della sola quota sottoscritta e versata».
Il Collegio ha osservato che le suddette valutazioni non trovano alcun fondamento nella normativa di riferimento, avendo l’art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 una funzione prudenziale perché prevede l’obbligo di costituzione di uno specifico fondo nel momento in cui la società in cui l’ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell’accantonamento, nell’anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l’ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione. La tassatività delle prescrizioni del D.lgs. n. 175/2016 ha una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente partecipante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Istituto Credito Sportivo, Bando Cultura Missione Comune 2021

Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato per l’iniziativa Cultura Missione Comune 2021 un importo di 7 milioni di euro di contributi in conto interessi destinati al totale abbattimento degli interessi di mutui a tasso fisso della durata di 15, 20 e 25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021 con l’Istituto per il Credito Sportivo o altra banca appositamente convenzionata.
Le risorse possono essere utilizzate da Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane, Province e Regioni per spese di investimento relative a interventi sul patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici) compresi, secondo le indicazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42), i beni del demanio culturale, gli istituti e i luoghi della cultura e le espressioni di identità culturale collettiva. A titolo esemplificativo sono ammissibili: gli interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione per assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale stesso; gli interventi di recupero e restauro di beni culturali, di recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale, gli interventi di digitalizzazione di beni culturali; gli interventi di acquisizione di patrimonio culturale.
Per finanziare gli interventi l’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato 35 milioni di euro di mutui.
Le istanze potranno essere presentate tramite portale dedicato, presente sul sito www.creditosportivo.it, a partire dalle ore 10,00 del 10/05/2021 e non oltre le ore 24,00 del 05/12/2021.
Le istanze complete inoltrate entro il 30 ottobre 2021 potranno ottenere l’abbattimento totale degli interessi di mutui a tasso fisso della durata massima di 25 anni.
Le istanze inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale data potranno ottenere il totale abbattimento degli interessi di mutui della durata massima di 20 anni se relative esclusivamente o prevalentemente ad interventi prioritari.
Sono considerati interventi prioritari l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’efficientamento energetico, l’adeguamento alla normativa antisismica, il recupero di beni demaniali o confiscati alla criminalità, il recupero del patrimonio culturale non fruibile prima dell’intervento ammesso a contributo, la digitalizzazione, gli interventi in Partenariato Pubblico Privato.
Le istanze non prioritarie inoltrate successivamente al 30 ottobre 2021 o completate oltre tale data potranno ottenere l’abbattimento del 90% degli interessi di mutui della durata massima di 20 anni.
Ciascuna istanza dovrà essere relativa ad un solo progetto o lotto funzionale e sarà esaminata con procedura a sportello ed ammessa a contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
I progetti, definitivi o esecutivi, e gli interventi, per essere ammessi a contributo devono essere muniti di tutte le dichiarazioni, autorizzazioni, permessi e atti analoghi previsti dalla normativa di settore.
L’importo massimo di mutuo agevolabile per ciascuna istanza e complessivo è:
– 2 milioni di euro per i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);
– 4 milioni di euro per i Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo) le Unioni dei Comuni e i Comuni in forma associata;
– 6 milioni di euro per i Comuni capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni.
La misura massima di tasso di interesse agevolabile con il contributo per il totale abbattimento o per l’abbattimento al 90% è quella prevista dall’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 dicembre 2020 per le durate di 15, 20 e 25 anni.
I contributi per realizzare gli interventi ammessi possono essere utilizzati sui mutui contratti dagli enti beneficiari per:
– la realizzazione diretta delle opere;
– il cofinanziamento dei contributi regionali o nazionali o europei in conto capitale (Bandi regionali, Programmi Operativi Nazionali e Regionali, Contributi per investimenti, Contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio, ecc.);
– l’erogazione dei contributi agli investimenti dei concessionari o gestori, finanziati da debito, come definiti dall’art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 anche nell’ambito dei partenariati speciali attivati ai sensi dell’art. 151, comma 3, del D.lgs. 50/2016 (fonte ICS).

Più risorse agli enti locali per l’accoglienza integrata

Il Ministero dell’Interno rende noto che  il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione ha pubblicato l’Avviso Pubblico per gli enti locali titolari di progetti SAI categ. DM-DS (disagio mentale – assistenza sanitaria specialistica e prolungata) finanziati col Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di presentare richiesta di ampliamento dei posti, per un totale di 1500 posti, con le modalità di cui all’art. 9 delle linee guida allegate al DM 18.11.2019 ed in conformità con quanto previsto dall’art. 10 comma 1 delle medesime linee guida. Non è ammessa la richiesta di ampliamento in caso di mancata attivazione di tutti i posti già finanziati alla data di presentazione della domanda (art.9 comma 2, linee guida allegate al D.M. 18.11.2019). Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine, non prorogabile, del 30 giugno 2021, ore 18.00, utilizzando l’allegato modello A) rinvenibile anche in formato word nella piattaforma
FNAsilo, https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/ da inoltrare alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, tramite pec“servizi.civili@pecdlci.interno.it ”, avente ad oggetto: ampliamento posti MSNA SAI. Il finanziamento sarà calcolato, fino alla naturale scadenza del progetto, in rapporto al costo medio giornaliero a persona moltiplicato per il numero di posti da ampliare, sulla base dei contributi già riconosciuti. (art. 12, comma 4 DM 18.11.2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta immobiliare su piattaforme marine, Anci scrive al Mef per sollecitare emanazione decreto

Il Segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra scrive al Ministero dell’Economia e delle Finanze per sollecitare l’emanazione del decreto di individuazione dei Comuni beneficiari dell’Impi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine.
“Confidiamo nell’intervento del Dipartimento finanze – scrive Nicotra – affinché le decisioni di territorializzazione ed attribuzione delle basi imponibili consentano di salvaguardare le situazioni dei Comuni già definite con atti formali delle diverse Capitanerie di porto o, in loro assenza, da pronunciamenti giurisprudenziali. Tali provvedimenti, infatti, in assenza di un’indicazione normativa chiara, hanno costituito l’unico punto di riferimento in base al quale diverse tra le amministrazioni locali interessate hanno determinato le proprie entrate e definito le proprie politiche di bilancio” (fonte Anci).

In G.U. il decreto di assegnazione dei contributi su progettazione esecutiva interventi

È stato pubblicato in G.U. n. 109 del 8 maggio 2021 l’Avviso del relativo al decreto del 3 maggio 2021, concernente l’assegnazione di un contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza previsto dall’art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 10-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (vedi notizia del 3 maggio 2021).
Il decreto attiene l’assegnazione del contributo per il 2021 agli enti locali beneficiari di 128 milioni di euro per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici, e per la messa in sicurezza delle strade, come da relativa graduatoria. Le risorse riguardano l’articolo 1, commi da 51 a 58, della Legge di Bilancio per il 2020, (Legge 160/2019) per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di messa in sicurezza del territorio come su richiamati.
I comuni beneficiari del contributo devono affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto Ministeriale 3 maggio 2021, quindi entro il 3 agosto 2021. Il decreto prevede che in sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull’evidenza pubblica

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia avente a oggetto la procedura selettiva per la cessione della partecipazione azionaria in una società a partecipazione pubblica. La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull’evidenza pubblica, e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un’operazione che l’ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione. Non rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che la società gestisca un pubblico servizio, dovendo ritenere a ciò necessario, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, che si tratti di una amministrazione che eserciti in concreto il proprio potere autoritativo ovvero di un soggetto privato, cui una disposizione di legge consenta l’esercizio di un potere della medesima natura. Pertanto, la dimissione della partecipazione azionaria pubblica costituisce vicenda che viene posta in essere “iure privatorum” e con il rispetto dei soli principi di non discriminazione e trasparenza e senza l’obbligo normativo di ricorrere alla procedura di evidenza pubblica che, come tale, possa radicare, in capo agli aspiranti acquirenti del pacchetto azionario, un interesse legittimo e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. È quanto ribadito dal TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 12/4/2021 n. 4266 dichiarando inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso presentato da una Società contro l’ Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia spa, e il Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In consultazione le Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici

Sono in consultazione pubblica fino al 18 maggio le “Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici” adottate con Determinazione 318/2021 che si focalizzano sulle tecnologie e le loro modalità di utilizzo, al fine di garantire la sicurezza delle transazioni digitali realizzate tra e verso le pubbliche amministrazioni che utilizzano le Application Programming Interface (API) tramite Internet. Le Linee Guida contribuiscono alla definizione del modello di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni (MODI), definito da AgID ai sensi dell’articolo 73 e 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), individuando:
– le tecnologie e standard utilizzati per la sicurezza a livello di trasporto;
– le tecnologie e standard utilizzati per la sicurezza a livello applicativo;
– le modalità e gli elementi per la definizione del trust tra i soggetti interessati.
Il nuovo Modello di Interoperabilità rappresenta un asse portante del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, necessario per il funzionamento dell’intero Sistema informativo della PA. Il modello rende possibile la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti terzi, per mezzo di soluzioni tecnologiche che assicurano l’interazione e lo scambio di informazioni senza vincoli sulle implementazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

La revoca del Revisore non comporta la cancellazione automatica dall’Elenco

Il Ministero dell’Interno, con parere del 21 aprile 20201, ha chiarito che rientra nella competenza dell’ente locale ogni aspetto riguardante il funzionamento dell’organo di revisione, come disciplinato dalla normativa in vigore, compresa l’adozione degli eventuali provvedimenti di cui all’articolo 235, comma 2, del TUEL, laddove vengano riscontrate inadempienze in merito all’obbligo di trasmissione, da parte del revisore medesimo, della relazione-questionario relativa al rendiconto 2018. A norma dell’articolo 235, comma 2, la revoca è ammessa solo per inadempienza e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d) e sempreché possa essere data dimostrazione di tale inadempienza. Pertanto, sulla base della predetta normativa e della relativa giurisprudenza che ha specificato le fattispecie di inadempimento, ai fini della revoca del revisore, andrà valutata la fattispecie in argomento. L’eventuale revoca non comporta alcuna sanzione rispetto all’iscrizione del revisore nell’elenco dei revisori degli enti locali, non essendovi una specifica previsione normativa al riguardo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION