Pagamento del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, anno 2021

La Direzione della Finanza locale informa che con provvedimento dell’11 maggio 2021, sono state erogate a favore degli enti locali le risorse economiche indicate in oggetto, le cui richieste sono individuate dalla posizione n.1 alla posizione n.1.118 della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2021, approvata con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 3 maggio 2021, e riportata nell’allegato 2 dello stesso decreto, il pagamento del contributo suindicato, nel limite di 128 milioni di euro resi disponibili per l’anno 2021.
Si rammenta che l’articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n.160, (come richiamato dall’articolo 3, punto 1, del citato decreto interministeriale del 3 maggio 2021), ha stabilito che gli enti beneficiari siano tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo, ovvero entro il termine del 3 agosto 2021.
Pertanto, entro il 3 agosto 2021 è necessario che sul sistema SIMOG dell’ANAC risultino richiesti, perfezionati e associati ai CUP, almeno uno dei relativi CIG di spesa per la realizzazione della progettazione. L’articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dispone, infatti, che l’affidamento della progettazione è verificato tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
Gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale dei comuni”: “LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITÀ PROGETTUALE_anno 2021”.
Si sottolinea che l’articolo 3, punto 3, del predetto decreto interministeriale del 3 maggio 2021, ribadisce l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG.
In caso di inosservanza del termine del 3 agosto 2021, il contributo erogato verrà recuperato da questo Ministero secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.
Con le medesime modalità il Ministero dell’interno provvederà a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell’attività progettuale finanziata, individuate, per ciascun CUP, per differenza tra importo del contributo erogato e la somma dei CIG associati. La richiamata normativa, infatti, non ha previsto l’utilizzo delle eventuali economie realizzate. Il contributo, assegnato ed erogato in base ad apposita graduatoria, è finalizzato alla sola ed esclusiva realizzazione della progettazione indicata nella richiesta presentata entro il 15 gennaio 2021. Non è ammessa alcuna variazione ai dati comunicati (come ad esempio la variazione del CUP, la variazione dell’oggetto della progettazione, etc.), che configurerebbe un diverso utilizzo del contributo. Il differente utilizzo del contributo ha come conseguenza la perdita dello stesso ed il successivo recupero da parte di questo Ministero con le identiche modalità innanzi precisate.  Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono stati erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci e Upi sollecitano intervento normativo per evitare il dissesto di centinaia di enti locali

I Presidenti di ANCI e UPI hanno inviato una lettera alla Ministra Lamorgese e alla vice ministra Castelli, con la quale hanno sollecitato un costante confronto presso la Conferenza Stato-Città per affrontare le problematiche degli enti locali in difficoltà finanziarie strutturali e per affrontare tempestivamente gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, che – in assenza di una norma attuativa – rischia di ampliare il fenomeno dei dissesti e dei “predissesti”. La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, nel modificare nuovamente la disciplina di contabilizzazione e restituzione del FAL (Fondo Anticipazione Liquidità di cui al d.l. 35/13), comporta l’immediata decadenza dell’articolo 39-ter, commi 2 e 3 del d.l. 162/2019, e della disciplina definita per il ripiano annuale dell’anticipazione ricevuta. La sentenza ha ulteriormente evidenziato le fragilità in questione, indicando un obbligo di ripiano in un arco temporale ravvicinato delle passività determinate dalle anticipazioni di liquidità a suo tempo acquisite dagli enti locali, in ossequio ad una misura fortemente voluta dal Governo, con conseguenze severe sulla capacità di tenuta finanziaria di centinaia di amministrazioni.
Tra gli interventi che Anci e Upi ritengono possibili ed urgenti, segnaliamo:

  • l’attuazione della sentenza  n. 80/2021, con l’obiettivo di mantenere il periodo trentennale di ripiano delle anticipazioni per il pagamento di debiti commerciali pregressi, coerente con le restituzioni a suo tempo stabilite dal dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, nel rispetto delle prescrizioni della Corte;
  • l’attenuazione dei vincoli da FCDE, che può essere attuata con misure straordinarie e temporanee di riduzione della percentuale obbligatoria di accantonamento, accompagnate però da un intervento di incentivazione al recupero di crediti tributari e tariffari agevolato dall’abbattimento di sanzioni e interessi e da un ampio periodo di rateizzazione;
  • l’immediata attivazione del tavolo di confronto per giungere alla riforma della disciplina delle crisi finanziarie (riforma del Tit. VIII Tuel), sulla base dei criteri già circolati con le bozze prodotte negli ultimi due anni e integrando a regime il dispositivo di sostegno di cui al punto c), opportunamente modulato e condizionato in modo da evitare fenomeni di “incentivazione” dello stato di crisi;
  • la revisione della disciplina restrittiva circa l’utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in complessivo disavanzo, che limita in modo spesso paradossale l’utilizzo di risorse disponibili per investimento (da trasferimento e da accensione di prestiti) e per spese correnti vincolate (in particolare i trasferimenti in campo sociale e scolastico in capo agli enti capofila di funzioni svolte in forma sovracomunale).

 

Autore: La redazi0ne PERK SOLUTION

CDP, Richieste di rimborso anticipato e riduzione prestiti

Con avviso del 12 maggio scorso, la Cassa Depositi e Prestiti Spa informa gli Enti Territoriali che il termine per l’invio delle richieste di
rimborso anticipato e riduzione dei prestiti ordinari in essere è fissato al 31 maggio 2021.
È possibile procedere alla compilazione, creazione e trasmissione via web delle richieste tramite il Portale dei Finanziamenti.
I prestiti oggetto di rinegoziazione nel primo semestre 2021, come previsto dalla Circolare CDP n. 1301 del 24 dicembre 2020, non potranno essere oggetto di rimborso anticipato o riduzione con effetto dal 1° luglio 2021.

1. Rimborso anticipato (totale o parziale)
La richiesta dovrà essere corredata dalla deliberazione di Consiglio che autorizza l’operazione di rimborso anticipato, esecutiva ai sensi di legge. Sarà possibile richiedere il rimborso anticipato parziale dei prestiti ordinari in ammortamento e a totale carico dell’ente beneficiario che, alla data del 1° giugno 2021, risultino integralmente erogati. La delibera di Consiglio dovrà contenere, per ciascuna posizione di mutuo, l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere.
Fermo restando il pagamento della rata in scadenza alla data del 30 giugno 2021 con le consuete modalità (i.e. tramite addebito diretto in conto – SDD – unitamente agli altri finanziamenti in essere), CDP, verificata la validità della documentazione ricevuta, invierà a partire dal 14 giugno 2021 una comunicazione con l’indicazione degli importi dovuti e delle modalità per effettuare il rimborso anticipato.

2. Riduzione
Con riferimento alla rideterminazione dei piani di ammortamento dell’importo nominale dei prestiti, le domande di riduzione avranno effetto dal 1° luglio 2021. Le domande di riduzione pervenute successivamente alla scadenza del 31 maggio 2021 saranno istruite
da Cassa depositi e prestiti con effetto dal 1° gennaio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart Working, prima indagine sulla qualità del lavoro agile in 34 amministrazioni centrali

È stata presentata durante la riunione dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche i risultati della prima indagine sulla qualità dei Piani organizzativi del lavoro agile (Pola) 2021-2023. Sotto la lente un campione di 34 amministrazioni del comparto “funzioni centrali”, suddivise in 8 cluster, che al 30 aprile 2021 avevano pubblicato il Pola sul Portale della performance: si tratta di 9 ministeri (26% del campione), 7 enti di regolazione dell’attività economica (21%), 5 parchi nazionali (o consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette), 4 enti e istituzioni di ricerca (non vigilati dal Mur), 4 istituti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, 2 autorità amministrative indipendenti, 2 enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e infine un ente a struttura associativa. L’indagine ha evidenziato, oltre a ottime pratiche che possono diventare benchmark di riferimento, anche tante criticità da migliorare, come l’insufficiente valutazione degli impatti esterni e interni dello smart working e la necessità di progettare percorsi formativi mirati dei dirigenti. In sintesi: grande capacità di reazione organizzativa in risposta all’emergenza Covid, ma poco monitoraggio degli effetti. L’indagine si è articolata lungo tre aree di ricerca.

1) Il livello di qualità media complessiva dei Pola: Istat, Lavoro e Mef
Innegabile lo sforzo di programmazione organizzativa del lavoro agile da parte di tutte le amministrazioni del campione. Il livello di qualità media complessiva si attesta sul 67%, con un range che va da un minimo del 25% a un massimo del 90%. Sul podio con la più alta qualità programmatica del Pola ci sono l’Istat con il 90%, il ministero del Lavoro con l’89% e il ministero dell’Economia, a quota 88%. Amministrazioni che secondo i ricercatori possono diventare a pieno titolo benchmark di riferimento per tutte le altre.

2) I cluster con la maggiore qualità dei Pola: gli enti di previdenza e assistenza
Il cluster che raggiunge il valore più elevato per qualità media complessiva dei Pola è quello degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, con Inail (85%) e Inps (73%) che si distinguono per l’ottima qualità dei documenti e per il dettaglio delle azioni programmatiche e organizzative. Seguono poi i quattro enti di ricerca non vigilati dal Mur (Ispra, Iss, Istat e Crea), che presentano una qualità media pressoché identica al cluster visto in precedenza. I due enti del cluster “autorità amministrative indipendenti” (Anvur e Isin), presentano una qualità media piuttosto elevata (77,5%), seguiti dai ministeri (Affari esteri, Economia, Cultura, Sviluppo economico, Trasporti, Lavoro, Università, Ambiente e Giustizia) che si attestano sul 67%. I 5 enti Parco fanno registrare una qualità media decisamente inferiore, ma pressoché uguale a quella dei quattro enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali e comunque sopra la soglia della sufficienza (63%). Infine, il cluster dei sette enti di regolazione dell’attività economica (Agenas, Agid, Aics, Aifa, Alct, Ansf, Aran) si è posizionato esattamente sulla soglia di sufficienza (60%).

3) Quali sono i contenuti dei Pola già maturi e quelli da migliorare
L’indagine rileva – per ciascuna delle quattro parti in cui i Pola sono articolati – da una parte i contenuti “maturi” dei Piani, quelli che presentano una buona qualità programmatica, e dall’altra i contenuti da migliorare, fornendo poi preziose indicazioni di policy sulla programmazione organizzativa del lavoro agile. In estrema sintesi, i contenuti più forti e meglio delineati sono relativi alle condizioni di salute di ogni ente (la fotografia 2020), al monitoraggio quantitativo in fase emergenziale, alla programmazione del lavoro agile ordinario, all’identificazione dei soggetti coinvolti e delle attività che possono essere svolte in smart working. Decisamente da migliorare, invece, appaiono i contenuti relativi alla fonte dati degli indicatori, alle scelte logistiche, agli impatti del lavoro agile, al monitoraggio (basso) della qualità dello smart working emergenziale e del benessere organizzativo, alle performance organizzative, alla presenza (insufficiente) di un help desk informativo e alla formazione mirata dei dirigenti.

 

Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

L’ARERA ha pubblicato il documento contenente i primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2). Il documento per la consultazione si inquadra nell’ambito del procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), avviato con la deliberazione 138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021.Il documento illustra gli orientamenti generali dell’Autorità per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto. La  consultazione verrà seguita da un secondo documento per la consultazione in cui saranno puntualmente descritti gli specifici criteri di calcolo in via di definizione e individuati i parametri macroeconomici di riferimento, nonché i parametri legati alla ripartizione dei rischi nell’ambito della regolazione del settore dei rifiuti.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità o, in alternativa, all’indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 11 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti Piemonte, prime verifiche a campione sui Fondi Covid

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con nota n. 9705/2021, ha inteso procedere ad una verifica a campione dei fondi Covid-19 assegnati dallo Stato e dalla Regione Piemonte ai Comune del cuneese nell’esercizio 2020. Gli enti interessati dovranno inviare, entro il termine del 15 giugno 2021, una relazione circa l’entità dei trasferimenti ricevuti, la destinazione e il relativo utilizzo, nonché le certificazioni compilate ai sensi di legge ai Ministeri competenti. La raccolta delle informazioni richiesta è effettuata anche tramite documento in formato excel.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Capacità assunzionali, gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale

Con deliberazione n. 73/2021, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del d.l. 34/2019 e smi. La fattispecie prospettata dal Comune nella richiesta di parere riguarda la natura degli incentivi tecnici, di cui al comma 5-bis dell’art. 113 del Codice degli appalti, che traggono origine dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dal comma 2, e ad essi vanno considerati legati, non sussistendo una specifica spesa per il personale in assenza di appalti e degli stanziamenti ad essi relativi. Il citato comma 5-bis è stato peraltro già oggetto di approfondimento da parte della Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n. 6/2018/QMIG è giunta a ritenere chiaramente che “L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale”. Al tempo stesso, si rileva che “tali compensi non sono rivolti indiscriminatamente al personale dell’ente, ma mirati a coloro che svolgono particolari funzioni (“tecniche”) nell’ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori”. Ne consegue che gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Demolizione opere abusive, dal 15 maggio al via le nuove domande on line

Dalle ore 12:00 del 15 maggio 2021 alle ore 12:00 del 15 giugno 2021 si svolgerà la seconda campagna per la concessione dei contributi ai Comuni per la demolizione delle opere abusive. I criteri di utilizzazione e ripartizione dei fondi (stanziati dalla Legge 205/2017, art. 1, comma 26) sono stati stabiliti con decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020. I Comuni potranno presentare istanza di contributo compilando il modulo elettronico.
La domanda di contributo è presentata ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2020 n. 206 e sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo http://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_209604_725_1.html, con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni.
Possono presentare istanza di contributo anche Comuni che abbiano già partecipato al bando di cui all’avviso prot. 9159 del 12 agosto 2020 o che risultino vincitori dello stesso ai sensi del Decreto ministeriale n. 565 del 9 dicembre 2020 e relativo allegato, reperibile sulla sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo link https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=210702, purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizione.
I contributi saranno concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.
Ai sensi del Decreto interministeriale n. 254 del 23/06/2020, in caso di insufficienza di fondi, l’ordine cronologico di presentazione delle istanze è rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mancato versamento dell’albergatore dell’imposta di soggiorno

In merito alla questione controversa relativa alla configurabilità, o meno, del reato di peculato nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, da parte dell’albergatore, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio, la Corte di Cassazione – che già si era pronunciata sull’argomento – con la sentenza n. 18320/2021, ha rilevato che se è vero che l’art. 358 cod. pen. attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, è imprescindibile l’esame dei caratteri qualificanti dell’attività in concreto svolta dai soggetti per definirla pubblico servizio e, altresì, che tale attività non si concreti in semplici mansioni di ordine o si esaurisca in attività di prestazione d’opera meramente materiale e che non si esaurisce nella mera destinazione, a finalità pubbliche, delle somme riscosse.
Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici ha riguardato il ricorso presentato da un albergatore, condannato dal Tribunale per il delitto di peculato (ex art. 314 del c.p) per non aver versato, per quattro anni, nelle casse del Comune le somme spettanti a titolo di imposta di soggiorno. Il difensore dell’albergatore, nel chiedere l’annullamento della sentenza impugnata, denunciandone vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, rappresenta che la sentenza impugnata, che si è lungamente soffermata sulla disciplina legislativa, ha, invece omesso l’esame del Regolamento del Comune, che costituisce la fonte diretta dell’obbligo imposto al ricorrente ed offre le coordinate giuridiche applicabili al caso in esame. I giudici di cassazione, con l’annullamento della sentenza impugnata e relativa trasmissione degli atti, per ulteriore corso, al Tribunale, ritengono che – ai fini di individuare il contenuto del rapporto intercorrente tra il comune e i gestori delle strutture operanti nel territorio – assumono rilievo decisivo i regolamenti comunali che potrebbero fornire elementi per non ritenere sussistente, in capo al gestore della struttura alberghiera, l’esercizio di poteri latu sensu pubblicistici nella fase della determinazione e versamento dell’imposta dell’importo dovuto: tale fase è incentrata sull’adempimento di obblighi essenzialmente dichiarativi e sull’assoggettamento ai poteri di accertamento e controllo dell’amministrazione comunale. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, ai fini della qualificazione soggettiva del gestore della struttura come incaricato di pubblico servizio, sulla scorta degli elementi evincibili dal Regolamento, non sono stati accertati elementi che connotino in senso immediatamente “pubblicistico” neppure l’attività svolta nella fase in cui il gestore della struttura procede all’incasso dell’imposta dal momento che la responsabilità diretta del gestore, nella fase del versamento dell’imposta al Comune, si pone in termini di incompatibilità ontologica con la configurabilità delle sue mansioni quale agente contabile, cioè di soggetto addetto alla riscossione dell’imposta quale incaricato del Comune. La previsione regolamentare, secondo la quale il gestore risponde direttamente del corretto ed integrale versamento dell’imposta al Comune, suggerisce infatti che le somme dovute dall’esercente appartengono al suo patrimonio e non a quello del Comune sicché risulta difficile configurare il “maneggio di denaro pubblico”, conditio sine qua non al fine di attribuire la qualifica di agente contabile al gestore della struttura ricettiva non potendosi imputare a quest’ultimo alcuna condotta di omesso versamento di denaro già ab origine di pertinenza della pubblica amministrazione, ma soltanto di inadempimento di un obbligo posto direttamente a suo carico nei confronti di quest’ultima.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per investimenti di rigenerazione urbana, le Faq ministeriali

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato le Faq relativa all’utilizzo del contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n.160, e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n.56 del 6 marzo 2021). In merito a come e dove presentare l’istanza di finanziamento, il Ministero chiarisce che con dm del 2 aprile 2021, è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D. Lgs. 229/2011. L’accesso al MOP avviene attraverso le utenze del sistema già in possesso dei comuni che effettuano regolarmente il monitoraggio di cui al citato decreto legislativo. Il mancato possesso di una utenza del MOP rappresenta una inadempienza rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 229/2011.Effettuando l’accesso al sistema, nella sezione delle notifiche, è visualizzata la comunicazione per procedere alla compilazione e all’invio dell’istanza di finanziamento.
In particolare il Comune, attraverso la piattaforma:
– seleziona i CUP tra quelli ammissibili proposti dal sistema stesso sulla base delle caratteristiche riportate nell’allegato al presente comunicato;
– fornisce gli elementi informativi richiesti dal sistema attraverso la procedura guidata;
– al termine dell’inserimento dei dati:
a) valida l’istanza: tale passaggio produce un file pdf della bozza di istanza;
b) scarica il file pdf della bozza di istanza;
c) verifica la correttezza dei dati inseriti;
firma digitalmente il file.
– carica il file dell’istanza firmata digitalmente tramite la piattaforma;
– esegue la trasmissione dell’istanza firmata.

Per quanto riguarda i termini di presentazione dell’istanza, la piattaforma GLF è aperta dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni, inclusi festivi, e la trasmissione, deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro le ore 23.59 del 4 giugno 2021 giorno in cui il sistema resterà aperto fino al citato orario. È facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova istanza, attraverso un ulteriore invio secondo le modalità sopra rappresentate e comunque entro i termini fissati. In tale circostanza, l’ente deve preliminarmente procedere a ritirare la precedente istanza prima di poter trametterne una nuova.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION