Corte dei conti, il codice di giustizia contabile aggiornato a settembre 2021

La Corte dei conti ha pubblicato il “Codice di giustizia contabile – Edizione SETTEMBRE 2021“, recante la modifica apportata dal D.L. n. 44/2021 delL’1.4.2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 76/2021 del 28.5.2021, entrato in vigore dall’1.4.2021, comprensivo delle Note esplicative delle modifiche legislative intervenute nel tempo, dell’Indice analitico alfabetico aggiornato e delle Tabelle riassuntive dei soli articoli novellati con la decorrenza del termine di vigenza delle relative norme.
Il Codice disciplina, come noto, l’esercizio della giurisdizione della Corte dei conti nelle seguenti materie (art. 1): giudizi di conto (conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni); giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario; altri giudizi in materia di contabilità pubblica; giudizi in materia pensionistica; giudizi aventi per oggetto l’irrogazione di sanzioni pecuniarie; altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obbligatorio dal 2022 l’invio telematico delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie

Decorre dall’anno di imposta 2022 l’obbligo di utilizzare, ai fini dell’invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Lo chiarisce il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 7/D del 21 settembre 2021. In esito alle modifiche del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 recate dall’art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali, il che consente ai contribuenti e agli intermediari di individuare con certezza le aliquote o le tariffe, nonché la disciplina del prelievo rimessa all’autonomia regolamentare, sulla cui base deve essere determinato il tributo dovuto per ciascun ente locale e per ciascun anno d’imposta . Con riferimento, invece, ai tributi delle province e delle città metropolitane, la pubblicazione sul sito internet dipartimentale costituisce condizione di efficacia delle delibere in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (imposta RC auto), mentre svolge una finalità meramente informativa per i restanti prelievi.
Il decreto del 20 luglio 2021 prevede che l’invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie debba avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all’Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, ad eccezione delle delibere relative all’addizionale comunale all’IRPEF, per le quali, fermo restando l’obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta.
Considerato che al momento dell’entrata in vigore del decreto l’attività di trasmissione degli atti relativi all’anno d’imposta 2021 era già ampiamente avviata, l’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. Nessun ulteriore onere grava, pertanto, in capo ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno già eseguito la trasmissione degli atti concernenti l’anno 2021, né, del resto, per ragioni di uniformità, al rispetto delle specifiche tecniche del formato elettronico sono tenuti gli enti che devono ancora provvedere a tale adempimento.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

MEF, Si all’applicabilità della maggiorazione IMU dello 0,08% anche per il 2021

Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n.8/DF del 21 settembre 2021, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione di aliquota IMU dello 0,08%, ex art. 1, comma 755, legge n. 160/2019, anche per l’anno 2021, a seguito deliberazione consiliare espressa adottata per l’anno 2020 seguita da assenza di deliberazione per l’anno 2021.
Al riguardo, il Dipartimento si ritiene che la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determini l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08%.
Dalla previsione normativa di cui all’art. 1, comma 755, legge n. 160 del 2019 – il quale stabilisce che “a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento” – si evince che l’espressa deliberazione del consiglio comunale” non può che riferirsi all’anno 2020 che costituisce il primo anno di applicazione del nuovo regime dell’IMU attuato dalla legge n. 160 del 2019.
Superato l’anno di transizione tra i due regimi ordinamentali, la suddetta maggiorazione, nei comuni che versano nelle condizioni di legge, diventa a tutti gli effetti un’aliquota IMU con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le stesse regole generali stabilite per queste ultime. Il Legislatore ha inteso, quindi, condizionare la permanenza dell’applicazione della suddetta maggiorazione – che richiedeva una previsione specifica di raccordo in un sistema ad imposta patrimoniale unica – a una espressione esplicita di tale volontà. Ciò, però, non attraverso l’imposizione di una condizione a regime, bensì con una clausola volta a regolare, per l’appunto, solo la fase transitoria, vale a dire l’anno 2020.
A conferma di quanto sostenuto, il Dipartimento richiama anche l’ultimo periodo del comma 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che i “comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento” Tale previsione comporta che negli anni successivi al 2020 i comuni possono, con espressa deliberazione consiliare, solo ridurre la maggiorazione applicata nell’anno 2020, mentre la mancata approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 e successivi determina, come sopra chiarito, la conferma automatica, ope legis, di tutte le aliquote approvate per l’anno 2020, ivi inclusa l’aliquota maggiorata dell’1,14%, indicata nel quesito.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Contributo assistenza ai minori, riapertura termini per la certificazione delle minori spese sostenute

Con comunicato del 20 settembre 2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’interno informa che a seguito di specifiche richieste da parte di alcuni comuni, il sistema TBEL per l’acquisizione della certificazione relativa ai dati occorrenti per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 56-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 – finalizzato a concorrere alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimenti dell’autorità giudiziaria – sarà nuovamente disponibile fino alle ore 18 di mercoledì 22 settembre 2021:

– per l’inserimento della certificazione da parte di Comuni che non vi abbiano già provveduto nel precedente periodo di apertura della procedura;

– per la modifica dei dati inseriti nel precedente periodo, qualora l’Ente abbia ravvisato errori nei valori già certificati. In tale ipotesi la certificazione preesistente dovrà essere annullata e ne andrà inserita una nuova con i dati corretti.

Il comunica precisa che, attesi i termini stringenti previsti dalla citata norma per l’adozione del decreto interministeriale di riparto del fondo, in nessun caso sarà possibile procedere ad ulteriore proroga del termine.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bando dottorati comunali, prorogato al 23 settembre il termine di presentazione delle domande di partecipazione

È prorogato, con decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, al 23 settembre 2021 il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati comunali.

Il  bando è finalizzato alla selezione di proposte di “dottorati comunali” avanzate dalle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della “Strategia Nazionale delle aree interne” (SNAI), coerentemente con le finalità del Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei “Dottorati comunali”.

Di seguito le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) pubblicate sul sito internet dell’Agenzia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Green Pass, in G.U. la legge di conversione

È stata pubblicata in G.U. n. 224 del 18 settembre 2021, la legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. Contestualmente è stato pubblicato il testo coordinato del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 175 del 23 luglio 2021), con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126.

Tra le misure contenute segnaliamo:

  • Articolo 1 (Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale): Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza dichiarato la prima volta con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.
  • Art. 6 – Punto 2 (Semplificazioni in materia di organi collegiali): La norma dispone il rinvio dei termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato A al 31 dicembre 2021, stabilendo che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili già autorizzate dalla legislazione vigente. A tal fine, al punto 2 si dispone la proroga dell’articolo 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) del DL n. 18/2020, laddove si consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria. Il comma 5 dell’articolo dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano agli adempimenti per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza esclusivamente con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili nei propri bilanci;
  • Art. 6 – punto 4 (Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile): La disposizione reca la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’efficacia delle disposizioni previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19;
  • Art. 6 – punto 5-bis (Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale): Proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 del termine di efficacia dell’articolo 92, comma 4-bis del DL n. 18/2020 che dispone il divieto ai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare – anche laddove negozialmente previste – decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle riduzioni di servizio (minori corse o percorrenze) realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 a motivo dell’emergenza pandemica. Tale divieto non si applica al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi;
  • Art. 6 – punto 7 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti): La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2021 dell’articolo 106 del DL n. 18/2020, in cui si stabiliscono norme applicabili alle assemblee sociali.
  • Art. 6 – punto 15 (Proroga in materia di sorveglianza sanitaria): È prorogata dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le PP.AA. provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro;
  • Art. 6 – punto 17 (Proroga in materia di Edilizia scolastica): La proroga fino al 31 dicembre 2021 riguarda sia quanto disposto dall’articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto, sia l’efficacia delle previsioni recate dall’art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020, volte ad accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche;
  • Art. 6 – punto 18 (Trattazione a porte chiuse delle udienze nel processo contabile): La norma proroga al 31 dicembre 2021 l’efficacia della disciplina che prevede il necessario svolgimento a porte chiuse delle adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
  • Art. 6 – punto 19 (Proroga udienze da remoto processo tributario): Si dispone la proroga della disciplina che consente nel processo tributario lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto, previa autorizzazione, con decreto motivato, del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale.
  • Art. 6 – punto 23 (Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici): Proroga fino al 31 dicembre 2021 – in luogo del termine del 31 luglio 2021 finora previsto – della disciplina transitoria (art. 10, commi 2 e 3 del DL n. 41/2001), per lo svolgimento dei concorsi pubblici volti al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico), per quelli già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
  • Art. 7-bis (Misure urgenti in materia di processo amministrativo): L’articolo è volto a consentire nel processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19;
  • Art. 8 (Modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020): Si interviene sull’articolo 85 del DL n. 18/2020, nella parte in cui prevede, una specifica disciplina per la composizione dei collegi anche delle sezioni riunite. L’intervento è finalizzato a ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti;
  • Art. 9 (Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità): Proroga, dal 30 giugno al 31 ottobre 2021, delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del DL n. 18/2020, relativo alla previsione delle modalità di lavoro agile per i lavoratori fragili. Si incrementa di 16,95 milioni di euro (da 157 a 173,95 milioni di euro) per il 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 483, della legge n. 178 del 2020, relativa alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefìci di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020;
  • Art. 11 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse): Si prevede che una quota, pari a 20 milioni di euro, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, sia destinata in via prioritaria alle attività che al 23 luglio 2021 (data di entrata del vigore del presente decreto) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Regioni e Province autonome, riparto Fondo a sostegno delle attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica

È stato pubblicato in G.U. n. 224 del 18 settembre 2021 il DPCM 30 giugno 2021 recante il riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro, istituito dall’articolo 26 del DL 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021.
Le risorse sono così destinate:
a) per 300 milioni di euro al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
b) per 20 milioni di euro al sostegno delle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;
c) per 20 milioni di euro ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR e personale, ANCI: Procedere con urgenza all’individuazione delle amministrazioni che potranno assumere personale

Procedere con urgenza alla chiara individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR che potranno utilizzare le modalità speciali, previste dal Decreto legge 80/2021, per l’assunzione di nuovo personale. A sollecitarlo è il segretario generale dell’Anci, in una lettera ai Capi di Gabinetto del Ministro dell’Economia e Finanze, Giuseppe Chinè, e del Dipartimento della Funzione Pubblica, Marcella Panucci.
Come già richiesto dall’Anci, sia in occasione del parere della Conferenza Unificata sul Decreto legge che durante l’audizione al Senato sulla Legge di conversione, ANCI sottolinea la permanente incertezza sull’ambito applicativo delle disposizioni su semplificazione e accelerazione delle procedure di reclutamento; circostanza che rischia di “vanificare il pur condiviso e ambizioso obiettivo di fornire alle Pubbliche Amministrazioni le risorse umane necessarie e specializzate per affrontare la sfida relativa al pieno e tempestivo utilizzo delle risorse del PNRR”.
La lettera ricorda che da un’analisi della norma, oltre che dello schema di Decreto di assegnazione delle risorse per il PNRR, parrebbe che nell’ambito applicativo della norma rientrino solo le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR.
“Considerata la grande difficoltà in cui si trovano oggi ad operare i Comuni e le Città metropolitane, che hanno subito negli ultimi anni la riduzione del 25% degli organici, con la perdita di 120.000 unità di personale, appare assurdo – conclude il segretario – che gli stessi non abbiano ora la possibilità di rafforzare i propri organici per l’attuazione del Piano nazionale”.

Corte dei conti, rinegoziazione contratti di locazione

La Pubblica Amministrazione nell’esercitare la sua riconosciuta capacità di diritto privato nella gestione di un contratto, pur riconosciuta dall’art. 1, comma 1 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, deve comunque aderire ai principi di trasparenza, concorrenzialità e di efficiente gestione delle risorse pubbliche, stante il suo obbligo di valorizzarle nella misura massima possibile, nel rispetto anche della disciplina europea agli aiuti di Stato. Nell’esercitare la propria discrezionalità nelle scelte, l’Ente dovrà eventualmente assicurarsi la disponibilità di risorse atte a garantire le minori entrate, nonché fornire adeguata motivazione alle decisioni prese. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 129/2021/PAR, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità per il Comune di agire iure privatorum, ossia spogliandosi della sua veste autoritativa e ponendosi sullo stesso piano di un soggetto privato, nella gestione dei contratti di locazione stipulati con compagnia di telecomunicazione per l’installazione di dispositivi di diffusione, accettando le richieste di rinegoziazione dei canoni, contrattualmente stabiliti, a motivo di mutate condizioni finanziarie delle società. La richiesta del Comune è giustificata sulla base di supposte difficoltà economiche generali invocate dalle società di telecomunicazione.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, la P.A., anche quando agisce iure privatorum, non è libera nella scelta dei fini da perseguire, ma è sempre vincolata al perseguimento del pubblico interesse. La rinuncia anche in parte, derivante dall’espressione della facoltà di rinegoziazione del contratto, da parte dell’amministrazione locatrice ai crediti (certi, liquidi ed esigibili) derivanti dai contratti di locazione stipulati, si pone in contrasto anche con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile secondo cui in generale non sono percorribili modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, salvo che per le transazioni (ex multis, Corte dei conti, Sez. contr. Piemonte, delib. n. 20/2012/SRCPIE/PAR), le quali consentono all’ente pubblico creditore di ottenere, in cambio, un vantaggio economico immediato. Ovviamente ciò non esclude che le parti possano liberamente concordare, in ragione degli effetti della sospensione dell’attività sul fatturato dell’impresa, sospensioni, riduzioni o posticipazioni del pagamento del canone, rinegoziando modalità e termini dell’adempimento, attraverso un nuovo contratto. Principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, nonché di efficienza nella gestione del patrimonio pubblico, paiono quindi ostare alla concessione di un beneficio di carattere eccezionale, al titolare della disponibilità di un bene pubblico, ove priva di contromisure. A fronte della riduzione del corrispettivo per il godimento concesso, l’ente interessato dovrebbe reperire le risorse per finanziare le proprie attività istituzionali, realizzando una specifica variazione del bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Niente esenzione IMU per le scuole paritarie se l’attività è svolta con modalità commerciali

La gratuità dell’attività è un requisito indispensabile per l’esenzione IMU della scuola paritaria. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24243 dell’8 settembre 2021, accogliendo il ricorso presentato dal Comune nei confronti della una sentenza della CTR, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP, che aveva accolto il ricorso di una scuola paritaria avverso un avviso di accertamento IMU 2013; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’attività di ospitalità fornita dall’Istituto contribuente possedesse tutti i requisiti di legge per ritenerla esente dal pagamento dell’IMU, trattandosi di scuola parificata, i cui ricavi non sembravano costituire un reddito riconducibile ad un’attività commerciale.
I giudici di Cassazione hanno ricordato che l’esenzione dall’IMU è fruibile da parte dei soggetti, che rispondano a requisiti di carattere soggettivo e oggettivo; il requisito soggettivo consiste nello svolgimento di un’attività non lucrativa; il requisito oggettivo consiste che negli immobili venga svolta, con modalità effettivamente non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché quelle di cui all’art. 16 lettera a) della legge n. 222 del 1985. Occorre pertanto far riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell’attività nei singoli immobili, affinché possa essere concessa l’esenzione IMU. Tale attività dev’essere priva di scopo di lucro e, conformemente al diritto dell’Unione europea, per sua natura non deve porsi in concorrenza con altri operatori del mercato e deve costituire espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Inoltre, l’attività deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero di versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION