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Assegnazione contributi aggiuntivi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Con decreto dell’11 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 289 del 20-11-2020, il Ministero dell’Interno ha definito il riparto ai comuni dei contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021, in attuazione del comma 29-bis dell’art. 1 della legge n. 160/2019, inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a), D.L. n. 104/2020 (L. n. 126/2020). L’articolo 47 incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai comuni, per il 2021, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. L’importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari con gli stessi criteri e finalità di utilizzo previsti dai commi 29 e 30 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020. Si ricorda che con decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020, in attuazione del comma 29, sono stati assegnati ai comuni i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, per un importo complessivo pari a 497.220.000,00 euro, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, come di seguito riportato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.
Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento. Gli enti beneficiari sono rispettivamente soggetti all’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo nonché all’obbligo di monitoraggio delle opere pubbliche.
I contributi integrativi saranno erogati ai comuni beneficiari in due tranche:
a) per una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP-MOP;
b) per una seconda quota, pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il certificato dovrà essere inviato con modalità telematica, tramite il sistema di certificazione enti locali (Area certificati TBEL, altri certificati).
In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo aggiuntivo, l’assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.
I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Autore: La redazione PERK SOLUTION