L’ARERA, con la delibera ARERA del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif, ha adottato lo Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori dei rifiuti urbani.
Il provvedimento fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l’autonomia contrattuale dell’Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all’uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l’altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità.
Di conseguenza, risulta necessario prevedere l’adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di contratto in forza dell’efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell’Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all’Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17. I contratti di servizio devono essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.
La redazione PERK SOLUTION