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Arconet, contabilizzazione riduzione e utilizzo del FAL

La Commissione Arconet, con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito alla contabilizzazione della riduzione e dell’utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 73/2021.

Come noto, l’art. 52, del DL n. 73/2021, emanato in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021, e in particolare il comma 1-ter detta nuove disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. Nello specifico, dall’esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti: i) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); ii) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; iii) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; iv) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.

In applicazione di tale norma, a decorrere dall’esercizio 2021, la Commissione chiarisce che gli enti locali non possano più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021:

  • nell’allegato a) – “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” – è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;
  • nell’allegato a/1 – “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, sono registrati sia la riduzione del FAL nell’apposita voce, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.

Per maggiori approfondimenti, la Commissione rinvia all’esempio di contabilizzazione del FAL consultabile nel Resoconto della riunione del 17 novembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

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