Con la FAQ 52 del 27 settembre 2023 Arconet fornisce chiarimenti in merito alla contabilizzazione delle spese sostenute per i contratti di efficientamento energetico (Energy Perfomance Contract) affidati con gara d’appalto, concernenti l’acquisto di beni e di servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo allo stesso tempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia (DPR 412/92 art. 1, comma 1, lettera p). Nell’ambito dei medesimi contratti possono essere inclusi anche lavori di efficientamento energetico.
I contratti EPC possono prevedere il pagamento di corrispettivi relativi a differenti componenti dell’oggetto contrattuale, che devono essere quantificate e registrate separatamente:
a) componente relativa agli interventi di riqualificazione energetica;
b) componente relativa alla gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per l’intera durata del contratto;
c) componente relativa alla fornitura dei vettori energetici.
Le diverse componenti sono codificate secondo le modalità di seguito indicate.
Alla componente di cui alla lettera a) sono attribuiti i codici del piano dei conti finanziario in base alla natura della spesa (di investimento o corrente) secondo la tipologia e le modalità di intervento. Pertanto saranno utilizzati i codici relativi alle immobilizzazioni in caso di interventi sugli edifici e sugli impianti, mentre saranno utilizzati i codici relativi alle forniture in presenza ad esempio di sole spese riguardanti la sostituzione dei corpi illuminanti.
Alla componente di cui alla lettera b) riguardante la manutenzione ordinaria sono attribuiti i codici del piano dei conti finanziario riguardanti le specifiche spese (ad esempio per la Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari codice U.1.03.02.09.004), mentre alle spese riguardanti la manutenzione straordinarie è attribuito il codice previsto per l’immobilizzazione oggetto della manutenzione.
Se nell’ambito dello stesso contratto è prevista la fornitura dei vettori energetici (gas, energia elettrica, ecc.), componente di cui alla lettera c), il relativo corrispettivo deve essere imputato ai codici di riferimento ad. es. per l’energia elettrica, codice U.1.03.02.05.004 Energia elettrica.
Per la copertura degli impegni imputati all’esercizio in corso di gestione e agli esercizi successivi riguardanti le immobilizzazioni di cui alla lettera a e la manutenzione straordinaria di cui alla lettera b), si rinvia ai paragrafi 5.3.3. e seguenti dell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria si segnala che tra le possibili forme di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione è compresa anche la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell’esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata. Nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo 5.3.8 del richiamato allegato 4/2, tale fattispecie ricorre in presenza dell’abbattimenti dei costi delle utenze quale risultato dell’efficientamento energetico.
I contratti per fornire efficienza energetica attraverso misure di gestione dell’energia come la pianificazione, l’ottimizzazione, la manutenzione delle apparecchiature ecc. senza alcun investimento di capitale nella fornitura di beni o apparecchiature nuovi o rinnovati sono da registrare come contratti di servizi. Si precisa che il quesito non si riferisce ai casi di affidamenti di EPC in Partenariato Pubblico Privato ovvero secondo la formula della finanza di progetto.
La redazione PERK SOLUTION