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Arconet: Avvio attività per l’adeguamento principi contabili al d.lgs. n. 36/2023 “Codice contratti pubblici”

La Commissione Arconet, nella seduta del 6 marzo u.s. ha avviato l’esame delle proposte di modifica dei principi applicati della programmazione (all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011) e della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011).

Il primo argomento esaminato dalla Commissione Arconet riguarda la relazione del Programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere  soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (art. 175 del Codice dei contratti) rispetto agli altri documenti di programmazione dell’ente. In particolare, con riferimento ai PPP, si pone la questione della conciliazione e della propedeuticità tra il Programma triennale delle esigenze, il Programma triennale dei lavori pubblici contenuto nel DUP. Dopo ampio dibattito, la Commissione conclude che il Programma triennale delle esigenze rappresenta lo strumento propedeutico e necessario per le valutazioni delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato e che, nell’ambito del DUP, il Programma triennale dei lavori pubblici può limitarsi a dare atto dell’adozione del Programma triennale delle esigenze pubbliche.

Vengono poi illustrate le altre proposte di aggiornamento dei principi contabili, dedicando una particolare attenzione alle modalità di contabilizzazione degli  incentivi tecnici, e alla previsione del “giro contabile” già contemplato dai principi contabili vigenti. In assenza di possibilità alternative che consentano di registrare gli incentivi tecnici sia negli “stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti” (art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023), sia negli stanziamenti riguardanti la spesa di personale, la Commissione Arconet condivide la scelta di conservare il cd. “giro contabile”. Al riguardo si sottolinea che gli enti hanno da tempo accolto la logica e operano già in questo modo. Seguono ulteriori approfondimenti diretti a rendere più chiara l’espressione lessicale dei principi contabili al fine di renderli più comprensibile agli enti, con riferimento alla spesa di personale e agli accordi quadro.

Da ultimo si affronta la proposta di aggiornamento del principio contabile applicato concernente l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato, nel caso delle spese non ancora impegnate, a seguito dell’innalzamento della soglia per l‘affidamento diretto, considerato anche il venir meno del divieto dell’appalto integrato nel nuovo codice dei contratti pubblici. I componenti della Commissione, pur condividendo la proposta di non prevedere l’eccezione alla determinazione del fondo pluriennale vincolato per importi minori della soglia minima di 150.000 euro, riconoscono che l’innalzamento della soglia minima potrebbe rappresentare una criticità per i comuni di piccole dimensioni. La Commissione concorda sulla necessità di approfondire le implicazioni derivanti dall’innalzamento della soglia per i piccoli comuni, consapevole dell’assenza di un fondamento normativo per l’estensione della eccezione e dell’indebolimento che l’eccezione determina per il principio della competenza finanziaria potenziata. Il primo esame della proposta di adeguamento dei principi contabili al nuovo codice dei contratti termina con l’impegno ad un’attenta riflessione dei punti critici emersi nel corso del dibattito.

 

La redazione PERK SOLUTION

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