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Arconet, Aggiornamento principi contabili concernente la disciplina del Tesoriere

La Commissione Arconet nella seduta del 24 giugno 2020 ha avviato l’esame riguardante l’aggiornamento della disciplina armonizzata del Tesoriere, unitamente all’allegato n. 17 del d.lgs. n. 118 del 2011. L’aggiornamento della disciplina si è reso necessario a seguito dell’emanazione dell’art. 57, comma 2- quater, del DL 124/2019 che ha abrogato i commi 1 e 3 dell’articolo 216 del TUEL che prevedevano l’obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere. L’aggiornamento è stato proposto anche considerando che a seguito di tale abrogazione il titolo V del TUEL continua a disciplinare il “Servizio di tesoreria” di tali enti e a fare riferimento al Tesoriere. Si renderà pertanto necessario ridefinire la figura del Tesoriere e del Cassiere per evidenziarne le differenze dopo l’intervento ad opera dell’art. 52 del D.L. 104/2020.
Si ricorda che l’art. 52 del D.L. 104/2020, c.d. “decreto Agosto”, ha previsto ulteriori semplificazioni degli adempimenti dei tesorieri degli Enti locali, disponendo l’abrogazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 163 e del comma 9-bis dell’articolo 175 del TUEL. In particolare:

  • con l’abrogazione del comma 4 dell’art. 163 viene soppresso l’obbligo di trasmettere al tesoriere, all’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio precedente;
  • con l’abrogazione del comma 6 dell’art. 163 viene soppresso l’obbligo, durante l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, di indicare nel mandato i pagamenti riguardanti le spese escluse dal limite dei dodicesimi;
  • con l’abrogazione del comma 9-bis dell’articolo 175 viene soppresso l’obbligo di trasmettere al tesoriere i provvedimenti di variazione al bilancio di previsione con schemi di cui all’allegato 8 del D.lgs. 118/2011, le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento e le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell’esercizio.

L’obbligo di invio al tesoriere degli allegati delle delibere di variazione predisposti secondo lo schema dell’allegato 8 è limitato ai soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare i controlli sui pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION