In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rientra nella competenza del Responsabile unico del procedimento (RUP), e non della Commissione giudicatrice, disporre l’esclusione dalla gara delle imprese partecipanti. Il TAR Campania, Sezione II, 5 maggio 2021, con sentenza n. 3015, nel ribadire quanto già espresso in diverse pronunce dal Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., sez. V, 13 settembre 2018, n. 5371; III, 19 giugno 2017, n. 2983; V, 6 maggio 2015, n. 2274; V, 21 novembre 2014, n. 5760) evidenzia che l’art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”. La disposizione definisce, insieme, la funzione della commissione giudicatrice e i limiti della sua competenza; essa svolge un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie. È, dunque, preclusa alla commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa, in particolare, la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta (normalmente, su incarico dell’amministrazione, ma anche in mancanza di specifico incarico), deve essere poi verificata e fatta propria della stazione appaltante.