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Appalti pubblici, non è impugnabile la proposta di aggiudicazione

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è inammissibile il ricorso contro la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di immediata lesività. È quanto ribadito dal TAR Campania, sezione I, con sentenza del 2 aprile 2021, n. 2247. In relazione alla proposta di aggiudicazione la giurisprudenza ha, infatti, chiarito che non è possibile acquisire alcuna conoscenza del contenuto dell’offerta tecnica del concorrente, né può sostenersi che in tale momento si formi quella “piena conoscenza” cui l’art. 41 c.p.a. riconnette il decorso del termine decadenziale per la notificazione del ricorso. Come regola generale, l’unico atto munito di valenza provvedimentale e connotato di carattere lesivo è il provvedimento di aggiudicazione (oltre a quello di esclusione), dalla cui comunicazione o acquisita conoscenza decorre il termine cui al comma 5 dell’art. 120 c.p.a. (cfr. C.d.S., sez. III, 28 giugno 2019, n. 4447). Nonostante l’abrogazione dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. (disposta con d.l. 18 aprile 2019, n. 32), la giurisprudenza ha confermato la conclusione per cui non è impugnabile la proposta di aggiudicazione, atto con valenza meramente endoprocedimentale, mentre deve essere impugnata l’aggiudicazione che è l’atto che definisce la procedura attribuendo il bene della vita (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 2593).

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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