In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, le funzioni di segretario comunale non sono incompatibili con quelle di presidente o componente della commissione giudicatrice, a meno che egli abbia predisposto gli atti di gara in modo tale che il relativo contenuto sia univocamente ascrivibile alle sue valutazioni, risultando così compromessi i requisiti di imparzialità e di buona amministrazione. È quanto ribadito dal TAR Piemonte, Sezione II, 1° aprile 2020, n. 21.
I giudici hanno ricordato che l’art. 107 del TUEL attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente […] la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso. Pertanto, è del tutto evidente che la responsabilità della procedura di gara è affiancata dallo stesso legislatore a quella della presidenza delle commissioni nell’ambito dello stesso assetto di competenze di natura gestionale, sicché può agevolmente affermarsi che la sottoscrizione degli atti indittivi della procedura, poiché costituenti provvedimenti tipici della prima delle due indicate competenze (la quale ben può assorbire quella di responsabile del procedimento ai sensi della regola generale ex art. 5, comma 2, l. n. 241 del 1990), guardata autonomamente ed in linea di principio (ed al netto di specifiche situazioni particolari ove censurate), non può dar luogo ad una necessaria situazione di incompatibilità del presidente della commissione (o altro componente) che sia anche RUP” (T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87).
Tali considerazioni possono estendersi anche al segretario comunale, come confermato dalle norme dell’ordinamento degli enti locali che disciplinano le principali attribuzioni riservate o comunque conferibili a tale figura, in particolare l’art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL, secondo cui, oltre alle funzioni tipiche, il segretario “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia” (art. 97, comma 4, lett. d). Tra queste rientra, in base all’art. 109, comma 2, la possibilità di essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi, quindi di assumere le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, tra le quali rientrano la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8 febbraio 2018, n. 95/2018). Pertanto, la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione del segretario alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che lo stesso sia il funzionario responsabile dell’ufficio competente.