In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è illegittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che abbia effettuato tardivamente il pagamento del contributo a favore dell’ANAC. È quanto ribadito dal TAR Puglia, sezione II, con sentenza 20 maggio 2022, n. 730.
La disciplina del soccorso istruttorio, che di per sé trova fondamento tanto nel codice dei contratti pubblici all’art. 83, comma 9, quanto nell’art. 6 della l. 241/1990, costituisce il logico corollario dei principi del giusto procedimento, del buon andamento e della leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, in una logica che mira al superamento del rigore formale del procedimento amministrativo e alla garanzia del favor partecipationis. Tale disciplina, frutto di una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale, permette dunque alle stazioni appaltanti, anche in assenza e/o incompletezza di alcune dichiarazioni, di consentire la regolarizzazione della documentazione da parte dei privati, allorquando tale carenza documentale non si traduca in una mancanza sostanziale dei requisiti di partecipazione alla gara.
La giurisprudenza, aderendo all’orientamento già espresso dalla Corte di giustizia dell’U.E., ha già chiarito che i principi di tutela del legittimo affidamento, certezza del diritto e proporzionalità ostano ad ogni regola dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di affidamento di un contratto pubblico l’operatore economico non avvedutosi del tardivo o mancato versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità nazionale anticorruzione (cfr. C.d.S., Sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386; Corte di giustizia U.E., 2 giugno 2016, C-27/15).
Il tardivo adempimento non afferisce né al contenuto dell’offerta economica, né a quello dell’offerta tecnica, ma rappresenta un’irregolarità meramente formale. Dal punto di vista della qualificazione del contributo ANAC come elemento formale e non essenziale – poiché non riguardante l’offerta economica e/o tecnica – un recente orientamento giurisprudenziale ha chiarito che «il soccorso istruttorio, oltre a consentire operazioni di completamento o chiarimento della domanda, permette di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia la mancanza e l’incompletezza della stessa, nonché ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché la stessa non riguardi l’offerta economica o tecnica in sé considerata» (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 2 marzo 2020, n. 213; C.d.S., Sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2344).
Autore: La redazione PERK SOLUTION