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Anticipo TFR/TFS, i chiarimenti della Funzione Pubblica

Nell’ottica di agevolare l’accesso all’istituto dell’anticipo TFS/TFR da parte dei dipendenti pubblici collocati a risposo, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. prot. DFP-0001975-P-13/01/2021, informa le amministrazioni pubbliche della conclusione dell’iter normativo e applicativo della misura, invitando le stesse a provvedere tempestivamente alla comunicazione dei dati necessari per la completezza delle posizioni assicurative dei propri dipendenti gestiti dall’INPS.
Nella circolare, la Funzione Pubblica ricorda che l’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto la possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia, come disciplinati dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche, oppure avendo optato per l’accesso a pensione con la cosiddetta “quota 100”, di cui all’articolo 14 dello stesso decreto-legge n. 4 del 2019.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, n. 51 sono state adottate le modalità di attuazione per la richiesta dell’anticipo e successivamente è stato sottoscritto l’Accordo Quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata. La misura in argomento è volta a colmare, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
La Circolare, nel ricordare il ruolo fondamentale dei datori di lavoro pubblici, al fine di rendere effettiva tale possibilità di anticipo della prestazione di fine servizio per i propri dipendenti, pone l’accento sull’esigenza di una fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni, quale elemento indispensabile per il successo della misura intrapresa, con particolare riguardo alla gestione dei dati relativi al proprio personale dipendente, alla loro completezza e accessibilità da parte degli enti che gestiscono i pagamenti.
Nell’ambito della disciplina attuativa prevista dal citato DPCM, tutti gli enti erogatori del trattamento (l’INPS per larga parte delle amministrazioni pubbliche, nonché i datori di lavoro pubblici che erogano direttamente ai propri dipendenti il TFS/TFR) devono certificare agli interessati – che ne facciano richiesta al fine di ottenere l’anticipo – il diritto al trattamento di fine servizio comunque denominato, il relativo importo complessivo, con indicazione delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in un’unica soluzione e del relativo ammontare. Tale certificazione dovrà essere rilasciata entro novanta giorni dalla ricezione della domanda da parte del neo pensionato.
In particolare, è necessario che i datori di lavoro pubblici che si avvalgono dell’INPS per l’erogazione si adoperino per inviare a tale Istituto, nel modo più tempestivo possibile, i dati necessari per la certificazione. Analogamente, i datori di lavoro che erogano direttamente dovranno assicurare, per il tramite dei propri uffici di competenza, la richiesta certificazione.
L’INPS, dal mese di settembre 2019, ha reso disponibile una procedura telematica finalizzata alla trasmissione dei dati giuridico – economici utili al calcolo del TFS e ha attivato diverse iniziative formative a favore delle amministrazioni per la divulgazione di tale procedura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION