I commi 44-46 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 disciplinano l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali. Il comma 46 prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro la data del 31 marzo 2024, ai quali è demandato il compito di stabilire:
- i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta;
- il monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo, delle risorse assegnate (tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229);
- la rendicontazione e la verifica delle risorse assegnate;
- le modalità di recupero e l’eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
Rispetto al contributo ordinario spettante al Comune, i DPCM attuativi dovranno prevedere anche una decurtazione del 5% in caso di mancata approvazione, entro la fine dell’anno precedente, del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.).
L’art. 209-quinquies del DL Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri in data 13 maggio 2020, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, consente di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori:
- dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico;
- della manutenzione della rete viaria;
- del dissesto idrogeologico;
- della prevenzione del rischio sismico;
- della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
A tal fine, i beneficiari delle risorse, che saranno individuate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, potranno essere autorizzati con il medesimo decreto a stipulare mutui, di durata massima quindicennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.