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Anticipazione del prezzo dell’appalto anche per i contratti sottosoglia

La portata generale dell’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l’anticipazione del prezzo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall’amministrazione al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Non avrebbe quindi senso precludere tale facoltà di accesso all’anticipazione per affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste imprese di dimensione medio piccole e maggiormente tutelate dal Legislatore. Ne consegue che l’art. 35 del D.lgs. 50/2016 debba essere considerato norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell’appalto e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia. È questa la massima della delibera n. 247/2021, con la quale l’ANAC, su segnalazione dell’ANCE, ha sancito l’illegittimità della prassi, perpetrata da una stazione appaltante, operante nei settori speciali, di non corrispondere l’anticipazione del prezzo ex art.35 comma 18 del Codice nei contratti sotto-soglia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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