Il T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, sentenza del 18 marzo 2022, n. 3161, ribadisce, secondo la linea giurisprudenziale del Consiglio di Stato, come “sul piano dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio impasto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico”. Nell’impiego pubblico, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti” (Cons. di St. n. 4056/2017; Cons. di St. n. 7104-OMISSIS-; Cons. di St. n. 5146/2018).
Di fronte all’indizione di prove concorsuali, l’Amministrazione competente non può, senza insanabile contraddittorietà, negare o disattendere le stesse, una volta affrontati gli oneri ed i costi di una procedura, così come non possono essere procrastinate le aspettative di coloro che abbiano affrontato il delicato impegno di selezione per titoli ed esami, e che siano stati infine prescelti, per la copertura delle posizioni professionali messe a concorso, sicché a seguito dell’espletamento di un pubblico concorso, sorge per l’Amministrazione il potere-dovere di procedere alle relative nomine, al quale corrisponde un interesse qualificato dei vincitori a conseguire le stesse e tale posizione giuridica ha peraltro conosciuto una significativa valorizzazione da parte della giurisprudenza recente che, anche in considerazione della tutela da riconoscersi ai concorrenti idonei, ha innovativamente affermato la prevalenza dello scorrimento di una graduatoria preesistente ed efficace, rispetto all’opzione per l’indizione di un nuovo concorso.
Ne consegue che l’amministrazione ai fini della legittimità della scelta di indire nuovi concorsi pubblici sia tenuta a fornire un’adeguata motivazione sul punto, che deve riguardare l’effettiva carenza in concreto di professionalità equivalenti nell’ambito delle graduatorie concorsuali ancora valide; ai fini dell’applicazione del criterio dell’equivalenza non può fondatamente farsi ricorso al criterio dell’identità perfetta e assoluta tra le due professionalità in comparazione tra di loro, come opinato da parte ricorrente.
Certamente lo scorrimento in graduatoria ben può essere escluso, quando non ci sia omogeneità tra le mansioni caratterizzanti il nuovo posto da ricoprire e quelle inerenti al posto per il quale il concorso si sia già concluso.” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 22/12/2017, n. 806), ovvero qualora il confronto tra le specifiche competenze richieste in capo ai candidati per la partecipazione alla nuova selezione e i requisiti previsti a suo tempo per la procedura cui parteciparono gli idonei riveli differenze tali da non consentire di ravvisare omogeneità tra i profili richiesti. Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta, quindi, la regola generale per la copertura di posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione, nell’ottica del perseguimento dei rilevanti interessi pubblici del risparmio di spesa e dell’immediata copertura dei posti rimasti vacanti.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II – bis, 15 novembre 2021, n. 11749).
Autore: La redazione PERK SOLUTION