L’ANAC, con comunicato del 4 dicembre scorso, rende noto che nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, ha ricevuto segnalazioni in merito ad alcune criticità, emerse nell’applicazione della norma di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) del Codice dei contratti in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa, che rischiano di pregiudicare il rapido soddisfacimento dei crediti del subappaltatore, minando la stabilità finanziaria delle imprese.
Per risolvere le criticità e favorire la corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni vigenti, l’Autorità ha ritenuto utile fornire, con Comunicato del Presidente del 25 novembre 2020, indicazioni in merito alla citata norma del codice dei contratti.
La disposizione sopra richiamata prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa. Tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse. Tale rinuncia deve essere manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante, ovvero essere espressa nell’ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto. L’Autorità ritiene che sia facoltà delle parti prevedere, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, che l’appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore/fornitore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere dall’adozione del SAL da parte della stazione appaltante. Tale conclusione si giustifica in considerazione dell’assoluta autonomia del contratto di appalto rispetto ai contratti derivati e della natura privatistica del rapporto intercorrente tra l’appaltatore e il subappaltatore/fornitore, da cui si desume l’applicabilità, allo stesso, delle sole previsioni contrattuali. In ogni caso, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore soltanto all’esito del completamento dell’iter procedurale di verifica dell’avanzamento dei lavori oggetto dell’appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 113-bis, del codice dei contratti pubblici.