Le opere con lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica – Sios – sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili.
Anac fornisce chiarimenti sul limite quantitativo di quota subappaltabile per le opere superspecialistiche. Intervenendo in merito ad una gara del Comune di Cagliari per il recupero e riqualificazione di alloggi (Massima N. 213 – 2021 e Parere di Precontenzioso n. 771 – 2021), l’Autorità ha ribadito che le cosiddette SIOS, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili.
Questo si giustifica, nelle intenzioni del legislatore, con l’esigenza di assicurare alla stazione appaltante che l’esecuzione di tali opere sia effettuata soprattutto dall’appaltatore qualificato.
Le sentenze della Corte di giustizia del 26 settembre 2019 (causa C-68/18) e del 27 novembre 2019 (causa C-402/18) non determinano la disapplicazione del limite percentuale del 30% per le opere super specialistiche, non risultando in esse alcun riferimento alle opere stesse, né tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue.
Tale limite trova tuttavia applicazione solo qualora le categorie super specialistiche siano di importo superiore al 10% dell’intero appalto.