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ANAC, nuovo Codice appalti: modalità di calcolo delle quote di esternalizzazione dei contratti di lavori

I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici nei settori ordinari, già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, che non siano state affidate conformemente al diritto dell’Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga, sono tenuti ad affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell’art. 186 del Codice. L’articolo186 si applica ai concessionari privati, anche se non tenuti, in base ad altra disposizione, all’applicazione del codice dei
contratti pubblici e ai concessionari pubblici o, comunque, tenuti all’applicazione del codice.

Non ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni richiamate:
– le concessioni che, tenuto conto anche di eventuali rinnovi o proroghe, non superino la soglia di cui all’articolo
14, comma 1, lettera a) del codice;
– le concessioni assegnate successivamente all’entrata in vigore del codice, che devono essere affidate nel
rispetto delle procedure ivi previste;
– le concessioni affidate conformemente al diritto dell’Unione europea, vigente al momento dell’affidamento o
della proroga.

L’ANAC, con la Delibera n. 265 del 20 giugno 2023, precisa l’ambito di applicazione della misura, e la base di calcolo delle quote di esternalizzazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

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