Anac, con il Parere di funzione consultiva 53/2023 del 25 ottobre 2023, nel rispondere ad una società di Servizi intercomunali per l’ambiente del Piemonte concernente le società in house, ha ribadito che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. Nel caso in un l’ente abbia già previsto la remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale, non è necessario che aggiunga nuovi incentivi a copertura dello svolgimento delle stesse funzioni tecniche. Altrimenti il personale si vedrebbe riconosciuto un doppio incentivo per svolgere le medesime funzioni.
Nel caso di specie, l’istante ha chiesto se le società in house siano obbligate a destinare risorse finanziarie per le finalità indicate dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023, in relazione quindi al riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche al personale impegnato nelle attività indicate nell’Allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici.
L’Autorità, ricordato la sottoposizione alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici delle società in house, che consente di ricondurre le stesse nella definizione di “stazione appaltante” ai fini dell’applicabilità del d.lgs. 36/2023 (e quindi la diretta applicabilità alle stesse società in house, anche della disciplina in tema di incentivi per funzioni tecniche, disciplinata dall’art. 45, del d.lgs. 36/2023), evidenzia, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle incentivanti, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti (art. 45, co.2).
Come chiarito nella Relazione Illustrativa del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono «prevedere una modalità diversa di remunerazione delle funzioni tecniche del proprio personale. In tal caso, l’incentivo non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione».
La redazione PERK SOLUTION